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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17580/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso non fossero manifestamente infondati e ha potuto, pertanto, rilevare d'ufficio la prescrizione del reato: il fatto era stato commesso nel luglio 2013 e la prescrizione era maturata il 10 marzo 2021. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado condannandolo per reati connessi alla bancarotta impropria per operazioni dolose e riqualificando il capo 1 in base agli artt. 220 e 16 n.3 della legge fallimentare. Il ricorso lamentava, anche con memoria telematica, la manifesta illogicità e l'assenza di motivazione quanto alla presenza dell'elemento psicologico (dolo) e una carente descrizione dell'elemento oggettivo del reato.

Norme richiamate

  • artt. 220 e 16 n.3 Legge Fallimentare (LF)

    La Corte d'Appello aveva riqualificato il fatto ai sensi di tali disposizioni della legge fallimentare; la Cassazione rileva tale riqualificazione ma, dato che è intervenuta la prescrizione, non prosegue nell'accertamento di merito.

  • Prescrizione del reato (estinzione per decorso del termine)

    La Corte di Cassazione ha accertato che il termine di prescrizione era decorso alla data del provvedimento e ha annullato senza rinvio la sentenza per estinzione del reato, principio applicabile anche quando siano state operate riqualificazioni del fatto.

Massime di principio

  • Se, alla data della decisione impugnata o della pronuncia di Cassazione, è decorso il termine di prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la prescrizione quando i motivi di ricorso non appaiono manifestamente infondati, anche se il ricorso verte su vizi di motivazione relativi al dolo o all'elemento oggettivo.
  • La riqualificazione del fatto operata dal giudice di merito non esclude il controllo sul decorso della prescrizione: la prescrizione va valutata rispetto alla fattispecie effettivamente accertata o riqualificata.
  • In casi analoghi la difesa deve verificare e puntare sul computo dei termini di prescrizione (data del fatto, sospensioni, interruzioni e date rilevanti) perché può determinare l'estinzione del reato indipendentemente dall'esito del merito.
  • Se la motivazione sulla presenza dell'elemento psicologico è ritenuta carente ma la prescrizione è già maturata, il giudice di legittimità potrebbe non approfondire il merito e dichiarare l'estinzione del reato.

Testo integrale

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