Cassazione Penale, Sentenza n. 22653/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due motivi: (1) errore materiale nella sentenza di merito (riferimento al Tribunale di Grosseto anziché Arezzo) con istanza di correzione; (2) censura sulla sussistenza e motivazione della recidiva (specifica/reiterata) ritenuta dai giudici di merito e conseguente erronea applicazione dell'aggravante, con la richiesta che, in mancanza di adeguata motivazione sulla pericolosità e collegamento tra precedenti e fatti nuovi, i reati siano dichiarati estinti per prescrizione e si applichino gli effetti sulle misure (in particolare revoca della confisca)
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo. Ha stabilito che i giudici del merito non hanno fornito la necessaria motivazione circa la recidiva facoltativa (mancata valutazione del nesso reale tra precedenti e fatti posti in giudizio e illogica considerazione di una condanna del 1999 come indice di recidiva nel 2014). Di conseguenza la recidiva è stata esclusa; i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione; la sentenza di condanna impugnata è annullata senza rinvio e la confisca disposta è revocata. Disposta comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 30 legge n. 646 del 1982
Norma richiamata come parte della contestazione penale relativa a delitti connessi ad attività illecite di tipo associativo/antimafia; utilizzata come titolo di accusa nei giudizi di merito
art. 31 legge n. 646 del 1982
Norma richiamata per i reati contestati e collegata alla disposizione sulla confisca; la Corte ha evidenziato la natura sanzionatoria della confisca prevista da questa norma, rilevando che la confisca non può permanere se il reato è estinto per prescrizione
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva; la Corte richiama i principi che impongono al giudice di motivare specificamente la rilevanza della recidiva e di valutare il rapporto concreto tra precedenti e nuovo fatto ai sensi dell'art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri (natura, tempo, modalità, personalità, ecc.) che il giudice deve esaminare per valutare se precedenti penali indicano una maggior pericolosità e quindi giustificano la recidiva; la Corte ha richiamato l'obbligo di valutazione concreta secondo questi parametri
art. 531 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione all'effetto che l'esclusione della recidiva dovrebbe avere (dichiarazione di prescrizione); la Corte ha poi effettivamente accolto l'esclusione della recidiva e dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione
art. 578-bis cod. proc. pen.
Norma introdotta dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21; la Corte ha osservato che la disposizione ha natura sostanziale e quindi non opera retroattivamente rispetto ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore
art. 76, settimo comma, d.lgs. n. 159 del 2011
Richiamato in relazione alla confisca come misura sanzionatoria applicabile; la Corte ha ribadito che la confisca prevista da queste disposizioni ha natura sanzionatoria e deve essere revocata se il reato sottostante è estinto
art. 626 cod. proc. pen.
Norma procedurale che dispone l'obbligo di comunicazione al Procuratore generale in sede; la Corte ha ordinato la immediata comunicazione per quanto di competenza
Massime di principio
- In caso di recidiva facoltativa il giudice è obbligato a motivare specificamente la rilevanza della recidiva: non è sufficiente l'enunciazione formale della precedente condanna
- La valutazione della recidiva deve esaminare il nesso concreto tra le precedenti condanne e il fatto nuovo secondo i criteri dell'art. 133 c.p. (natura, tempo, modalità, personalità, ecc.) e non può basarsi solo sulla gravità formale dei reati o sulla mera esistenza di precedenti
- Un consistente intervallo temporale e l'assenza di rapporto criminogeno tra precedenti e fatto nuovo possono escludere la recidiva come segnale di pericolosità sociale
- Se la recidiva è stata erroneamente ritenuta sussistente e, per effetto di ciò, l'imputato è stato condannato, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza e la revoca di misure sanzionatorie accessorie come la confisca
- Le norme introdotte successivamente ai fatti (con effetti sostanziali) non si applicano retroattivamente; se una disposizione sostanziale favorevole non è applicabile ai fatti anteriori, non può essere utilizzata per giustificare la confisca o altre misure
- Errori materiali (es. riferimenti al giudice di merito sbagliato) sono correggibili quando evidenti, ma non possono supplire a carenze sostanziali di motivazione in tema di recidiva
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22681/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22683/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22684/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22529/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22530/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22531/2026 del 18/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →