Regolamento (UE) 2017/1527
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione, del 6 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive ciflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan e malathion (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 prorogando la durata dell’approvazione di quattro sostanze attive usate nei prodotti fitosanitari. La proroga è giustificata dalla necessità di consentire il completamento delle procedure di rinnovo, tenendo conto del carico di lavoro e della priorità attribuita alle sostanze considerate a basso rischio. Le nuove date di scadenza sono differenziate: un anno per heptamaloxyloglucan, due anni per malathion e tre anni per ciflufenamid e fluopicolide.
Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive fitosanitarie e modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive ciflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan e malathion, già incluse nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 come sostanze approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda i procedimenti di rinnovo dell’approvazione avviati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e incide sui termini di scadenza dell’approvazione validi nell’UE e nello SEE. Non introduce nuove sostanze né disciplina in generale tutti i prodotti fitosanitari, ma solo la proroga temporale delle approvazioni di tali specifiche sostanze.
Proroga delle approvazioni di ciflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan e malathion
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione interviene sul sistema di approvazione delle sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’obiettivo è evitare che l’approvazione di alcune sostanze scada prima della conclusione delle procedure di rinnovo avviate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama la parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che elenca le sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Considera inoltre che numerose sostanze attive scadono nel periodo 2019-2021 e che, per ragioni di carico di lavoro e risorse, è stato adottato un programma di lavoro con priorità basate su criteri di sicurezza per la salute umana e animale e per l’ambiente, mediante la decisione di esecuzione C(2016)6104.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda esclusivamente quattro sostanze attive già approvate a livello unionale:
- ciflufenamid
- fluopicolide
- heptamaloxyloglucan
- malathion
L’intervento è limitato alla proroga della durata della loro approvazione nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. Non introduce nuove autorizzazioni di mercato, ma incide sui termini di validità delle approvazioni esistenti.
Criteri seguiti per la proroga
La Commissione distingue tra sostanze considerate prioritarie e sostanze non prioritarie nel programma di lavoro richiamato. Per heptamaloxyloglucan, qualificata come sostanza a basso rischio, la proroga è fissata a un anno, cioè il periodo minimo ritenuto compatibile con l’esigenza di concludere la valutazione.
Per malathion, non classificata tra le sostanze prioritarie, la proroga è di due anni. Per ciflufenamid e fluopicolide la proroga è di tre anni. Nella determinazione delle nuove scadenze, la Commissione tiene conto anche della data di scadenza originaria, dell’obbligo di presentare il fascicolo supplementare almeno 30 mesi prima della scadenza e della necessità di distribuire in modo equilibrato il lavoro tra Stati membri relatori e correlatori.
Nuove date di scadenza dell’approvazione
L’allegato sostituisce le date di scadenza indicate nelle rispettive righe della parte A del regolamento (UE) n. 540/2011:
- Ciflufenamid: 31 marzo 2023
- Fluopicolide: 31 maggio 2023
- Heptamaloxyloglucan: 31 maggio 2021
- Malathion: 30 aprile 2022
Regole in caso di mancata presentazione del fascicolo supplementare o di mancato rinnovo
Il regolamento precisa la disciplina applicabile in scenari successivi alla proroga. Se il richiedente non presenta il fascicolo supplementare con almeno 30 mesi di anticipo rispetto alla nuova scadenza, la Commissione può fissare la data di scadenza alla data già prevista prima del regolamento oppure alla prima data successiva possibile.
Se, invece, la Commissione adotta un regolamento che conclude per il mancato rinnovo dell’approvazione perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la scadenza resta quella originariamente prevista oppure, se posteriore, coincide con la data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se al contrario viene adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione si impegna a rendere applicabile la decisione nella data più vicina possibile.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Essendo un regolamento di esecuzione, ha efficacia immediata nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Proroga delle approvazioni di sostanze attive
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per differire le date di scadenza dell’approvazione di ciflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan e malathion. Le nuove scadenze sono fissate, rispettivamente, al 31 marzo 2023, 31 maggio 2023, 31 maggio 2021 e 30 aprile 2022.
Razionalità della proroga e criteri di durata
La proroga discende dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in connessione con le domande di rinnovo presentate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La durata è calibrata in base alla priorità delle sostanze nel programma di lavoro istituito con decisione di esecuzione C(2016)6104, al fatto che heptamaloxyloglucan è considerata a basso rischio e alle esigenze organizzative e di risorse degli Stati membri relatori e correlatori.
Regola in assenza di fascicolo supplementare
Se non viene presentato un fascicolo supplementare almeno 30 mesi prima della rispettiva scadenza, la Commissione fissa la nuova data di scadenza alla data prevista prima del presente regolamento oppure alla prima data successiva possibile.
Esito negativo o positivo del rinnovo
Se la Commissione adotta un regolamento che stabilisce il mancato rinnovo di una sostanza attiva per mancato soddisfacimento dei criteri di approvazione, la data di scadenza è mantenuta alla data originariamente prevista oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se invece è adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione si adopera per fissare la data di applicazione più vicina possibile, in base alle circostanze.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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