Regolamento (UE) 2017/1529
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione, del 7 settembre 2017, che approva la sostanza di base cloruro di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il cloruro di sodio come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, riconoscendone l’idoneità per specifici impieghi fitosanitari. L’approvazione è limitata agli usi come fungicida e battericida e subordinata al rispetto delle condizioni tecniche riportate nella relazione di esame della Commissione. Contestualmente, il regolamento aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 inserendo la nuova voce relativa alla sostanza approvata.
Approvazione del cloruro di sodio come sostanza di base ai fini fitosanitari e aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate nel regolamento (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica al cloruro di sodio di qualità alimentare (CAS 7647-14-5), qualificato come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli usi fitosanitari autorizzati come fungicida e battericida, con applicazione alle condizioni specifiche indicate nella relazione di esame SANTE/10383/2017, in particolare nelle appendici I e II. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal 28 settembre 2017, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Approvazione del cloruro di sodio come sostanza di base
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione approva il cloruro di sodio come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La Commissione fonda la decisione sulla documentazione presentata dai richiedenti, sulla relazione tecnica dell’EFSA e sulla relazione di esame, ritenendo che la sostanza soddisfi i criteri richiesti per l’approvazione.
Contesto istruttorio e valutazione scientifica
La domanda è stata presentata il 7 giugno 2016 dall’Agriculture and Horticulture Development Board del Regno Unito e dall’Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB); una seconda domanda, presentata dall’ITAB il 21 luglio 2016, riguardava il sale marino per usi analoghi. Poiché le due istanze concernevano la medesima sostanza, cioè cloruro di sodio di qualità alimentare, la Commissione le ha unificate. L’EFSA ha fornito assistenza scientifica con una relazione tecnica del 20 gennaio 2017 e la Commissione ha poi sottoposto la relazione di esame e un progetto di regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Presupposti dell’approvazione
Dalla documentazione emerge che il cloruro di sodio soddisfa la definizione di "prodotto alimentare" di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. Pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è ritenuto utile a tali fini in un prodotto costituito dalla sostanza e da acqua, e quindi qualificabile come sostanza di base. La Commissione conclude che la sostanza può essere considerata conforme ai requisiti dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per gli usi esaminati.
Condizioni e limitazioni d’uso
L’approvazione non è generale e illimitata: in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, applicato in combinato disposto con l’articolo 6, la Commissione fissa condizioni e restrizioni specifiche. L’allegato I stabilisce che sono autorizzati soltanto gli usi del cloruro di sodio come sostanza di base in qualità di fungicida e battericida. Inoltre, la sostanza deve essere impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul cloruro di sodio (SANTE/10383/2017), in particolare nelle appendici I e II. Nell’allegato è anche indicata una purezza di 970 g/kg e la qualità alimentare della sostanza.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate
L’articolo 2 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. L’allegato II aggiunge alla parte C una nuova voce, numerata 16, relativa al cloruro di sodio, con i medesimi dati identificativi, la data di approvazione del 28 settembre 2017 e le stesse limitazioni d’uso previste per la sostanza di base.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le misure risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza di base
L’articolo 1 approva il cloruro di sodio come sostanza di base alle condizioni indicate nell’allegato I. L’approvazione concerne una sostanza di qualità alimentare e si fonda sulla verifica della conformità ai criteri dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Limiti d’uso e condizioni specifiche
L’allegato I stabilisce che sono autorizzati soltanto gli usi del cloruro di sodio come sostanza di base in qualità di fungicida e battericida. La sostanza deve essere impiegata conformemente alle condizioni specifiche della relazione di esame SANTE/10383/2017, in particolare alle appendici I e II.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
L’articolo 2 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo l’allegato II, che aggiunge al relativo allegato, parte C, la voce n. 16 per il cloruro di sodio con le medesime caratteristiche, data di approvazione e limitazioni d’uso.
Data di approvazione ed efficacia
Nell’allegato è indicata come data di approvazione il 28 settembre 2017. L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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