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Sentenza

Sentenza n. 6673/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 2574/2025, depositata e resa pubblica il 03.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 20728/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202601409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114, comma 3, c.p.a. lamentando che il Ministero non avesse dato esecuzione a una sentenza del Tribunale ordinario, quale giudice del lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, ed era stata ordinata l'attivazione della carta. La domanda di ottemperanza riguardava esclusivamente l'attivazione della carta e non il pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio ordinario. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 6 giugno 2025; il ricorso è stato notificato e depositato il 2 febbraio 2026. Il Collegio ha verificato la notifica presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché non era controversa la mancata esecuzione del giudicato, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti le condizioni processuali, in particolare la notifica della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Nel merito, accertata la mancata esecuzione del giudicato, ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione se anteriore. Non ha applicato una penalità di mora per l'eventuale ulteriore inesecuzione, valorizzando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali, le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e lo stato della finanza pubblica. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione e senza riconoscimento di compenso, in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Consente la proposizione del giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; il TAR ha ordinato all'amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario e ha adottato misure esecutive, inclusa la nomina preventiva del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997

    Il ricorso di ottemperanza contro un'amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui spettanza era stata accertata dal giudice ordinario nel titolo posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, costituiscono condizioni per l'azione la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando la mancata esecuzione del giudicato non è controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari a dare integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'amministrazione competente per materia e fissando il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • La penalità di mora per l'ulteriore inesecuzione del giudicato può non essere disposta quando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio rendano non appropriata tale misura.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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