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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32546/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure proposte non rientrassero tra i motivi ammissibili contro una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448 c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, rilevati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per il reato di detenzione di sostanza stupefacente. Ha dedotto carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice non avrebbe verificato la presenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato, nonché violazione dell'art. 546 c.p.p. per omessa esposizione dei motivi posti a fondamento della decisione. La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e che fosse inammissibile perché proposto contro una sentenza di applicazione della pena frutto dell'accordo tra le parti senza dedurre alcuno dei motivi consentiti dall'art. 448 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta delle parti

    La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è il risultato dell'accordo tra le parti e può essere impugnata soltanto nei limiti previsti dall'art. 448 c.p.p.

  • art. 448 c.p.p.

    motivi consentiti contro la sentenza di applicazione della pena

    Il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo quando deduce uno dei motivi specificamente consentiti dalla norma; censure estranee a tali motivi determinano l'inammissibilità.

  • art. 129 c.p.p.

    obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

    La deduzione di una carenza motivazionale relativa alla verifica prevista dall'art. 129 c.p.p. non è stata ritenuta riconducibile, nel caso concreto, ai motivi consentiti per impugnare la sentenza di applicazione della pena.

  • art. 546 c.p.p.

    La censura relativa all'omessa esposizione dei motivi della decisione non è stata ritenuta idonea a superare i limiti di impugnazione stabiliti per la sentenza di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    trattazione de plano delle impugnazioni da dichiarare inammissibili

    Il ricorso manifestamente inammissibile può essere trattato de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    modifica dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La norma è richiamata quale fonte della disciplina applicata alla trattazione de plano del ricorso inammissibile.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    È richiamata a fondamento della valutazione della colpa del ricorrente ai fini dell'applicazione della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile soltanto se deduce uno dei motivi consentiti dall'art. 448 c.p.p.; la proposizione di censure estranee a tale ambito comporta l'inammissibilità.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è manifestamente inammissibile perché non prospetta motivi riconducibili all'art. 448 c.p.p., esso può essere trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, qualora l'inammissibilità sia determinata da profili di colpa del ricorrente, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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