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Sentenza

Sentenza n. 5605/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della nota prot. n. 274719 del 18 giugno 2025, recante “Esito verifica della Commissione di valutazione delle attività di spesa delle società di corse di cui al Decreto 30 aprile 2024 n. 193476 - per l'assegnazione delle risorse in conto capitale appostate sul capitolo di bilancio n. 7763/1, “Somme da destinare all'ammodernamento e all'adeguamento degli ippodromi e loro infrastrutture per un riassetto, ecc.”. Accordo sostitutivo per l'anno 2025 tra il MASAF e Società Varesina Incremento Corse e Cavalli S.r.l.”; - e di ogni altro atto - anche non cognito alla Società ricorrente - ad esso presupposto, annesso, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202512148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di non ammissione definitiva a un contributo in conto capitale per il rifacimento e l'efficientamento dell'impianto di illuminazione di un ippodromo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva inizialmente ottenuto l'ammissione a un contributo massimo di 150.000 euro, previsto dal decreto ministeriale 30 aprile 2024 per interventi di ammodernamento degli ippodromi. Il Ministero, dopo una successiva verifica, aveva escluso il beneficio rilevando che i lavori sull'impianto di illuminazione erano iniziati nel 2023, prima della pubblicazione del bando. La ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, del decreto ministeriale n. 0193476 del 30 aprile 2024 e dell'art. 55 del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria, eccesso di potere e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che il Ministero avrebbe dovuto svolgere una nuova e completa istruttoria dopo la prima ammissione, esaminare l'istanza di annullamento in autotutela, erroneamente ritenuto che l'intero intervento dovesse essere realizzato nel periodo previsto dal decreto e falsamente affermato che i lavori fossero iniziati prima del 30 aprile 2024. Ha inoltre contestato l'interpretazione della disciplina europea, sostenendo che non fosse necessario che il contributo fosse concesso prima dell'inizio dei lavori, purché le spese fossero riferibili a interventi di interesse pubblico. Il Ministero ha replicato che il decreto consentiva esclusivamente spese sostenute dopo la sua pubblicazione e che la disciplina europea impediva di finanziare interventi già iniziati o realizzati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha interpretato l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale nel senso che le spese ammissibili dovevano essere sostenute dalla pubblicazione del decreto, il 30 aprile 2024, fino alla data antecedente alla richiesta del saldo e comunque non oltre il 14 novembre 2024. Tale previsione era stata ulteriormente chiarita dalla nota ministeriale del 1° agosto 2024, secondo cui i documenti contabili dovevano essere emessi nello stesso arco temporale. Il Collegio ha rilevato che la stessa società non contestava che il progetto fosse iniziato nel 2023 e che le fatture prodotte in giudizio risultavano emesse, in larga parte, dal 4 settembre 2023, con la sola ultima fattura datata 7 maggio 2024. Ne derivava che l'intervento era stato avviato prima della pubblicazione del bando e al di fuori della finestra temporale stabilita dalla lex specialis. La motivazione del provvedimento ministeriale è stata ritenuta chiara e coerente con il decreto, mentre l'istruttoria è stata considerata adeguata sulla base dell'esame delle fatture e della documentazione integrativa. Il TAR ha inoltre ritenuto coerente con la disciplina europea la finalità incentivante del contributo, escludendo che gli aiuti potessero trasformarsi in rimborso di spese già sostenute. La precedente ammissione provvisoria non impediva quindi al Ministero di verificare successivamente i requisiti e di escludere definitivamente la domanda. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, Decreto ministeriale n. 0193476 del 30 aprile 2024

    Le spese ammissibili di progetto e relativi requisiti sono specificati nell’allegato A e devono essere sostenute dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero alla data antecedente alla richiesta del saldo relativo all’esercizio di riferimento e comunque entro e non oltre il 14/11/2024.

    Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dal 30 aprile 2024, data di pubblicazione del decreto, fino alla data antecedente alla richiesta del saldo e comunque non oltre il 14 novembre 2024.

  • art. 1 Decreto ministeriale n. 0193476 del 30 aprile 2024

    Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere contribuiti in conto capitale compatibili con il mercato interno.

    Il contributo deve essere concesso nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e ha finalità incentivante rispetto a nuovi interventi.

  • art. 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE

    È richiamato quale fondamento della compatibilità degli aiuti con il mercato interno.

  • art. 108, paragrafo 3, TFUE

    È richiamato quale disposizione rispetto alla quale gli aiuti sono esenti dall'obbligo di notifica.

  • regolamento (UE) n. 651/2014

    La disciplina europea è interpretata nel senso che gli aiuti non possono costituire un rimborso di spese già sostenute, ma devono incentivare la realizzazione di nuovi interventi di interesse pubblico.

  • art. 55, regolamento (UE) n. 651/2014

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il giudice ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina europea da parte dell'Amministrazione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito di fissare direttamente la trattazione nel merito dopo la camera di consiglio cautelare.

  • art. 73 c.p.a.

    Disciplina le memorie depositate dalle parti in vista della discussione.

Massime di principio

  • Quando una lex specialis stabilisce che le spese ammissibili devono essere sostenute a partire dalla pubblicazione del bando e fino a un termine finale determinato, sono escluse le spese e gli interventi iniziati anteriormente, anche se alcune spese sono state sostenute successivamente.
  • La verifica successiva dei requisiti può condurre all'esclusione definitiva di un richiedente inizialmente ammesso, quando l'ammissione precedente non impedisca il controllo conclusivo sulla documentazione e sull'effettiva sussistenza delle condizioni di finanziamento.
  • L'esame delle fatture e della documentazione contabile costituisce istruttoria sufficiente a dimostrare l'anteriorità dell'avvio dell'intervento rispetto alla data di ammissibilità, purché il provvedimento dia conto delle risultanze rilevanti.
  • I contributi pubblici con finalità incentivante, soggetti alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, non possono essere utilizzati come rimborso di spese già sostenute per interventi già iniziati, ma devono incentivare la realizzazione di nuovi interventi nel periodo previsto dalla disciplina di finanziamento.
  • La motivazione che richiama l'anteriorità delle fatture e dell'avvio dei lavori rispetto alla data fissata dalla lex specialis è adeguata quando consente di comprendere la ragione dell'esclusione e risulta coerente con la documentazione acquisita.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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