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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30272/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme fino a euro 854.000,00 ritenute profitto dell'associazione a delinquere. La difesa ha dedotto: (i) violazione del divieto di ne bis in idem perché il PM aveva riproposto una richiesta di sequestro sulla base degli stessi elementi già respinti dal GIP in data 15.6.2022; (ii) illegittimità della confisca delle somme corrisposte "a titolo di onorari e spese" alla società perché rappresenterebbero emolumenti leciti (contratti di gestione sinistri, cd. "reati in contratto") e non profitto riconducibile all'associazione criminale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Sulla questione del ne bis in idem/ preclusione endoprocessuale la Corte ha affermato che la nuova consulenza tecnico-scientifica disposta dalla Procura ha introdotto un "quid novi" idoneo a superare la preclusione e a giustificare una nuova richiesta cautelare. Quanto alla natura confiscabile delle somme, la Corte ha condiviso il ragionamento del Tribunale secondo cui il profitto dell'associazione a delinquere è autonomo e comprende i vantaggi prodotti dall'organizzazione criminale; le società costituite dagli odierni indagati erano strumentali a incamerare e parcellizzare i profitti illeciti, per cui gli importi percepiti a titolo di onorari/spese risultano suscettibili di sequestro e confisca in via equivalente.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    norma sul sequestro preventivo a fini di confisca; applicata per valutare la legittimità della misura reale e il sindacato in sede di riesame/cassazione

  • art. 321 cod. proc. pen.

    regole sul giudizio di riesame e sull'istruttoria; richiamato nel quadro del controllo delle misure cautelari reali

  • art. 324 cod. proc. pen.

    poteri del giudice nel riesame delle misure cautelari; richiamato come riferimento procedurale

  • art. 321, comma 2 cod. proc. pen.

    richiamato tra le norme processuali pertinenti alla disciplina del riesame cautelare

  • art. 416 cod. pen.

    norma sull'associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che il profitto derivante dall'associazione sia autonomo e confiscabile

  • art. 240 cod. pen.

    richiamato in relazione alle modalità di truffa e alla ricostruzione degli illeciti-fine utilizzati per definire il programma criminoso

  • art. 19 D.Lgs. 231/2001

    richiamata come disposizione che consente la confisca per equivalente nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti

  • art. 53 D.Lgs. 231/2001

    richiamata come presidio sanzionatorio collegato alla responsabilità amministrativa e alle misure patrimoniali

  • art. 24-ter, comma 2 D.Lgs. 231/2001

    richiamato nella giurisprudenza citata per l'individuazione del profitto dell'ente derivante dall'attività associativa, come autonomo rispetto ai reati-fine

Massime di principio

  • Il divieto di ne bis in idem in materia cautelare non è assoluto: una nuova richiesta cautelare può essere ammessa se fondata su elementi nuovi (quid novi) che incidevano sul quadro indiziario utilizzato nella precedente valutazione.
  • In materia di misure reali, la consulenza tecnico-scientifica che supera dubbi decisivi precedentemente espressi dal giudice può costituire elemento nuovo legittimante la rinnovata richiesta di sequestro.
  • Il profitto dell'associazione a delinquere è concettualmente autonomo rispetto ai profitti dei singoli reati-fine: possono essere confiscati vantaggi riconducibili all'organizzazione nel suo complesso, anche se formalmente corrisposti come onorari o spese.
  • La qualifica di 'reati in contratto' non esclude automaticamente la confiscabilità delle somme: se l'intera operatività contrattuale è strumentale a un disegno criminoso e le società sono state costituite per incamerare e parcellizzare profitti illeciti, le somme percepite possono essere considerate profitto illecito.
  • In sede cautelare la verifica sulla sussistenza del fumus e del periculum è più ampia e può giustificare misure reali quando sia adeguatamente documentato il ruolo strumentale di soggetti/enti nella realizzazione del programma criminoso.

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