Regolamento (UE) 2017/1524
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1524 della Commissione, del 5 settembre 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento revoca l’accettazione dell’impegno sui prezzi per due produttori esportatori cinesi del settore fotovoltaico, dopo aver riscontrato violazioni delle condizioni dell’impegno. A seguito della revoca, i dazi antidumping e compensativi definitivi si applicano automaticamente alle importazioni dei prodotti fabbricati da tali società a decorrere dall’entrata in vigore dell’atto. Il testo chiarisce inoltre gli effetti sulle fatture inerenti all’impegno, che sono dichiarate nulle, e fornisce istruzioni alle autorità doganali per il recupero dei dazi dovuti e per le verifiche in caso di discrepanze tra prezzo fatturato e prezzo effettivamente pagato.
Revoca dell’accettazione dell’impegno sui prezzi per due produttori esportatori cinesi nel settore dei moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle celle, con conseguente applicazione automatica dei dazi antidumping e compensativi definitivi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle), originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, oggetto dell’impegno accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE. Riguarda in particolare i prodotti fabbricati da Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd (codice TARIC B799) e Wuxi Saijing Solar Co. Ltd (codice TARIC B890), per i quali l’accettazione dell’impegno è revocata. Sono inoltre disciplinate, ai fini doganali, le fatture inerenti all’impegno elencate nell’allegato I, dichiarate nulle; il regolamento contiene anche indicazioni operative per le autorità doganali degli Stati membri in presenza di sospette violazioni dell’impegno. Non incide sull’elenco dei produttori esportatori per i quali l’accettazione dell’impegno resta ferma, riportato a titolo informativo nell’allegato II.
Revoca dell’accettazione dell’impegno per due produttori esportatori di moduli fotovoltaici cinesi
Il regolamento interviene nell’ambito della lunga serie di misure antidumping e antisovvenzioni adottate dall’Unione nei confronti delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione constata violazioni dell’impegno sui prezzi accettato nel 2013 e confermato per il periodo di applicazione delle misure definitive, con riferimento specifico a due produttori esportatori: AE Solar e Wuxi Saijing.
Contesto normativo e misure preesistenti
L’atto si innesta su un quadro già consolidato di misure antidumping e compensative definitive, nonché su precedenti decisioni di accettazione, modifica e successiva revoca di impegni per altri produttori esportatori. Vengono richiamati, in particolare, il regolamento (UE) 2016/1036 sul dumping, il regolamento (UE) 2016/1037 sulle sovvenzioni, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sul dazio antidumping definitivo e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sul dazio compensativo definitivo, oltre ai regolamenti di riesame del 2017 (UE) 2017/367 e 2017/366.
Contenuto dell’impegno sui prezzi
L’impegno accettato dalla Commissione riguardava la vendita nell’Unione dei prodotti oggetto dell’inchiesta a un prezzo minimo all’importazione (PMI), entro determinati livelli annuali di importazione. I produttori esportatori si erano impegnati a:
- vendere solo tramite vendite dirette al primo acquirente indipendente nell’Unione o tramite una parte collegata nell’Unione indicata nell’impegno;
- rispettare il PMI calcolato sulla base di un equivalente in contanti;
- comunicare trimestralmente alla Commissione relazioni dettagliate su tutte le vendite all’esportazione e le rivendite nell’Unione;
- segnalare eventuali difficoltà o dubbi di attuazione. L’impegno individuava inoltre, in modo non esaustivo, varie ipotesi di violazione, tra cui accordi di compensazione, meccanismi commerciali elusivi, vendite indirette non previste e descrizioni fuorvianti delle caratteristiche dei moduli.
Accertamenti della Commissione su AE Solar
Per AE Solar, la Commissione rileva che le relazioni trimestrali indicavano vendite a un importatore dell’Unione ritenuto non collegato, ma gli elementi raccolti mostravano invece un collegamento societario ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La Commissione segnala, tra l’altro, la quasi identità dei nomi, la struttura analoga dei siti web, il logo condiviso e riferimenti incrociati tra i siti, oltre all’uso improprio del numero di acquirente di tale importatore per indicare vendite a un altro soggetto dell’Unione, anch’esso ritenuto collegato. La Commissione conclude che AE Solar ha violato le condizioni dell’impegno relative alle vendite dirette e alla corretta identificazione delle parti collegate. Inoltre, non essendo state comunicate le rivendite effettuate dagli importatori collegati, risulta violato anche l’obbligo trimestrale di informazione.
Accertamenti della Commissione su Wuxi Saijing
Per Wuxi Saijing la Commissione, sulla base di elementi forniti dalle autorità doganali, accerta l’esistenza di un meccanismo commerciale con un importatore non collegato finalizzato a vendere moduli a un prezzo effettivo inferiore al PMI, pur emettendo fatture che formalmente rispettavano il PMI. Secondo la ricostruzione, le parti tenevano una contabilità parallela e la differenza tra prezzo nominale e prezzo reale veniva compensata mediante fatture private: tale pratica integra una violazione dell’impegno. La Commissione contesta anche la mancata comunicazione dei vantaggi economici concessi all’importatore, in violazione dell’obbligo informativo trimestrale. Ulteriore violazione riguarda l’emissione di fatture inerenti all’impegno per prodotti con dispositivi denominati "ottimizzatori", classificati dalle autorità doganali con codice NC ex 8501 31 00 e quindi non rientranti nell’impegno: la loro dichiarazione come pannelli solari con codice NC ex 8541 40 90 è considerata descrizione fuorviante delle caratteristiche del prodotto.
Valutazione complessiva dell’impegno
La Commissione verifica se le violazioni accertate impongano la revoca dell’accettazione dell’impegno nei confronti di tutti i produttori esportatori. Conclude negativamente: le violazioni sono attribuite esclusivamente ad AE Solar e Wuxi Saijing e non emergono violazioni sistemiche da parte di un numero ampio di operatori o della CCCME. Pertanto, il funzionamento globale dell’impegno non viene considerato compromesso e la revoca resta limitata ai due soggetti interessati.
Effetti doganali e rapporti con i dazi definitivi
L’atto dispone che le fatture inerenti all’impegno elencate nell’allegato I siano nulle. Di conseguenza, i dazi antidumping e compensativi devono essere riscossi dalle autorità doganali nazionali al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo i regimi previsti dai regolamenti di base e dai regolamenti di esecuzione richiamati. Viene inoltre precisato che, se le autorità doganali dispongono di informazioni che indicano una divergenza tra prezzo fatturato e prezzo effettivamente pagato, esse possono chiedere alla Commissione copia dell’impegno e ulteriori informazioni per verificare il PMI applicabile alla data di emissione della fattura. Se la verifica conferma che il prezzo pagato è inferiore al PMI o che fatture e riduzioni non sono state correttamente indicate, i dazi devono essere recuperati. Le informazioni così trasmesse sono utilizzabili solo per l’esazione dei dazi e, se necessario, per garantire il diritto di difesa nel procedimento nazionale, con espresso divieto di divulgazione a terzi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Revoca dell’accettazione dell’impegno
La Commissione revoca l’accettazione dell’impegno in relazione ad Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd (TARIC B799) e Wuxi Saijing Solar Co. Ltd (TARIC B890), in base all’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e all’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.
Nullità delle fatture inerenti all’impegno e riscossione dei dazi
Le fatture inerenti all’impegno elencate nell’allegato I sono dichiarate nulle. I dazi antidumping e compensativi dovuti al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica devono essere riscossi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.
Verifiche doganali su prezzo fatturato e prezzo effettivamente pagato
Se le autorità doganali dispongono di elementi che indicano che il prezzo in fattura non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, possono chiedere alla Commissione copia dell’impegno e altre informazioni per verificare il PMI applicabile alla data di emissione della fattura. Se il prezzo pagato è inferiore al PMI, oppure se nella fattura non sono stati inclusi sconti e riduzioni, i dazi devono essere riscossi di conseguenza, con rinvio ai regolamenti di base e ai regolamenti di esecuzione richiamati dall’articolo 3.
Riservatezza e uso limitato delle informazioni
Le informazioni trasmesse dalla Commissione alle autorità doganali possono essere usate solo per esigere i dazi dovuti e, ove necessario, comunicate ai soggetti passivi esclusivamente per garantire il diritto di difesa; è esclusa la comunicazione a terzi.
Entrata in vigore e applicazione automatica dei dazi definitivi
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale data il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e ribadito dal regolamento (UE) 2017/366 si applicano automaticamente ai prodotti fabbricati dalle due società interessate.
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