Cassazione Penale, Sentenza n. 25569/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I difensori dell'imputato hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello denunciando violazione dell'art. 234 c.p.p. e vizio di motivazione. Hanno sostenuto che l'impianto probatorio si fondava unicamente sul riconoscimento, operato da ufficiali di polizia giudiziaria, di un soggetto ripreso in un filmato di videosorveglianza mai acquisito nel fascicolo processuale (e quindi non visionabile dalla difesa), e che la semplice disponibilità degli oggetti rinvenuti presso l'imputato non sarebbe sufficiente a provare la sua responsabilità per il furto pluriaggravato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto il motivo aspecifico in quanto non si confronta con le argomentazioni puntuali della sentenza impugnata, richiamando la giurisprudenza sul requisito di specificità per la cassazione (art. 591 comma 1 lett. c c.p.p.). Sostanzialmente, la Corte ha confermato che il riconoscimento operato dal personale di polizia giudiziaria su immagini di videosorveglianza costituisce un indizio grave e preciso la cui valutazione spetta al giudice di merito; il filmato, non avendo valore di documento autonomo nel processo, è stato qualificato come accertamento fattuale e come prova dichiarativa valutabile ai sensi dell'art. 189 c.p.p. La sentenza ha inoltre valorizzato le circostanze corroboranti (perquisizione con rinvenimento della refurtiva, possesso di altra refurtiva simile, indumenti uguali a quelli ripresi). Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 234 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la mancata acquisizione del filmato nel fascicolo non costituisca automaticamente violazione dell'art. 234 quando il filmato non è assunto quale documento probatorio autonomo, ma ha funzione di accertamento/elemento di fatto; la sua valutazione rimane nell'ambito delle prove dichiarative.
art. 189 cod. proc. pen.
La valutazione del riconoscimento operato da persone (es. polizia giudiziaria) su immagini è prova dichiarativa soggetta al libero convincimento del giudice di merito; la Cassazione non sindaca nuovamente la valutazione di merito se congruamente motivata.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo è generico o non specifico, ossia se non confronta le ragioni della decisione impugnata: la mancata specificità conduce all'inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento dell'imputato su immagini di videosorveglianza effettuato dal personale di polizia giudiziaria costituisce un indizio grave e preciso la cui valutazione compete al giudice di merito; la Cassazione non sostituisce tale valutazione salvo vizi motivazionali manifesti.
- La mancata acquisizione del filmato nel fascicolo non determina automaticamente nullità o illegittimità, se il filmato non è stato formato come documento probatorio autonomo: può essere considerato come elemento fattuale/accertamento e valutato tramite testimonianze ai sensi dell'art. 189 c.p.p.
- La semplice disponibilità di oggetti rubati presso una persona, se correlata ad altri elementi (perquisizione positiva, possesso di altri oggetti simili, corrispondenza degli indumenti visti nel filmato), può concorrere a fondare la responsabilità penale.
- In cassazione è essenziale formulare motivi specifici e confrontarsi punto per punto con la motivazione della sentenza impugnata; motivi generici o che ripetono ragioni già considerate e respinte in sede di appello sono inammissibili.
- La valutazione probatoria su riconoscimenti percettivi risulta legittima quando la sovrapponibilità dei tratti sia evidente e non richieda analisi antropometriche: tuttavia la forza dell'indizio dipende sempre dalla congruenza con le altre prove di fatto.
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