Sentenza n. 341/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'accertamento previa eventuale dichiarazione di incostituzionalità della l. 335/1995 in parte qua, del loro diritto al sistema previdenziale retributivo o, in subordine, il diritto al sistema previdenziale retributivo fino al momento in cui sarà avviata la previdenza complementare per il personale militare; e per condannare il Ministero della Difesa e l’INPS al risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e della connessa e conseguente istituzione della previdenza complementare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione e concertazione per il trattamento di fine rapporto e per l'istituzione della previdenza complementare del personale militare
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Quarantuno appartenenti alle Forze Armate hanno chiesto l'accertamento del diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo, previa eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n. 335/1995 nella parte ritenuta lesiva, o, in subordine, fino all'avvio della previdenza complementare per il personale militare. Hanno inoltre domandato la condanna del Ministero della Difesa e dell'INPS al risarcimento dei danni derivanti dal mancato tempestivo avvio delle procedure necessarie alla negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e all'istituzione della previdenza complementare. L'INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo titolare del potere di istituire fondi di previdenza complementare, nonché il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, titolari soltanto di un interesse indiretto e riflesso rispetto alle procedure negoziali e concertative. Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria di mera forma.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'INPS, rilevando che l'istituzione della previdenza complementare per il personale delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, per il personale dei comparti Difesa e Sicurezza, è rimessa alla contrattazione collettiva o alle specifiche procedure di negoziazione e concertazione previste dal d.lgs. n. 195/1995. L'INPS non è quindi il soggetto cui l'ordinamento attribuisce il potere o l'obbligo di istituire tali forme previdenziali. Il ricorso è stato inoltre dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei singoli dipendenti. Secondo il Collegio, la disciplina legislativa riserva l'avvio e la definizione delle procedure agli organismi sindacali rappresentativi e ai comitati centrali di rappresentanza, mentre i singoli dipendenti vantano soltanto un interesse indiretto e riflesso all'entrata in vigore del nuovo regime. Essi non sono titolari di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile alla conclusione delle procedure, né possono agire autonomamente per ottenere l'accertamento di un obbligo di provvedere. Anche la domanda risarcitoria non può essere accolta, poiché le amministrazioni non hanno un autonomo obbligo unilaterale di provvedere in assenza della definizione della materia mediante negoziazione o concertazione e non risultano previsti termini per l'attuazione della previdenza complementare. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.lgs. 124/1993
Le forme pensionistiche complementari per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche possono essere istituite mediante la contrattazione collettiva ovvero, per il personale non contrattualizzato, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
La previdenza complementare del pubblico impiego deve essere istituita mediante gli strumenti negoziali o le procedure previste dall'ordinamento di riferimento, non tramite un'iniziativa unilaterale dell'INPS.
art. 26, comma 20, l. 448/1998
Le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire ... la disciplina del trattamento di fine rapporto ... nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari.
Per il personale dei comparti Difesa e Sicurezza, l'istituzione della previdenza complementare e la disciplina del trattamento di fine rapporto sono rimesse alle procedure di negoziazione e concertazione.
art. 3, comma 2, d.lgs. 252/2005
Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ... le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi ... Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, ... secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
La disciplina vigente conferma che le forme pensionistiche complementari del personale pubblico devono essere istituite mediante contratti collettivi o secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.
art. 21 d.lgs. 252/2005
Ha disposto l'abrogazione del d.lgs. n. 124/1993, la cui disciplina è stata sostituita da quella del d.lgs. n. 252/2005.
d.lgs. 195/1995
Prevede le procedure di negoziazione e concertazione applicabili al personale delle Forze armate e dei comparti di sicurezza.
l. 335/1995
È stata invocata dai ricorrenti quale fonte del sistema contributivo e quale oggetto della prospettata questione di legittimità costituzionale; il TAR non ha esaminato nel merito tale questione per il difetto di legittimazione attiva.
Massime di principio
- I singoli dipendenti pubblici non sono legittimati ad agire per ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di avviare o concludere procedure di negoziazione o concertazione finalizzate all'istituzione della previdenza complementare quando la legge riserva tali procedure alle organizzazioni sindacali rappresentative o agli organismi di rappresentanza del personale.
- L'interesse dei singoli dipendenti all'istituzione della previdenza complementare, quando dipende dall'esito di una procedura negoziale o concertativa e dall'adozione di un atto destinato a disciplinare una pluralità indeterminata di rapporti di pubblico impiego, è indiretto e riflesso e non integra un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile ai fini dell'azione amministrativa.
- Quando la legge rimette integralmente l'istituzione della previdenza complementare alla contrattazione collettiva o alle procedure di concertazione, le amministrazioni non hanno un autonomo obbligo unilaterale di provvedere e non possono disciplinare la materia prescindendo da tali procedure.
- L'INPS non è legittimato passivamente rispetto alla domanda volta a ottenere l'istituzione di forme di previdenza complementare per il personale pubblico, poiché l'ordinamento non gli attribuisce il potere o l'obbligo di istituire tali fondi.
- La domanda risarcitoria fondata sul mancato avvio della previdenza complementare non può essere utilmente proposta contro amministrazioni prive di un autonomo obbligo di provvedere e in assenza di un termine normativo per l'attuazione della procedura negoziale o concertativa.
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