Sentenza del 20/01/2020 n. 188 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento sintetico - redditometro - presunzione relativa - è tale - prova contraria - è possibile. Redditometro - prova contraria - origine delle risorse economiche - finanziamento - è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che l'accertamento sintetico fondato sul redditometro costituisce una presunzione relativa e può essere efficacemente contrastato con idonea documentazione. Avendo il contribuente provato che la provvista utilizzata derivava da finanziamenti e da smobilizzazione di investimenti (e non da redditi imponibili), l'accertamento è stato annullato o ridotto nella parte corrispondente al reddito contestato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ufficio ha determinato maggior reddito attraverso l'accertamento sintetico (redditometro, art. 38 d.P.R. 600/73). Il contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo che la presunzione è relativa e che il maggior reddito attribuito derivava invece da provvista finanziaria acquisita mediante finanziamenti accesi nel periodo d'imposta e dalla smobilizzazione di risorse finanziarie investite in precedenza (cioè non redditi imponibili). Il contribuente ha prodotto documentazione idonea per comprovare l'origine delle somme.
Norme richiamate
art. 38, d.P.R. 600/73
art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento sintetico dei redditi previsto dall'art. 38 costituisce una presunzione relativa: presume l'esistenza di redditi sulla base di elementi esterni ma ammette la prova contraria da parte del contribuente mediante idonea documentazione che dimostri la diversa origine delle somme (redditi esenti, ritenute a titolo d'imposta, finanziamenti, dismissione di investimenti, ecc.).
Massime di principio
- L'accertamento sintetico (redditometro) è una presunzione relativa e quindi non definitiva: il contribuente può sempre fornire prova contraria.
- Per confutare il redditometro è sufficiente documentare l'origine della provvista: contratti di finanziamento, mutui, estratti conto bancari che evidenziano l'entrata dei finanziamenti, atti di vendita o documenti di smobilizzo di investimenti.
- La documentazione deve essere congruente e temporalmente riconducibile al periodo d'imposta contestato (cioè dimostrare che le somme erano disponibili legalmente nel periodo rilevante).
- Se il contribuente dimostra l'origine non reddituale o l'esistenza di redditi esenti/già tassati alla fonte, l'onere probatorio si sposta sull'amministrazione che deve controprove adeguate.
- In assenza di prova contraria il redditometro resta efficace; quindi è fondamentale conservare e produrre documenti che spieghino fonte e natura delle risorse (contratti, bonifici, quietanze, rendiconti di investimento).
- Anche prove parziali possono portare a una riduzione dell'accertamento se mostrano che parte della provvista non corrisponde a reddito imponibile.
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