Regolamento (UE) 2017/1531
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1531 della Commissione, del 7 settembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva imazamox come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione dell’imazamox come sostanza attiva candidata alla sostituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Conferma che la sostanza soddisfa i criteri di approvazione per almeno alcuni impieghi rappresentativi, ma mantiene la qualificazione di sostanza candidata alla sostituzione e impone specifiche condizioni di impiego e di attenzione nella fase autorizzativa. Aggiorna inoltre l’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, eliminando la voce corrispondente dalla parte A e inserendola nella parte E con approvazione dal 1º novembre 2017 al 31 ottobre 2024.
Rinnova l’approvazione dell’imazamox come sostanza attiva candidata alla sostituzione e modifica l’elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva imazamox e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri, che devono tener conto delle condizioni e delle restrizioni fissate per l’autorizzazione dei prodotti, con particolare attenzione a consumatori, piante acquatiche e terrestri non bersaglio e acque sotterranee in aree vulnerabili. Non introduce una nuova autorizzazione generale, ma rinnova l’approvazione esistente con specifiche condizioni tecniche e di monitoraggio.
Rinnovo dell’approvazione di imazamox come sostanza candidata alla sostituzione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1531 rinnova l’approvazione dell’imazamox nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La Commissione adotta il provvedimento all’esito della procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base delle valutazioni EFSA e della relazione di rinnovo, ritenendo che almeno alcuni impieghi rappresentativi soddisfino i criteri di approvazione.
Contesto procedurale e presupposti della decisione
L’imazamox era già iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è quindi considerato approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il fascicolo è stato completato, valutato dallo Stato membro relatore in consultazione con lo Stato membro correlatore e quindi sottoposto a EFSA e alla Commissione. EFSA ha trasmesso le proprie conclusioni il 15 marzo 2016, e il progetto di relazione sul rinnovo è stato presentato al comitato permanente l’11 luglio 2016.
Natura della sostanza e qualificazione come candidata alla sostituzione
La Commissione precisa che, pur rinnovando l’approvazione, imazamox resta una sostanza candidata alla sostituzione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale qualificazione deriva dalla sua natura di sostanza persistente e tossica secondo l’allegato II del regolamento, in ragione del tempo di dimezzamento superiore a 120 giorni in acqua dolce e nei sedimenti e della CSEO a lungo termine per le piante acquatiche pari a 0,0045 mg/l.
Condizioni operative e cautele per le autorizzazioni nazionali
Il rinnovo non è incondizionato. In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono considerare le conclusioni della relazione di rinnovo e prestare particolare attenzione a:
- protezione dei consumatori;
- protezione delle piante acquatiche e delle piante terrestri non bersaglio;
- tutela delle acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in aree vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.
Se necessario, le condizioni di autorizzazione dei prodotti devono includere misure di attenuazione del rischio. Nelle zone vulnerabili devono inoltre essere avviati programmi di monitoraggio per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee da imazamox e dai metaboliti CL 312622 e CL 354825.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene aggiornato in modo coerente con il rinnovo. La voce relativa all’imazamox è soppressa dalla parte A e ricollocata nella parte E con i nuovi estremi dell’approvazione. Sono confermati:
- nome comune: imazamox;
- numero CAS: 114311-32-9;
- numero CIPAC: 619;
- denominazione IUPAC: 2-[(RS)-4-isopropil-4-metil-5-osso-2-imidazolin-2-il]-5-acido metossimetilnicotinico;
- purezza minima: ≥ 950 g/kg;
- impurezza ione cianuro (CN–): massimo 5 mg/kg nel materiale tecnico.
Durata dell’approvazione, entrata in vigore e applicazione
L’approvazione rinnovata decorre dal 1º novembre 2017 e scade il 31 ottobre 2024. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º novembre 2017. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione di imazamox
L’approvazione della sostanza attiva imazamox come sostanza candidata alla sostituzione è rinnovata ai sensi dell’articolo 24, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo è disposto perché, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente imazamox, risultano soddisfatti i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Qualificazione come sostanza candidata alla sostituzione
La Commissione conferma che imazamox rientra nella categoria delle sostanze candidate alla sostituzione di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto sostanza persistente e tossica ai sensi dell’allegato II, punti 3.7.2.1 e 3.7.2.3. Viene richiamato il superamento dei 120 giorni come tempo di dimezzamento in acqua dolce e nei sedimenti e una CSEO a lungo termine per le piante acquatiche pari a 0,0045 mg/l.
Condizioni e restrizioni di approvazione
In base all’articolo 14, paragrafo 1, e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il rinnovo è accompagnato da condizioni specifiche. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei consumatori, delle piante acquatiche e delle piante terrestri non bersaglio, nonché delle acque sotterranee nelle regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche. Se del caso, le autorizzazioni devono includere misure di attenuazione del rischio e programmi di monitoraggio delle acque sotterranee per verificare la potenziale contaminazione da imazamox e dai metaboliti CL 312622 e CL 354825.
Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A è soppressa la voce 41 relativa a imazamox e nella parte E è inserita una nuova voce con i dati di approvazione rinnovata. Sono indicati come dati essenziali la purezza minima di ≥ 950 g/kg e il limite per l’impurezza ione cianuro (CN–) non superiore a 5 mg/kg nel materiale tecnico.
Date di applicazione e durata dell’approvazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º novembre 2017. L’approvazione rinnovata decorre dal 1º novembre 2017 e scade il 31 ottobre 2024.
Rinvio ai principi uniformi e alla relazione di rinnovo
Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di rinnovo dell’approvazione di imazamox, in particolare delle appendici I e II.
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