Cassazione Penale, Sentenza n. 29350/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione per violazione dell'art.606 comma 1 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt.169 e 420-bis c.p.p., con deduzione di nullità delle notifiche e di tutti gli atti successivi. In particolare si censura che la comunicazione dell'invito ad eleggere domicilio in Italia, prevista al termine delle indagini (art.415-bis c.p.p.), fu inviata a un indirizzo errato (diverso dalla effettiva residenza dell'imputato in Corsica), sicché l'imputato non avrebbe avuto conoscenza del procedimento. Si deduce altresì l'erronea declaratoria di assenza ex art.420-bis c.p.p., essendo mancata la prova della effettiva conoscenza del procedimento o della volontaria sottrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha dichiarato infondata l'eccezione relativa all'indirizzo della comunicazione iniziale, confermando che l'invito era stato inviato all'indirizzo effettivo in Bastia (e che la cartolina di ritorno del servizio postale francese attestava l'avviso 'avisé et non reclamé'). Tuttavia ha accolto l'eccezione concernente l'erronea dichiarazione di assenza ex art.420-bis c.p.p., ritenendo che la corte di merito non abbia adeguatamente verificato e motivato la prova della conoscenza del procedimento o della volontaria sottrazione dell'imputato. Alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite e della riforma (d.lgs. n.150/2022), la Corte ha affermato che per dichiarare l'assenza occorrono certezza e accertamento in fatto della conoscenza o della volontaria sottrazione. Poiché ciò mancava, la Corte ha dichiarato la nullità dell'atto ex art.179 c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per censurare la motivazione della sentenza di merito in relazione alle questioni di notifica e dichiarazione di assenza.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; qui rilevante perché l'invito ad eleggere domicilio per successive notifiche è stato inviato in applicazione di tale disposizione.
art. 169 cod. proc. pen.
Regole sulle formalità di notifica e sugli effetti delle comunicazioni in materia penale; evocato in relazione alla procedura seguita dopo la mancata risposta alla comunicazione iniziale.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Stabilisce i presupposti per la dichiarazione di assenza/contumacia: il giudice deve accertare che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto. La Corte ha ribadito che non sono ammesse mere presunzioni formali: serve un accertamento di fatto e della componente psicologica della condotta.
art. 179 cod. proc. pen.
Prevede la nullità degli atti quando manchino le formalità richieste per la chiamata in giudizio; la Corte ha ritenuto che la declaratoria di assenza, non adeguatamente motivata, determini la nullità rilevante ai sensi di questa norma con conseguente rinnovazione della chiamata.
d.lgs. n.150/2022 (cd. riforma Cartabia)
Riforma che ha riscritto l'art.420-bis; la Corte l'ha citata per sottolineare l'orientamento sostanzialistico volto a garantire la effettiva conoscenza del processo e prevenire la mera formalità nelle declaratorie di contumacia.
Sezioni Unite, sentenza n. 23948 del 28/11/2019 (PG c/ Ismail Darwish Mhame)
Giurisprudenza richiamata per affermare il principio che la dichiarazione di assenza richiede accertamento certo della conoscenza o della volontaria sottrazione e per criticare ogni ritorno a valutazioni meramente formali.
Massime di principio
- La dichiarazione di assenza/contumacia (art.420-bis c.p.p.) richiede che il giudice accerti in fatto la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o la sua volontaria sottrazione: non basta la mera regolarità formale delle notifiche.
- Nel caso di notifiche all'estero, la prova comprovante l'avvenuto invio e la verifica operata dal servizio postale estero (es. cartolina di ritorno) costituisce elemento probatorio significativo dell'esecuzione della notifica, ma non esonera il giudice dall'accertare la conoscenza effettiva del processo.
- La mancata rivendicazione/ritiro di una raccomandata all'estero non equivale automaticamente a prova di volontaria sottrazione: serve un esame fattuale delle condotte poste in essere dall'imputato.
- Se la declaratoria di assenza è viziata per mancanza di accertamento della conoscenza o della volontaria sottrazione, ciò determina la nullità rilevante degli atti (art.179 c.p.p.) e impone la rinnovazione della chiamata in giudizio.
- Dopo la riforma (d.lgs. n.150/2022) l'orientamento è di tutela del diritto di difesa e del giusto processo: il giudice di merito deve motivare in modo concreto e documentato le ragioni per ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza o si sia sottratto.
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