Sentenza n. 3775/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 279/2025, depositata e resa pubblica in data 17 giugno 2025, Sez. Lavoro, r.g. 387/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17 giugno 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 9 aprile 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 279/2025, passata in giudicato, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero all'adozione degli atti necessari, oltre agli interessi, all'eventuale rivalutazione e alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 giugno 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Lodi il 9 aprile 2026, ma non era stata eseguita. Le ricorrenti hanno inoltre dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata al Ministero, che era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lodi entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alle ricorrenti il diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, attribuendogli il termine di 60 giorni dalla richiesta delle interessate per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo i poteri necessari a rendere effettiva la pronuncia.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015
Le disposizioni erano state disapplicate dal giudice del lavoro nell'ambito della sentenza oggetto di ottemperanza, che aveva riconosciuto alle ricorrenti il beneficio economico della Carta elettronica per la formazione dei docenti.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza del giudice ordinario aveva previsto il riconoscimento degli interessi legali e dell'eventuale rivalutazione monetaria secondo tale disposizione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione, pur destinataria di uno specifico obbligo conformativo o di pagamento, non abbia posto in essere gli atti necessari all'attuazione della pronuncia.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l'azione esecutiva relativa a un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme di denaro può essere intrapresa solo dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione e l'inadempimento protratto oltre il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un giudicato può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso aggiuntivo per l'attività di commissario ad acta.
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