Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13143/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli investitori convennero il Mise per ottenere il risarcimento della perdita dei capitali conferiti alle società fiduciarie Reno s.p.a. e Previdenza s.p.a., sostenendo che tali società erano state amministrate contra legem da Luciano Sgarlata (causa della perdita) e che il Mise, quale organo di vigilanza sulle società fiduciarie ai sensi della legge n. 1966/1939, aveva omesso di esercitare correttamente i poteri di controllo e di impedire/controllare la cessione del portafoglio, con conseguente responsabilità extracontrattuale. Proceduralmente è emerso un forte tema relativo alla prescrizione: i ricorrenti erano stati ammessi al passivo nella liquidazione coatta amministrativa (I.c.a.) di Previdenza s.p.a.; la questione era se l'effetto interruttivo/sospensivo (in realtà interruttivo permanente) della prescrizione derivante dall'insinuazione al passivo della I.c.a. si estendesse anche al Mise, terzo chiamato successivamente in giudizio, sulla base della solidarietà ex art. 2055 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezioni unite, ha confermato l'orientamento maggioritario: ha ritenuto configurabile la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. quando un unico fatto dannoso sia imputabile a più soggetti anche se le condotte sono autonome e i titoli di responsabilità diversi (contrattuale per la fiduciaria, extracontrattuale per il Mise). Ha affermato che, nelle società fiduciarie disciplinate dalla legge n. 1966/1939 il rapporto dei fiducianti è sostanzialmente di mandato fiduciario senza trasferimento di proprietà, per cui la perdita del capitale costituisce un danno risarcibile e l'insinuazione al passivo della I.c.a. attiene a un'obbligazione risarcitoria parametrata alla perdita del capitale; di conseguenza l'ammissione al passivo nella I.c.a. produce l'effetto interruttivo permanente della prescrizione anche nei confronti del Mise, in quanto coobbligato solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c. La Corte ha dunque rigettato il ricorso del Mise e confermato la decisione di merito che aveva esteso l'interruzione della prescrizione al Mise e riconosciuto la sussistenza della responsabilità per omessa vigilanza (nella misura accertata in fatto).

Norme richiamate

  • art. 2055 cod. civ.

    La Corte interpreta l'art. 2055 come norma che richiede l'unicità del 'fatto dannoso' riferita al danneggiato: se il danno è imputabile a più persone (anche per condotte autonome e con titoli di responsabilità differenti), sorge responsabilità solidale tra i danneggianti; occorre verificare il nesso causale secondo il criterio dell'equivalenza (art. 41 c.p.).

  • art. 1310 cod. civ.

    L'art. 1310, primo comma, consente che l'atto interruttivo della prescrizione verso uno dei debitori solidali estenda i suoi effetti all'intera obbligazione; la Corte conferma che tale estensione vale anche per l'interruzione permanente derivante dall'ammissione al passivo della I.c.a.; il secondo comma (sospensione) non è applicabile al caso di interruzione permanente.

  • art. 2943 cod. civ.

    Riferimento al termine generale di prescrizione; la questione è stata affrontata in relazione alla sua interruzione con l'insinuazione al passivo.

  • art. 2945 cod. civ.

    Riferimento alle cause di sospensione/interruzione della prescrizione; applicato insieme all'art. 2943 nella discussione sull'effetto dell'insinuazione al passivo nella I.c.a.

  • art. 2043 cod. civ.

    Norma generica della responsabilità extracontrattuale; il Mise è stato azionato su tale titolo per omissione della vigilanza. La Corte distingue titolo della responsabilità (extracontrattuale) ma afferma che ciò non impedisce la solidarietà ex art. 2055 se il fatto dannoso è unitario.

  • legge n. 1966 del 1939

    Disciplina delle società fiduciarie: la Corte ricorda che tali società operano secondo lo schema del mandato fiduciario senza trasferimento di proprietà (fiducia 'germanistica'), per cui la perdita dei capitali affidati configura un danno risarcibile derivante dall'inadempimento del mandato e non un mero credito restitutorio.

  • art. 72 legge fallimentare / riferimento alla disciplina I.c.a. (art. 200 e ss. legge fall.)

    Richiamata la disciplina che sospende l'esecuzione dei contratti alla dichiarazione di insolvenza salvo subentro degli organi della procedura; la Corte usa la disciplina per spiegare che l'insinuazione alla I.c.a. per perdita dei capitali non è mera domanda di adempimento ma tende a reintegrare il danno da inadempimento del mandato.

  • art. 201, 207, 208, 209 legge fallimentare

    Norme sulla formazione dello stato passivo nella I.c.a.: la Corte sottolinea che le istanze/comunicazioni nella I.c.a. (anche senza intervento giudiziale iniziale) producono l'effetto interruttivo permanente della prescrizione, con decorrenza diversa a seconda della forma di ammissione.

  • C. cost. n. 8 del 1975

    La Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittimo che l'interruzione della prescrizione nei confronti di un condebitore produca effetto anche sugli altri debitori solidali; la Corte di cassazione richiama questa pronuncia a sostegno della parità di trattamento e della portata 'conservativa' dell'interruzione.

Massime di principio

  • Se più soggetti (anche con titoli di responsabilità diversi, es. uno contrattuale e l'altro extracontrattuale) concorrono causalmente a un unico fatto dannoso imputabile al medesimo danneggiato, può sorgere responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.; non è richiesta identità del titolo giuridico della responsabilità.
  • Quando investitori insinuano al passivo nella procedura concorsuale di una società fiduciaria disciplinata dalla legge n. 1966/1939 per la perdita dei capitali, quella domanda attiene a un'obbligazione risarcitoria (in dipendenza dell'inadempimento del mandato fiduciario) e non a un mero credito restitutorio; quindi l'insinuazione interrompe la prescrizione anche rispetto al terzo organo di vigilanza ritenuto corresponsabile.
  • L'ammissione al passivo della I.c.a. produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata della procedura; tale effetto si estende agli altri debitori solidali (anche se terzi non citati al momento dell'insinuazione) ai sensi dell'art. 1310, primo comma, cod. civ.
  • La conoscenza dell'atto interruttivo da parte del condebitore solidale non è necessaria perché l'effetto interruttivo (di natura conservativa) si rifletta su tutta l'obbligazione solidale; diversamente, la sospensione (art. 1310, secondo comma) ha regole diverse e non è qui pertinente.
  • In pratica: chi intenda tutelare un credito derivante dalla perdita di capitali affidati a una fiduciaria deve considerare l'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale non solo come via per ottenere soddisfazione nel concorso, ma anche come mezzo per interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento verso terzi corresponsabili (es. autorità di vigilanza).
  • Dal lato dell'amministrazione/vigilanza pubblica: omissioni nelle funzioni di controllo possono dar luogo a responsabilità risarcitoria; nella valutazione del rischio processuale va considerato che l'insinuazione concorsuale può estendere gli effetti prescrizionali anche a terzi co-responsabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.