Cassazione Civile, Ordinanza n. 35298/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’istanza di fallimento proposta dal fallimento di una società nei confronti di un’altra società, assunta come debitrice di canoni di locazione commerciali maturati dal gennaio 2009. La società poi dichiarata fallita aveva chiesto reclamo contro la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento. Il punto centrale riguardava gli effetti di un concordato fallimentare con assunzione omologato in precedenza: la ricorrente sosteneva che, per effetto dell’omologazione, tutte le attività della società fallita originaria si fossero trasferite automaticamente all’assuntore, con conseguente estinzione del credito posto a base dell’istanza per confusione o compensazione. In cassazione denunciava violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1460 c.c. e degli artt. 5, 6 e 15, nono comma, l. fall., oltre a omesso esame di fatti decisivi, censurando l’interpretazione della proposta di concordato adottata dalla Corte d’appello e sostenendo che il trasferimento delle attività non fosse subordinato all’adempimento del concordato ma si producessa automaticamente con l’omologa definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non fondata l’eccezione del fallimento controricorrente sulla pretesa autonomia di una ratio decidendi non censurata, chiarendo che le questioni sulla legittimazione del curatore e sulla titolarità sostanziale delle attività trasferite erano distinte. Nel merito, ha affermato che, in tema di concordato fallimentare, il trasferimento dei beni all’assuntore può essere sì normalmente immediato con l’omologazione, ma può anche essere validamente differito se la proposta concordataria lo subordina all’adempimento delle obbligazioni assunte. L’interpretazione della proposta compiuta dalla Corte d’appello, che aveva valorizzato il verbo "conseguirà" come indice di subordinazione cronologica e logica del trasferimento all’esecuzione del concordato, è stata ritenuta plausibile e non censurabile in cassazione. Poiché la ricorrente non aveva adempiuto il concordato, non era subentrata nelle attività della fallita originaria; di conseguenza, il credito azionato dal fallimento resistente non si era estinto per confusione o compensazione e restava sussistente la legittimazione del curatore. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
È stato richiamato come criterio ermeneutico invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha osservato che il giudice di merito lo aveva sostanzialmente applicato e che la censura mirava solo a proporre una lettura alternativa della clausola.
art. 1363 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’interpretazione complessiva della proposta di concordato; la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse già considerato il testo nel suo complesso.
art. 1366 c.c.
Invocato quale canone di interpretazione secondo buona fede; la Corte non ne ha ravvisato una violazione specifica.
art. 1460 c.c.
Citato dalla ricorrente nel quadro delle contestazioni sull’inadempimento e sugli effetti della mancata esecuzione del concordato.
art. 5 l. fall.
Richiamato nella formulazione del motivo, senza che la Corte ne abbia tratto una questione autonoma decisiva nel dispositivo.
art. 6 l. fall.
Richiamato nel motivo di ricorso unitamente alle altre norme fallimentari.
art. 15, nono comma, l. fall.
Invocato dalla ricorrente per contestare l’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.
art. 124 l. fall.
La Corte lo cita per affermare che la proposta di concordato non è soggetta a vincoli particolari, salvo il rispetto delle cause legittime di prelazione e della misura del soddisfacimento dei privilegiati.
art. 136 l. fall.
Richiamato per chiarire che gli atti successivi del giudice delegato, compresa l’ordine di cancellazione delle iscrizioni sui cespiti, hanno natura meramente esecutiva rispetto al trasferimento.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
È il perimetro delle censure dedotte dalla ricorrente; la Corte rileva che esse tendono in realtà a sollecitare una diversa lettura del testo negoziale, non un vizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel concordato fallimentare con assunzione, il trasferimento dei beni all’assuntore può prodursi direttamente con l’omologazione, ma può anche essere validamente differito se la proposta, interpretata secondo i canoni legali, subordina l’effetto traslativo all’adempimento delle obbligazioni assunte.
- L’individuazione del momento in cui si produce l’effetto traslativo, quando il provvedimento di omologazione non contenga una disciplina univoca, è questione di interpretazione della proposta e dell’omologa e costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali o violazione specifica dei canoni ermeneutici.
- Quando una clausola negoziale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, non è consentito in cassazione ottenere una nuova lettura del testo solo perché quella proposta dalla parte sarebbe, in tesi, più corretta o più favorevole.
- Le clausole accessorie relative al subingresso nei giudizi, alla cancellazione di formalità pregiudizievoli e al trasferimento delle attività non sono di per sé decisive a negare una subordinazione del trasferimento all’esecuzione del concordato, se l’interpretazione complessiva della proposta conduce a tale conclusione.
- Se l’assuntore non adempie le obbligazioni previste dal concordato e il trasferimento delle attività è subordinato a tale adempimento, egli non acquista la titolarità delle posizioni attive e passive oggetto del trasferimento, con conseguente permanenza della legittimazione del curatore sulle relative attività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35141/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35153/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35155/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35156/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35157/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35158/2022 del 30/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →