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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9162/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che rigettava l'affidamento in prova al servizio sociale e ammetteva alla detenzione domiciliare. I motivi dedotti: violazione dell'art. 47 ord. pen. e dell'art. 125 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Si censurava la valutazione del Tribunale circa la pendenza di un procedimento per bancarotta (senza condanna in primo grado) e l'uso di fatti anteriori alla sentenza esecutiva; si sosteneva che l'art. 47 ord. pen. valorizza la condotta tenuta dopo la condanna; si lamentava la mancata valorizzazione degli elementi positivi (assenza di altri precedenti, assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, situazione familiare) e la mancata considerazione che l'UEPE aveva rilevato disponibilità a svolgere attività riparative. Si contestava, infine, che l'età avanzata e le condizioni di salute impedissero l'avvio di un progetto di giustizia riparativa.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia esercitato correttamente la discrezionalità, motivando adeguatamente la scelta della detenzione domiciliare in luogo dell'affidamento in prova per i seguenti motivi: mancata dimostrazione di una revisione critica della condotta da parte del ricorrente (solo una generica disponibilità manifestata, con la dichiarazione in colloquio con l'UEPE di "essere intervenuto in aiuto nei confronti di una persona di sua conoscenza sottovalutando le conseguenze dell'agito" e nulla in ordine alla calunnia), assenza di risarcimento alla persona offesa e omissione di attività riparative concrete, pendente procedimento per fatti di bancarotta rilevato dal Tribunale e, soprattutto, l'impossibilità, in ragione dell'età e delle precarie condizioni di salute, di avviare un serio progetto di giustizia riparativa. Tali elementi erano concreti e in sostanza non contestati. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    L'art. 47 è richiamato nella valutazione dell'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale; la giurisprudenza e il Tribunale valorizzano la condotta post-condanna e, in ogni caso, richiedono elementi concreti di revisione critica e/o di attività riparativa. Nel caso, la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato l'avvio della revisione critica richiesto dall'art. 47.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    In relazione al vizio di motivazione denunciato, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione logica e sufficiente, dunque nessuna violazione dell'art. 125 (sulla motivazione) è stata accertata: la decisione è stata basata su dati concreti e non contraddittori.

Massime di principio

  • La scelta tra affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare è rimessa a valutazione discrezionale del Tribunale di Sorveglianza e richiede motivazione concreta basata su elementi positivi e negativi del caso.
  • Per ottenere l'affidamento in prova è necessario non solo una dichiarazione di disponibilità a riparare, ma la dimostrazione di un concreto avvio di revisione critica e/o di un progetto riparativo sostenibile; la mera disponibilità generica non è sufficiente.
  • La rilevanza di precedenti fatti o di procedimenti pendenti può essere valutata dal Tribunale se risultano significativi per la prognosi di rieducazione, anche se non sempre occorre una condanna definitiva per attribuire rilievo alla condotta.
  • L'età avanzata e le condizioni di salute non producono automaticamente l'ammissione a misure alternative: devono essere compatibili con l'effettiva possibilità di realizzare il progetto di giustizia riparativa richiesto dall'affidamento.
  • L'onere probatorio/informativo del ricorrente comprende la proposizione di un progetto concreto (eventualmente tramite l'UEPE) e la produzione di elementi positivi non generici per contrastare la valutazione negativa del Tribunale.
  • La mancata ammissione degli addebiti o l'assenza di risarcimento non escludono automaticamente l'affidamento, ma costituiscono fattori valutabili e, se non compensati da altri elementi positivi, possono ostacolarne la concessione.

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