Sentenza del 14/07/2022 n. 1709 - Comm. Trib. Prov. Messina
Cartella di pagamento- Tasse automobilistiche- prescrizione triennale - decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione ritenendo che l'azione di recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Ne consegue l'annullamento della cartella di pagamento/rigetto dell'azione esecutiva per intervenuta prescrizione
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di una cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche con eccezione di prescrizione triennale; il ricorrente sosteneva che l'azione di recupero dell'Amministrazione era estinta per decorso del termine di prescrizione previsto per le tasse automobilistiche
Norme richiamate
art. 3 del D.L. n. 60 del 1986
l'azione dell'Amministrazione finanziaria si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento
la norma è interpretata nel senso che il termine di prescrizione di tre anni decorre dalla fine dell'anno in cui è sorto l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica; trascorso il terzo anno successivo a quello del pagamento dovuto, l'Amministrazione non può più agire per il recupero
Massime di principio
- Il termine di prescrizione è di natura annuale e decorre dalla fine dell'anno in cui è sorto l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica: se la tassa era dovuta nell'anno X, l'azione può essere esercitata entro la fine dell'anno X+3.
- Per calcolare correttamente la prescrizione è fondamentale individuare l'anno di esigibilità dell'imposta (anno in cui la tassa doveva essere versata), non la data di notifica della cartella o della contestazione.
- Eventi come il riconoscimento del debito da parte del contribuente, il pagamento parziale, o atti di riscossione compiuti dall'Amministrazione possono interrompere o sospendere la prescrizione: tali circostanze devono essere valutate caso per caso e provate dalle parti.
- L'obiezione di prescrizione deve essere tempestivamente sollevata dal contribuente nel processo amministrativo o civile; se non eccepita può essere considerata decaduta.
- In presenza di atti specifici dell'Amministrazione (ad esempio accertamenti formali o cartelle notificate) occorre verificare se tali atti siano stati emessi prima della scadenza del termine triennale: un atto emesso prima del termine conserva efficacia anche se la notifica avvenga successivamente, salvo diverso disposto normativo.
- Nel dubbio sulla decorrenza o interruzione della prescrizione è consigliabile acquisire e conservare tutte le comunicazioni, gli estratti conto e le prove di notifica per dimostrare tempestività o eventuali cause di sospensione/interruzione.
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