Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22653/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due motivi: (1) errore materiale nella sentenza di merito (riferimento al Tribunale di Grosseto anziché Arezzo) con istanza di correzione; (2) censura sulla sussistenza e motivazione della recidiva (specifica/reiterata) ritenuta dai giudici di merito e conseguente erronea applicazione dell'aggravante, con la richiesta che, in mancanza di adeguata motivazione sulla pericolosità e collegamento tra precedenti e fatti nuovi, i reati siano dichiarati estinti per prescrizione e si applichino gli effetti sulle misure (in particolare revoca della confisca)

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo. Ha stabilito che i giudici del merito non hanno fornito la necessaria motivazione circa la recidiva facoltativa (mancata valutazione del nesso reale tra precedenti e fatti posti in giudizio e illogica considerazione di una condanna del 1999 come indice di recidiva nel 2014). Di conseguenza la recidiva è stata esclusa; i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione; la sentenza di condanna impugnata è annullata senza rinvio e la confisca disposta è revocata. Disposta comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 30 legge n. 646 del 1982

    Norma richiamata come parte della contestazione penale relativa a delitti connessi ad attività illecite di tipo associativo/antimafia; utilizzata come titolo di accusa nei giudizi di merito

  • art. 31 legge n. 646 del 1982

    Norma richiamata per i reati contestati e collegata alla disposizione sulla confisca; la Corte ha evidenziato la natura sanzionatoria della confisca prevista da questa norma, rilevando che la confisca non può permanere se il reato è estinto per prescrizione

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva; la Corte richiama i principi che impongono al giudice di motivare specificamente la rilevanza della recidiva e di valutare il rapporto concreto tra precedenti e nuovo fatto ai sensi dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri (natura, tempo, modalità, personalità, ecc.) che il giudice deve esaminare per valutare se precedenti penali indicano una maggior pericolosità e quindi giustificano la recidiva; la Corte ha richiamato l'obbligo di valutazione concreta secondo questi parametri

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione all'effetto che l'esclusione della recidiva dovrebbe avere (dichiarazione di prescrizione); la Corte ha poi effettivamente accolto l'esclusione della recidiva e dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Norma introdotta dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21; la Corte ha osservato che la disposizione ha natura sostanziale e quindi non opera retroattivamente rispetto ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore

  • art. 76, settimo comma, d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamato in relazione alla confisca come misura sanzionatoria applicabile; la Corte ha ribadito che la confisca prevista da queste disposizioni ha natura sanzionatoria e deve essere revocata se il reato sottostante è estinto

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che dispone l'obbligo di comunicazione al Procuratore generale in sede; la Corte ha ordinato la immediata comunicazione per quanto di competenza

Massime di principio

  • In caso di recidiva facoltativa il giudice è obbligato a motivare specificamente la rilevanza della recidiva: non è sufficiente l'enunciazione formale della precedente condanna
  • La valutazione della recidiva deve esaminare il nesso concreto tra le precedenti condanne e il fatto nuovo secondo i criteri dell'art. 133 c.p. (natura, tempo, modalità, personalità, ecc.) e non può basarsi solo sulla gravità formale dei reati o sulla mera esistenza di precedenti
  • Un consistente intervallo temporale e l'assenza di rapporto criminogeno tra precedenti e fatto nuovo possono escludere la recidiva come segnale di pericolosità sociale
  • Se la recidiva è stata erroneamente ritenuta sussistente e, per effetto di ciò, l'imputato è stato condannato, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza e la revoca di misure sanzionatorie accessorie come la confisca
  • Le norme introdotte successivamente ai fatti (con effetti sostanziali) non si applicano retroattivamente; se una disposizione sostanziale favorevole non è applicabile ai fatti anteriori, non può essere utilizzata per giustificare la confisca o altre misure
  • Errori materiali (es. riferimenti al giudice di merito sbagliato) sono correggibili quando evidenti, ma non possono supplire a carenze sostanziali di motivazione in tema di recidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.