Cassazione Penale, Ordinanza n. 05410/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha confermato la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice documentale e ha reputato legittima la graduazione della pena operata dal giudice di appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 17 giugno 2024, che aveva parzialmente riformato la precedente condanna per bancarotta fraudolenta documentale, riqualificando il fatto come bancarotta semplice documentale e rideterminando la pena, in relazione a fatti commessi a Pavia il 20 luglio 2018. Il ricorso era articolato in due motivi: con il primo si contestava la sussistenza del reato di bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2, L.F.; con il secondo si censurava la graduazione della pena, ritenuta eccessiva o comunque non correttamente motivata. La Corte rileva che le doglianze sul primo motivo si risolvono in mere contestazioni di merito, non consentite in sede di legittimità, e che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi sulla distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta documentale. Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per arbitrio o manifesta illogicità, profili non ravvisati nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, L.F.
richiamato quale fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, caratterizzata da dolo generico e da irregolare tenuta delle scritture tale da impedire la ricostruzione delle vicende patrimoniali
art. 217, comma 2, L.F.
richiamato quale fattispecie di bancarotta semplice documentale, integrabile anche da colpa o negligenza nell'omessa tenuta delle scritture contabili; l'obbligo permane fino alla cancellazione dal registro delle imprese
art. 219, comma 2, L.F.
richiamato nel capo di imputazione originario e nella sentenza di appello, senza ulteriore specificazione nel testo
art. 223 L.F.
richiamato nel capo di imputazione originario e nella sentenza di appello, senza ulteriore specificazione nel testo
art. 132 c.p.
richiamato come parametro della graduazione della pena da parte del giudice di merito
art. 133 c.p.
richiamato come parametro della graduazione della pena da parte del giudice di merito
Massime di principio
- In tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili permane fino alla formale cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese; la mera cessazione di fatto dell'attività non è sufficiente a escludere il reato.
- La bancarotta semplice documentale può essere integrata sia da dolo sia da colpa, mentre la bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo generico consistente nella coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture con consapevolezza dell'effetto ostativo alla ricostruzione patrimoniale.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla qualificazione giuridica o sulla ricostruzione del fatto in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la decisione impugnata sia logicamente motivata.
- La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se sia frutto di arbitrio, manifesta illogicità o mancanza di motivazione; non è ammissibile una rivalutazione della congruità della pena.
- La diversa qualificazione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale dipende principalmente dall'elemento soggettivo e dal grado di consapevolezza dell'agente rispetto all'irregolare tenuta delle scritture e alla ricostruzione del patrimonio.
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