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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1526

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1526 della Commissione, del 6 settembre 2017, relativo alla non approvazione della sostanza attiva beta-cipermetrina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la non approvazione della sostanza attiva beta-cipermetrina ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione si fonda sulle conclusioni della valutazione scientifica, che hanno evidenziato rischi elevati per organismi acquatici, api e artropodi non bersaglio, oltre a lacune informative rilevanti per la valutazione del rischio. Il provvedimento non impedisce al richiedente di presentare una nuova domanda in futuro.

Non approvazione della sostanza attiva beta-cipermetrina ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell’UE.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva beta-cipermetrina e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito della procedura di approvazione prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Ha efficacia generale in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non disciplina altre sostanze né modifica in via generale il regime dei prodotti fitosanitari, limitandosi alla decisione di non approvazione della specifica sostanza. Il regolamento non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione per la beta-cipermetrina ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Non approvazione della sostanza attiva beta-cipermetrina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1526 della Commissione stabilisce la non approvazione della sostanza attiva beta-cipermetrina nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1107/2009 e prende atto dell’esito negativo della valutazione del rischio effettuata a livello scientifico e regolatorio.

Contesto normativo e procedurale

La Commissione richiama l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 come base giuridica della decisione e ricorda che, in virtù dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, per alcune sostanze continua ad applicarsi il regime della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda procedura e condizioni di approvazione. Nel caso della beta-cipermetrina, tali condizioni risultavano soddisfatte dalla decisione di esecuzione 2011/266/UE, che aveva riconosciuto la completezza del fascicolo presentato per l’esame.

La domanda di inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE era stata presentata il 13 novembre 2009 dalla società Cerexagri SAS al Regno Unito. La valutazione tecnica è stata svolta da uno Stato membro relatore, che ha presentato un progetto di rapporto di valutazione il 4 aprile 2013, poi esaminato dagli altri Stati membri e dall’EFSA. L’Autorità ha trasmesso le conclusioni alla Commissione il 27 maggio 2014.

Esito della valutazione del rischio

Le conclusioni dell’EFSA hanno evidenziato criticità tali da impedire un esito positivo della procedura di approvazione. In particolare, per gli impieghi proposti della beta-cipermetrina è stato rilevato un rischio elevato per:

  • organismi acquatici;
  • api;
  • artropodi non bersaglio.

Inoltre, la valutazione del rischio per il suolo e per gli organismi acquatici, nonché la valutazione dell’esposizione delle acque sotterranee, non hanno potuto essere completate a causa della mancanza di informazioni sufficienti sul destino e sul comportamento della frazione dell’anello di ciclopropile della sostanza.

Sono risultate altresì insufficienti altre informazioni essenziali:

  • metabolismo del bestiame, necessario per confermare la definizione di residuo per i prodotti animali;
  • profilo di tossicità del metabolita PBA;
  • rilevanza del metabolita PBA per la valutazione del rischio per i consumatori.

Motivazione della non approvazione

Alla luce delle lacune informative e dei rischi individuati, la Commissione conclude che non è stato possibile dimostrare che la beta-cipermetrina soddisfi i criteri per l’inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Non è quindi stato possibile affermare che i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, alle condizioni di impiego proposte, siano generalmente conformi ai requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

Per questo motivo la Commissione dispone la non approvazione della sostanza, ritenendo non opportuno approvarla ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Possibilità di nuova domanda

Il regolamento precisa espressamente che la decisione di non approvazione non impedisce al richiedente di presentare una nuova domanda relativa alla beta-cipermetrina conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La non approvazione, dunque, non ha carattere preclusivo assoluto rispetto a future istanze, purché siano soddisfatti i requisiti procedurali e sostanziali previsti dalla normativa applicabile.

Entrata in vigore e portata applicativa

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura vincolante e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Non approvazione della beta-cipermetrina

L’articolo 1 stabilisce che la sostanza attiva beta-cipermetrina non è approvata. Si tratta della conseguenza normativa della valutazione negativa svolta nell’ambito della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009, articolo 13, paragrafo 2.

Motivi della decisione di non approvazione

I considerando indicano che la valutazione del rischio ha evidenziato un rischio elevato per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio. Inoltre non è stato possibile concludere la valutazione per suolo, organismi acquatici e acque sotterranee per insufficienza di dati sul destino e comportamento della frazione dell’anello di ciclopropile; mancavano anche informazioni sul metabolismo nel bestiame e sul metabolita PBA, rilevanti per residui e rischio per i consumatori.

Procedura seguita e consultazioni

La domanda di inclusione era stata presentata il 13 novembre 2009 al Regno Unito dalla società Cerexagri SAS. La completezza del fascicolo era stata riconosciuta dalla decisione di esecuzione 2011/266/UE. La valutazione è stata svolta da uno Stato membro relatore, con progetto di rapporto del 4 aprile 2013, successivamente riesaminato dagli Stati membri e dall’EFSA, che ha trasmesso le proprie conclusioni il 27 maggio 2014. Il richiedente è stato invitato a presentare osservazioni, esaminate dalla Commissione, senza eliminare i dubbi emersi.

Rapporto con il regime precedente e nuova domanda

Ai sensi del considerando 1, la procedura di approvazione continua ad applicarsi, per le sostanze interessate, secondo la direttiva 91/414/CEE in forza dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, in presenza della decisione di esecuzione 2011/266/UE. Il considerando 9 precisa che il regolamento non impedisce la presentazione di una nuova domanda relativa alla beta-cipermetrina ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute umana e animaleambienteagrochimica

Testo integrale

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