Regolamento (UE) 2017/1530
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1530 della Commissione, del 7 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva quizalofop-P-tefurile (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il calendario di approvazione del quizalofop-P-tefurile, prorogandone la scadenza dal 30 novembre 2019 al 30 novembre 2021. La proroga serve ad allineare la valutazione di tale sostanza con quella di altre sostanze affini del gruppo del quizalofop, nell’ambito del programma di lavoro UE per il rinnovo delle approvazioni in scadenza. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva quizalofop-P-tefurile nel quadro della normativa UE sui prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva quizalofop-P-tefurile, quale sostanza approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e inclusa nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, voce 279. Incide sul calendario di scadenza dell’approvazione nell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Non disciplina in via generale altri prodotti o sostanze, salvo il coordinamento temporale con propaquizafop e quizalofop-P-etile richiamato nei considerando.
Proroga dell’approvazione del quizalofop-P-tefurile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1530 interviene sul calendario di approvazione di una sostanza attiva usata nei prodotti fitosanitari, il quizalofop-P-tefurile. La misura si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e prevede la possibilità di prorogare temporaneamente un’approvazione in attesa del completamento della procedura di rinnovo.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che elenca le sostanze attive considerate approvate, e il programma di lavoro istituito con decisione di esecuzione C(2016)6104 per gestire le numerose domande di rinnovo delle sostanze in scadenza tra il 2019 e il 2021. Nei considerando si evidenzia che propaquizafop, quizalofop-P-etile e quizalofop-P-tefurile sono esteri varianti del quizalofop con proprietà simili; per tale ragione la Commissione ritiene opportuno raggrupparne la valutazione e allinearne il calendario, anche in funzione della valutazione tra pari svolta dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda esclusivamente il quizalofop-P-tefurile. Il regolamento precisa che le approvazioni di propaquizafop e quizalofop-P-etile scadranno il 30 novembre 2021 e che, per coerenza temporale con tali sostanze, anche il quizalofop-P-tefurile deve beneficiare della proroga. È inoltre richiamata la presentazione di una domanda di rinnovo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che disciplina le norme procedurali per il rinnovo delle approvazioni delle sostanze attive.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011
L’articolo 1 sostituisce, nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, voce 279, la data di scadenza dell’approvazione del quizalofop-P-tefurile da "30 novembre 2019" a "30 novembre 2021". Si tratta quindi di una proroga biennale della validità dell’approvazione, con effetti diretti sul regime autorizzatorio della sostanza nell’Unione.
Regole richiamate per le fasi successive della procedura
Nei considerando la Commissione chiarisce il criterio che applicherà in futuro, in coerenza con l’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009:
- se non vengono presentati fascicoli supplementari ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con almeno 30 mesi di anticipo rispetto alla nuova scadenza, la data di scadenza sarà riportata alla data originaria precedente o alla prima data utile successiva;
- se viene adottato un regolamento che dispone il mancato rinnovo perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la scadenza sarà fissata alla data precedente o, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo;
- se invece viene adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione si impegna a fissare la data di applicazione più vicina possibile, compatibilmente con le circostanze.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Proroga della scadenza dell’approvazione
All’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, voce 279, nella colonna "Scadenza dell’approvazione", la data "30 novembre 2019" relativa al quizalofop-P-tefurile è sostituita dalla data "30 novembre 2021".
Coordinamento con la procedura di rinnovo
La proroga è adottata per allineare il calendario della valutazione del quizalofop-P-tefurile a quello di propaquizafop e quizalofop-P-etile, considerate le similarità tra le tre sostanze e il programma di lavoro istituito con decisione di esecuzione C(2016)6104 ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Regime in caso di mancata presentazione di fascicoli supplementari
Nei casi in cui non siano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 almeno 30 mesi prima della nuova data di scadenza, la Commissione fissa la data di scadenza alla data prevista prima del presente regolamento o alla prima data successiva possibile.
Regime in caso di mancato rinnovo o di rinnovo
Se la Commissione adotta un regolamento che stabilisce il mancato rinnovo perché i criteri di approvazione non sono rispettati, la data di scadenza è fissata alla data prevista prima del presente regolamento oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo. Se invece viene adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile, tenendo conto delle circostanze.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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