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Sentenza

Sentenza n. 3380/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento - del verbale di gara n. 7 in seduta riservata del 25.06.2025; del verbale di gara n. 8 in seduta riservata del 1°.07.2025; del verbale di gara n. 9 in seduta riservata del 3.07.2025; del verbale di gara n. 10 in seduta riservata del 14.07.2025, nonché dei pedissequi allegati nn. 8., 8.1 e 8.2 al cennato verbale n.10; del verbale n.11 in seduta riservata del 28.07.2025 e del suo pedissequo allegato 10; del verbale n. 12, allo stato non conosciuto; del verbale n. 13 in seduta riservata del 4.09.2025 e del suo pedissequo allegato n. 13; del verbale n. 14 in seduta riservata del 16.09.2025 e del suo pedissequo allegato n. 15; del verbale n. 15 in seduta pubblica virtuale del 18.09.2025; - della determinazione n. 281 del 24.09.2025 del Direttore Generale di So.Re.Sa., avente ad oggetto: “Esclusione operatore economico dalla procedura di gara per mancato superamento della soglia minima di sbarra-mento dell'offerta tecnica”, comunicata a mezzo portale Empulia alla soc. ricorrente in data 18.09.2025; - in via gradata, del disciplinare di gara rettificato, unitamente agli allegati A-7, avente ad oggetto "requisiti tecnici a punteggio", e A-8, avente ad oggetto: "valori e punteggi test", nonché del capitolato tecnico, nella parte in cui -e nella denegata ipotesi in cui dovessero essere interpretati in tal senso- impone a ciascun operatore economico: (i) che le singole prove siano oggetto di accreditamento da parte di Accredia; (ii) che l'esecuzione delle prove debba avvenire esclusivamente presso il laboratorio Innovhub; - degli eventuali provvedimenti di aggiudicazione, allo stato non conosciuti, relativi ai lotti nn. 2,5 e 7 - medio tempore - eventualmente adottati; - nei limiti dell'interesse della odierna ricorrente, di tutti i verbali (relativi alle sedute pubbliche e riservate) redatti e/o dei provvedimenti adottati dalla Commissione giudicatrice, ancorché non ostesi o comunque non conosciuti; - ove occorra, e nei limiti degli interessi dedotti dalla società ricorrente con il presente gravame, di tutti i provvedimenti adottati dal responsabile del procedimento e/o dalla stazione appaltante, ancorché, allo stato, non conosciuti nei loro estremi e contenuti, con riserva di motivi ulteriori; nonché - per la dichiarazione di inefficacia e/o per l'annullamento, con conseguente caducazione, del contratto, ove medio tempore stipulato, come effetto consequenziale dell'annullamento degli atti impugnati; - per la dichiarazione di inefficacia e/o annullamento delle adesioni alle convenzioni che eventualmente - nelle more - siano intervenute con le Aziende sanitarie locali indicate in epigrafe per l'acquisizione delle forniture relative rispettivamente ai lotti nn. 2,5 e 7; e quindi per la condanna - al risarcimento in forma specifica, con dichiarata disponibilità al subentro ex tunc mediante la stipula di un contratto sostitutivo del precedente annullato; ovvero, in via subordinata, mediante il subentro ex nunc (anche nelle eventuali adesioni operate dalle ASL interessate) con consequenziale risarcimento, in via equivalente, dei danni subiti in ragione della parte di fornitura illegittimamente eseguita dall'originario aggiudicatario; - in via ulteriormente gradata, al risarcimento, in caso di mancato subentro, dei danni relativi al mancato utile ed al nocumento curriculare, in relazione al mancato incremento delle capacità economiche/finanziarie e tecnico/professionali e da quantificarsi in corso di giudizio.

Giustizia amministrativa202505599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per mancato superamento della soglia minima di punteggio dell'offerta tecnica, unitamente ai verbali di valutazione e, in via subordinata, alle clausole della lex specialis

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dai lotti 2, 5 e 7 di una gara per la fornitura di ausili per incontinenza, disposta per il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento di 42 punti su 70 nell'offerta tecnica. In particolare, le sono stati attribuiti 0,8 punti per il parametro relativo ai requisiti funzionali e ai test di laboratorio, poiché le metodiche indicate nei rapporti di prova non risultavano comprese nello scopo formale di accreditamento del laboratorio e nell'elenco delle prove accreditate da Accredia. La stazione appaltante aveva previamente attivato il soccorso istruttorio, chiedendo precisazioni sui rapporti di prova e sulle prove e campionamenti oggetto di accreditamento. In via subordinata, la ricorrente ha contestato la lex specialis ove interpretata nel senso di imporre l'accreditamento delle singole prove da parte di Accredia e l'esecuzione esclusiva presso il laboratorio Innovhub. Ha inoltre chiesto l'annullamento degli eventuali atti di aggiudicazione, la caducazione o inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno. Dopo l'accoglimento cautelare ai fini del riesame, la stazione appaltante ha rinnovato la valutazione dell'offerta: la ricorrente ha superato la soglia minima, ma si è classificata quarta in tutti e tre i lotti. Non ha impugnato le nuove aggiudicazioni. Ha chiesto il rinvio dell'udienza, sostenendo di non aver potuto formulare censure contro le aggiudicazioni per la mancata ostensione della documentazione sui subprocedimenti di verifica dell'anomalia, oggetto di separati giudizi di accesso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il rinvio non era giustificato, poiché l'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio solo in casi eccezionali e l'interesse della ricorrente era meramente eventuale, essendo collegato alla possibile futura utilizzazione della documentazione sull'anomalia in eventuali ricorsi contro le nuove aggiudicazioni. Inoltre, l'art. 120, comma 2, c.p.a. impone termini particolarmente brevi per impugnare gli atti delle procedure di affidamento. Quanto al merito, il provvedimento originario di esclusione era stato integralmente sostituito dalla nuova determinazione adottata in esecuzione dell'ordinanza cautelare, con rivalutazione definitiva e incondizionata dell'offerta e riammissione della concorrente in graduatoria. Poiché la ricorrente si era comunque collocata al quarto posto e non aveva impugnato le nuove aggiudicazioni, l'eventuale annullamento dell'originaria esclusione non avrebbe potuto procurarle alcuna utilità concreta e attuale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    disposto solo per casi eccezionali

    Il rinvio della trattazione è ammesso soltanto in presenza di circostanze eccezionali; la mera possibilità di acquisire documentazione utile per eventuali future impugnazioni non è sufficiente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può prospettare alle parti una questione rilevante ai fini della decisione, come la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, assicurando il contraddittorio sul punto.

  • art. 120, comma 2, c.p.a.

    il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni

    La disciplina accelerata del rito appalti impone di rispettare il termine di trenta giorni per contestare anche gli atti sopravvenuti della procedura, senza che la pendenza di un giudizio di accesso determini automaticamente il rinvio della causa relativa all'atto precedente.

  • art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ha richiamato tali disposizioni a fondamento delle istanze di accesso alla documentazione di gara; la sentenza non ne esamina nel merito la portata.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento di esclusione da una gara è integralmente sostituito, in esecuzione di una misura cautelare, da una nuova determinazione definitiva che rivaluta l'offerta e riammette il concorrente, l'impugnazione dell'originaria esclusione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se dall'eventuale annullamento non deriva più alcuna utilità concreta e attuale.
  • La riammissione in graduatoria non conserva l'interesse a coltivare l'impugnazione dell'esclusione originaria quando il concorrente, pur superando la soglia di sbarramento, si colloca in posizione non utile all'aggiudicazione e non impugna i successivi provvedimenti di aggiudicazione.
  • Nel rito appalti, la mancata disponibilità della documentazione relativa alla verifica dell'anomalia delle offerte aggiudicatarie e la pendenza di separati giudizi di accesso non giustificano, di per sé, il rinvio della causa sull'originaria esclusione: l'interesse al rinvio deve essere concreto e attuale, mentre il rinvio è ammesso solo in casi eccezionali.
  • L'eventuale utilità derivante dall'acquisizione futura di documenti, spendibili soltanto in eventuali successive impugnazioni degli atti di aggiudicazione, costituisce un interesse ipotetico e non può prevalere sulle esigenze di celerità proprie del rito appalti.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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