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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26732/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In un procedimento cautelare per usura, il Tribunale del riesame di Messina ha confermato l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal G.i.p. nei confronti di un indagato, ritenendo integrati i gravi indizi di colpevolezza per due episodi di usura contestati come prestiti con interessi usurari in favore di due persone offese. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 309, comma 10, c.p.p. per mancata trasmissione al riesame di chat tra indagato e vittime presenti in un cellulare sequestrato, che sarebbero state favorevoli alla difesa; dall'altro, il vizio di motivazione sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari, lamentando la mancata valutazione del contenuto delle chat, di pregresse relazioni economiche con le persone offese, della presunta ritrosia a concedere prestiti e delle indagini difensive depositate, nonché l'apparenza della motivazione sul pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la difesa non aveva specificato quali contenuti favorevoli fossero desumibili dalle chat non trasmesse e perché tali elementi erano comunque rimasti nella disponibilità dell'indagato per un congruo tempo prima del sequestro del telefono; inoltre, l'omessa trasmissione rileva solo se gli atti siano stati determinanti per l'applicazione della misura. Ha giudicato inammissibile anche il secondo motivo, poiché volto a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e comunque non confrontato specificamente con la motivazione del riesame, che aveva escluso la rilevanza delle allegazioni difensive sui rapporti economici e sulla presunta ritrosia a prestare denaro, ritenuto inutilizzabili le indagini difensive prodotte e motivato adeguatamente sulle esigenze cautelari, valorizzando reiterazione, gravità, professionalità della condotta e capacità di condizionamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    comma 5 nn. 3 e 4; comma 5 n. 3

    richiamato quale base della contestazione di usura per la pretesa e percezione di interessi usurari su prestiti erogati a due persone offese

  • art. 309 c.p.p.

    la mancata trasmissione di atti favorevoli al riesame determina inefficacia della misura solo se quegli atti siano specificamente indicati come favorevoli e determinanti; gli atti già disponibili alla difesa non rientrano nell'obbligo di trasmissione

  • art. 606 c.p.p.

    in cassazione contro ordinanze cautelari sono deducibili solo violazioni di legge o vizi di motivazione, non una mera rivalutazione del compendio indiziario

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per l'enunciazione dei motivi nei limiti strettamente necessari alla motivazione

  • art. 291, comma 1-quater, c.p.p.

    richiamato per l'interrogatorio preventivo svolto prima dell'applicazione della misura

  • art. 610, comma 5 c.p.p.

    richiamato per la trattazione scritta del procedimento di legittimità

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    richiamato per la trattazione scritta del procedimento di legittimità

  • art. 391-bis ss. c.p.p.

    richiamati con riferimento alle formalità delle indagini difensive

  • art. 234 c.p.p.

    esclusa l'utilizzabilità come documenti delle dichiarazioni prodotte prive di certezza sulla provenienza e sull'identità dei dichiaranti

  • art. 616 c.p.p.

    fonte della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

  • art. 568 c.p.p.

    non citato testualmente nel brano, ma la sentenza richiama il ricorso per cassazione come mezzo di impugnazione della misura cautelare; da non inserire se si vuole massima aderenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di riesame delle misure cautelari, l'eccezione di inefficacia per omessa trasmissione di atti favorevoli richiede che l'indagato indichi con precisione il contenuto degli atti non trasmessi e spieghi perché essi siano stati determinanti ai fini dell'applicazione della misura.
  • L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame non si estende agli atti o documenti già nella disponibilità della difesa, che potevano essere autonomamente prodotti nel procedimento cautelare.
  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale indiziario: sono deducibili soltanto violazioni di legge e vizi logici della motivazione, con specifico confronto con le ragioni poste a base del provvedimento impugnato.
  • In tema di gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari, è sufficiente una motivazione che si confronti con le deduzioni difensive e spieghi in modo non manifestamente illogico la credibilità delle fonti, la irrilevanza degli elementi alternativi addotti e la sussistenza del pericolo cautelare.
  • Le dichiarazioni raccolte dalla difesa e trasmesse senza il rispetto delle forme previste per le indagini difensive, e senza certezza sulla provenienza e sull'identità dei dichiaranti, possono essere escluse come prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieUsuraImpugnazioniRiti alternativi
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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