Sentenza n. 1590/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull’istanza del 27 ottobre 2025 diretta a ottenere la restituzione del fondo, previa riduzione in pristino, oppure l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto che il Comune, dopo avere disposto nel 2002 l’occupazione d’urgenza del fondo di sua proprietà e avervi realizzato un parco a verde pubblico, non aveva concluso il procedimento ablatorio entro i termini di legge, né aveva corrisposto le relative indennità. Con diffida del 27 ottobre 2025 ha quindi chiesto la restituzione del terreno previa riduzione in pristino, ovvero l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, oltre al risarcimento dei danni da occupazione illegittima. A fronte del silenzio comunale, ha proposto azione ex art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e, in via subordinata, la restituzione del fondo e il risarcimento del danno. Il Comune ha eccepito l’intervenuta usucapione dell’area.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio. Ha ritenuto che, in presenza di un’occupazione d’urgenza non seguita dal perfezionamento della procedura espropriativa, permanga una situazione di occupazione sine titulo e sorga in capo all’amministrazione l’obbligo di esaminare l’istanza del proprietario e di adottare un provvedimento espresso e motivato. Tale obbligo sussiste anche se l’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 non prevede espressamente l’avvio del procedimento su istanza di parte, poiché il privato può sollecitare l’amministrazione all’esercizio del relativo potere. Il TAR ha precisato, tuttavia, che la scelta tra restituzione del bene e acquisizione sanante resta riservata alla discrezionalità dell’amministrazione e non può essere sostituita dal giudice nell’ambito della giurisdizione di legittimità. L’eccezione di usucapione non esclude l’obbligo di provvedere, poiché attiene alla titolarità del diritto reale e non alla distinta questione dell’inerzia amministrativa. Il Comune è stato quindi ordinato a pronunciarsi entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il titolare pro tempore dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, con facoltà di delega, da attivare su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di 90 giorni. Le spese, pari a euro 2.000,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali, sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
entro un termine perentorio; nomina di un Commissario ad acta
Consente al giudice, nell’azione contro il silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 2 l. 241/1990
obbligo giuridico di provvedere
L’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso sussiste anche quando ragioni di giustizia, equità, correttezza e buona amministrazione determinano nel privato una legittima aspettativa a conoscere la determinazione dell’amministrazione.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Il proprietario può sollecitare l’amministrazione ad avviare il procedimento di acquisizione sanante; l’amministrazione deve esaminare l’istanza e definire la situazione di occupazione sine titulo, scegliendo discrezionalmente tra acquisizione e restituzione.
Massime di principio
- In caso di occupazione d’urgenza non seguita da un valido decreto di esproprio, l’amministrazione ha l’obbligo di porre fine alla situazione di occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, mediante restituzione e riduzione in pristino oppure mediante l’esercizio del potere di acquisizione previsto dall’art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
- Il proprietario del bene occupato sine titulo può sollecitare l’amministrazione ad avviare e concludere il procedimento previsto dall’art. 42-bis d.P.R. 327/2001; il silenzio serbato su tale istanza è impugnabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
- L’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza del proprietario non implica l’obbligo di adottare uno specifico contenuto provvedimentale: la scelta tra acquisizione sanante e restituzione del bene appartiene alla discrezionalità amministrativa e non può essere sostituita dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità.
- Nel giudizio contro il silenzio, l’eccezione dell’amministrazione relativa all’usucapione del bene non esclude l’obbligo di provvedere, poiché la questione della titolarità del diritto reale è distinta da quella dell’esistenza dell’obbligo di adottare una determinazione espressa sull’istanza del privato.
- In caso di persistente inerzia dopo l’ordine giudiziale di provvedere, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, incaricandolo di esercitare in via sostitutiva i poteri amministrativi previsti dall’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, scegliendo tra acquisizione e restituzione.
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