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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13145/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava gli avvisi di liquidazione con i quali l'Agenzia aveva recuperato la maggiore IVA (differenza tra aliquota ordinaria e aliquota agevolata 4%) e irrogato sanzioni, sostenendo invece il diritto all'aliquota agevolata per l\'acquisto della prima casa. In particolare il giudizio verteva sulla qualificazione dell\'immobile come "di lusso" in base ai parametri dell\'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 (superficie superiore a 240 mq) e, soprattutto, sulla rilevanza del diritto sopravvenuto (art. 33 d.lgs. 21/11/2014, n. 175) che ha modificato i criteri per l\'agevolazione (passando al criterio catastale: categorie A/1, A/8, A/9). La ricorrente deduceva che, per effetto della norma sopravvenuta, le sanzioni dovessero essere disapplicate per carenza dell\'oggetto della dichiarazione mendace e richiamava il principio del favor rei previsto dall\'art. 3 d.lgs. 472/1997.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Hanno ritenuto che non si sia verificata alcuna abolitio criminis: la dichiarazione è rimasta mendace e il mutamento normativo non ha avuto effetto retroattivo sulla rilevanza dell\'infrazione commessa anteriormente. Pertanto le sanzioni irrogate restano dovute. La Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui la modifica dei parametri per il riconoscimento dell\'agevolazione (art. 33 d.lgs. 175/2014) non incide retroattivamente e non abolisce l\'infrazione costituita dalla dichiarazione mendace. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nulla sulle spese per mancata difesa dell\'Agenzia.

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3

    "se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo"; "Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile"

    La Corte ha richiamato il principio del favor rei, ma ha escluso la sua applicazione perché la modifica normativa non ha ridotto l'entità della sanzione né ha abolito retroattivamente l'infrazione: il cambiamento ha riguardato l\'oggetto della dichiarazione, non la struttura della fattispecie sanzionatoria.

  • Nota II-bis alla Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (comma 4 della nota II-bis)

    "In caso di dichiarazione mendace..., sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima..."

    Tale disposizione sanzionatoria è rimasta pienamente operativa per le violazioni commesse anteriormente alla modifica normativa; la Corte ha confermato che la sanzione prevista resta applicabile.

  • d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 33

    Ha modificato i criteri per il riconoscimento dell'agevolazione IVA sulla prima casa (spostando il parametro dall'ampiezza superficiale alla categoria catastale A/1, A/8, A/9). La Corte ha ritenuto che tale modifica non abbia effetto retroattivo sulla rilevanza dell'infrazione commessa precedentemente.

  • d.m. 2 agosto 1969, art. 6

    Fissava i parametri (tra cui la superficie > 240 mq) per qualificare l'immobile come "di lusso" ai fini dell\'esclusione dall'agevolazione. È il criterio cui l'Amministrazione si era riferita per negare il beneficio nel caso concreto.

  • d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10, comma 5

    "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014"

    La Corte ha richiamato questa disposizione per evidenziare che le modifiche introdotte si applicano dalla data indicata e non retroattivamente, rafforzando la conclusione che le imposte e le sanzioni relative al periodo anteriore restano dovute.

Massime di principio

  • Il soggetto che invoca un\'agevolazione fiscale ha l\'onere di provare il possesso dei requisiti richiesti; il beneficio è "a fruizione automatica" ma gravato dall\'onere probatorio a chi lo richiede.
  • La modifica normativa dei parametri oggettivi per il riconoscimento di un\'agevolazione non produce automaticamente effetti retroattivi: se la norma nuova non è retroattiva, le violazioni commesse anteriormente restano sanzionabili.
  • Il principio del favor rei si applica quando la legge successiva rende la sanzione più favorevole; non è applicabile per escludere sanzioni quando la legge successiva semplicemente modifica l\'oggetto della dichiarazione senza incidere retroattivamente sulla fattispecie sanzionatoria.
  • Per configurare un\'abolitio criminis (o equivalente esclusione di rilevanza dell\'infrazione amministrativa) è necessario che la norma sopravvenuta elimini retroattivamente la rilevanza dell\'atto o del fatto estintivo della fattispecie: la mera rimodulazione dei criteri futuri non è sufficiente.
  • In casi analoghi procedere così: (a) verificare la data di efficacia della norma sopravvenuta rispetto alla data del fatto; (b) accertare se la modifica incide sulla misura della sanzione o solo sull\'oggetto della dichiarazione; (c) se la norma non è retroattiva, difendere la correttezza formale e sostanziale della documentazione probatoria (misure, categoria catastale, eventuali perizie) per dimostrare il diritto all\'agevolazione; (d) impugnare gli atti amministrativi contestando specificamente la prova amministrativa prodotta tardivamente.
  • Nel settore IVA (tributo armonizzato) le sanzioni devono rispettare i criteri di adeguatezza, proporzionalità ed effettività: ciò legittima l\'applicazione di sanzioni significative per garantire l\'esatta riscossione, purché non contrarie al principio di legalità.

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