Cassazione Civile, Sentenza n. 13223/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello avverso la pronuncia di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso della contribuente contro l'avviso d'accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno 2009, avendo la contribuente contestato il recupero a tassazione di costi ritenuti non inerenti. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi: (i) nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente e omissione di esame critico delle censure di gravame (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), lamentando che la CTR si era limitata a riprodurre o richiamare per relationem la motivazione del giudice di primo grado senza affrontare i punti contestati; (ii) violazione e falsa applicazione delle norme tributarie (art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986 e art. 19, d.P.R. 633/1972) relative alla deducibilità dei costi e alla disciplina IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione meramente apparente in quanto non aveva esaminato e confutato le critiche specifiche svolte dall'Amministrazione nell'appello, limitandosi a dichiarare genericamente la condivisione della decisione di primo grado e trascrivendone integralmente le argomentazioni. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame e decisione, demandando anche la regolazione delle spese di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e pertanto non esaminato nel merito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La Corte ha applicato questa norma per censurare la motivazione apparente: la motivazione d'appello non può limitarsi a riprodurre o richiamare per relationem la sentenza di primo grado senza un autonomo esame critico delle censure di gravame.
art. 132, comma 2, c.p.c.
Richiamato dalla giurisprudenza citata: vieta la motivazione fittizia per relationem quando non esprime un autonomo processo deliberativo dell'appello.
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma sul trattamento fiscale dei componenti negativi/positivi nel reddito d'impresa; contestata dall'Agenzia in relazione alla deducibilità dei costi, ma la Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito avendo cassato per vizio motivazionale.
art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma relativa alla detrazione dell'IVA; l'Amministrazione aveva dedotto violazione nella corretta applicazione, ma la questione è rimasta assorbita dalla decisione sulla nullità motivazionale.
Cass. 18/06/2018, n. 16057
Giurisprudenza richiamata per affermare il principio secondo cui la riproposizione integrale della sentenza di primo grado da parte dell'appello, senza illustrare le ragioni della disattesa dei motivi di gravame, integra motivazione apparente.
Cass. 25/10/2018, n. 27112 e Cass. 05/08/2019, n. 20883
Ulteriori precedenti citati che confermano l'illegittimità della motivazione 'per relationem' quando manchi un autonomo esame critico degli argomenti di gravame.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può limitarsi a richiamare o trascrivere la motivazione del giudice di primo grado: deve compiere un autonomo esame critico delle censure prospettate in appello e motivare specificamente il rigetto o l'accoglimento di ciascun motivo decisivo e controverso.
- Se la parte appellante deduce insufficiente motivazione della decisione di primo grado e formula critiche puntuali, il giudice d'appello è tenuto a rispondere a quelle critiche; la mancata risposta integra vizio di motivazione rilevabile in cassazione.
- Quando la Corte di cassazione accerta motivazione apparente e cassa la sentenza, spesso dichiara assorbite le questioni di merito sollevate solo in alternativa, rimettendo la decisione al giudice a quo per un nuovo esame completi e motivato.
- In materia tributaria, le censure di violazione di norme sostanziali (es. deducibilità costi, IVA) possono rimanere non decise se la Corte rileva vizi processuali nella motivazione: è dunque essenziale per l'Amministrazione esporre e far esaminare chiaramente sia i profili di fatto che quelli di diritto in sede d'appello.
- Per evitare la cassazione per vizio motivazionale, il giudice d'appello deve esporre, seppure sinteticamente, le ragioni per le quali ritiene insussistenti i singoli motivi di gravame, non potendosi limitare a formule generiche di condivisione.
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