Cassazione Civile, Sentenza n. 13123/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società consolidante, qualificata come "società non operativa" ai sensi dell'art. 30 L. 23 dicembre 1994, n. 724, aveva dichiarato il reddito minimo previsto dal comma 3 dell'art. 30 e, nel consolidato nazionale, aveva compensato tale reddito minimo con le perdite delle società consolidate, portando il reddito complessivo a zero per gli anni d'imposta 2005 e 2006. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la possibilità che le perdite delle consolidate possano ridurre il reddito minimo obbligatorio della consolidante, determinando accertamento per il reddito minimo e richieste di imposte, interessi e sanzioni. La controversia verte pertanto sulla possibilità di dedurre, nell'ambito del consolidato nazionale, le perdite delle società consolidate fino ad incidere sul reddito minimo della società di comodo consolidante.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della Brolo Finanziaria. Ha confermato il principio secondo cui, se la società consolidante è soggetta alla disciplina delle "società non operative" (art. 30 L. 724/1994) e ha dichiarato il reddito minimo, le perdite delle società consolidate non possono ridurre il reddito complessivo ai fini fiscali al di sotto di quel minimo. Le perdite possono compensare soltanto la parte di reddito che eccede il minimo obbligatorio. La Corte ha quindi ritenuto legittimo l'operato dell'Agenzia e la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva già respinto l'appello, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - art. 30 (società non operative)
L'art. 30 prevede una presunzione relativa di non operatività e determina un reddito minimo induttivo; tale reddito minimo non può essere annullato dalle perdite delle società del consolidato quando la consolidante ha dichiarato il reddito minimo.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - artt. 117 e 118 (consolidato nazionale e determinazione della tassazione di gruppo)
La tecnica di determinazione della tassazione di gruppo secondo la somma algebrica dei redditi netti trova il limite nell'incapacità di ridurre la base imponibile della consolidante al di sotto del reddito minimo previsto per le società di comodo.
d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. L. 4 agosto 2006, n. 248) - comma 4-bis art. 30
Il comma 4-bis ammette l'istanza di interpello per la disapplicazione delle disposizioni antielusive in presenza di situazioni oggettive che rendono impossibile conseguire i ricavi o il reddito minimo; nel caso esaminato la Corte ha rilevato che l'istanza poteva essere proposta per il 2006 secondo la formulazione vigente allora.
d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. L. 148/2011) e modifiche successive
Interventi normativi successivi hanno rafforzato la finalità antielusiva della disciplina sulle società non operative (es. aumento aliquota e estensione ad altre fattispecie), confermando l'intento del legislatore di impedire che la forma societaria consenta indebite riduzioni fiscali.
d.P.R. n. 115/2002 - art. 13, co. 1-quater
Norma richiamata in sentenza per dare atto dei presupposti processuali relativi al versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Se la società consolidante è qualificabile come "società non operativa" e dichiara il reddito minimo ai sensi dell'art. 30, le perdite delle società consolidate non possono ridurre la base imponibile complessiva al di sotto di quel reddito minimo.
- Le perdite delle consolidate possono essere compensate nel consolidato solo nella misura in cui il reddito complessivo eccede il reddito minimo obbligatorio: compensazione ammessa fino alla differenza tra il reddito dichiarato e il minimo dichiarabile.
- Se la consolidante ha formalmente dichiarato il reddito minimo, il meccanismo del consolidato non può avere l'effetto sostanziale di annullare la funzione deterrente e antielusiva della disciplina delle società di comodo.
- Il contribuente che ritiene di trovarsi in una situazione oggettiva ed eccezionale che impedisca il raggiungimento del reddito minimo può valutare la presentazione di un interpello ai sensi del comma 4-bis dell'art. 30 per ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive, documentando l'oggettività delle cause.
- In operazioni di gruppo è fondamentale verificare preliminarmente lo stato soggettivo della consolidante (se soggetta all'art. 30) e l'importo del reddito da essa dichiarato, perché ciò condiziona la possibilità di utilizzare perdite delle consolidate a fini di compensazione.
- La giurisprudenza e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (risoluzioni e circolari) confermano l'orientamento restrittivo: non utilizzare il consolidato per eludere il reddito minimo previsto dalla normativa sulle società non operative.
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