Cassazione Penale, Sentenza n. 38486/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), sostenendo che sussistevano i requisiti e che il giudice doveva riconoscerla anche d'ufficio in base all'art. 129 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il riconoscimento della speciale tenuità del fatto è questione di merito che richiede un'analisi fattuale articolata (condotta, conseguenze, grado di colpevolezza) e che, in assenza di sollecitazione delle parti nel contraddittorio, non sussiste un obbligo processuale sanzionabile del giudice di pronunciarsi d'ufficio su tale causa di non punibilità. Ha inoltre ricordato il divieto di dedurre per la prima volta in cassazione la questione quando la norma era già vigente alla data della sentenza impugnata (richiamo all'art. 606, comma 3, c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che obbliga il giudice, in ogni stato e grado, alla immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità; la Corte ha interpretato tale disposizione come regola di condotta sistemica che tuttavia non impone necessariamente la pronuncia d'ufficio sulla speciale tenuità quando la valutazione imponga approfondite valutazioni di merito e il confronto tra le parti
art. 131‑bis c.p.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede valutazioni di merito su condotta, conseguenze e grado di colpevolezza, e dunque non si presta a essere riconosciuta d'ufficio senza il necessario contraddittorio e senza un'analisi fattuale
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio di comparazione: la valutazione della particolare tenuità va compiuta anche alla luce dei parametri generali di determinazione della pena (caratteristiche dell'azione, gravità del danno o del pericolo, intensità del dolo o grado della colpa)
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limitazione delle censure proponibili per la prima volta in cassazione; la Corte ricorda che non è possibile dedurre ex novo in Cassazione la causa di non punibilità se la norma era già vigente alla data della deliberazione della sentenza di appello
Massime di principio
- La speciale tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p. è una questione di merito che richiede un'analisi fattuale e valutativa (condotta, conseguenze, grado di colpevolezza) e pertanto non è automaticamente rilevabile d'ufficio senza contraddittorio.
- L'art. 129 c.p.p. obbliga il giudice a dichiarare immediatamente alcune cause di non punibilità, ma questo obbligo non si estende automaticamente all'obbligo di pronunciare sulla speciale tenuità quando la questione richiede approfondimenti di merito e il confronto tra le parti.
- Non è possibile sollevare per la prima volta in Cassazione la causa di non punibilità ex art. 131‑bis se la norma era già vigente al tempo della sentenza di appello (limite previsto dall'art. 606 c.p.p.).
- In presenza di recidiva o altri aggravanti, la difesa deve specificamente dedurre e provare anche gli elementi correlati (es. non abitualità del comportamento) per rendere plausibile il riconoscimento della speciale tenuità.
- Il giudice può rilevare d'ufficio cause di non punibilità solo se si tratta di situazioni obiettive e indiscutibili (p.es. estinzione per prescrizione); valutazioni valutative e controverse restano di pertinenza del merito e del confronto tra le parti.
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