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Sentenza

Sentenza n. 3455/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che, accogliendo il ricorso per l’esecuzione del giudicato relativo all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, aveva liquidato le spese del primo grado in complessivi euro 500,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese processuali del primo grado. Ha dedotto che, pur essendo stata integralmente accolta la domanda di ottemperanza, il TAR aveva liquidato soltanto euro 500,00, in misura inferiore ai minimi risultanti dai parametri forensi applicabili, individuati dall’appellante in euro 1.189,00. È stato inoltre dedotto il difetto assoluto di motivazione, sostenendo che il richiamo al carattere seriale della controversia costituisse una motivazione apparente e stereotipata, in violazione dell’art. 26, comma 1, c.p.a., dell’art. 88, comma 2, lett. d), e degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha parzialmente riformato la sentenza del TAR. Ha escluso, anzitutto, che la motivazione della liquidazione fosse apodittica: il riferimento al carattere oggettivamente seriale del contenzioso è stato ritenuto sufficiente a giustificare la riduzione. Tuttavia, ha ritenuto non corretta la quantificazione di euro 500,00, perché inferiore ai valori risultanti dai parametri forensi approvati dal d.m. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del decreto. Richiamando il divieto di liquidare somme meramente simboliche e la necessità di rispettare le soglie minime di riduzione dei parametri, ha rideterminato le spese del giudizio di primo grado in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dall’appellante in relazione all’obbligo di motivazione sulle spese processuali; il Consiglio di Stato ha ritenuto comunque adeguata la motivazione fondata sul carattere seriale della controversia.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.c.

    Richiamato dall’appellante quale parametro dell’obbligo motivazionale della decisione; la censura è stata respinta quanto al carattere apparente della motivazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in materia di regolazione e liquidazione delle spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in materia di compensazione e liquidazione delle spese processuali.

  • art. 4, comma 4, d.m. n. 147 del 2022

    Consente la riduzione dei valori parametrici, ma non legittima una liquidazione al di sotto delle soglie minime risultanti dal sistema dei parametri.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • La quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nella liquidazione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
  • Quando il giudice liquida le spese secondo la regola della soccombenza, non è necessariamente richiesta una motivazione specifica sulla quantificazione; una motivazione è invece necessaria qualora si discosti dalla regola della soccombenza.
  • Il carattere oggettivamente seriale della controversia può giustificare una riduzione dei compensi liquidati, purché la somma riconosciuta resti conforme ai parametri forensi e alle relative soglie minime di riduzione.
  • I parametri forensi consentono al giudice di modulare la liquidazione, ma delimitano la discrezionalità giudiziale mediante soglie minime al di sotto delle quali il compenso non può essere ridotto.
  • L’accoglimento dell’appello sulla quantificazione delle spese non comporta necessariamente la condanna alle spese del grado d’appello, potendo queste essere compensate in ragione dell’esito complessivo e del mancato integrale accoglimento della richiesta economica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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