Sentenza n. 16637/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della Determinazione della Regione Lazio n. G17795 del 29.12.2025 e del relativo allegato 1, mai notificati, conosciuti intorno al 21.4.2026, nella sola parte in cui hanno disposto la cancellazione dell'Associazione ricorrente dal RUNTS; - nonché di tutti gli atti presupposti, successivi, conseguenziali o comunque connessi all'atto impugnato, anche di carattere generale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale che ha disposto la cancellazione dell’associazione dal RUNTS, limitatamente a tale statuizione
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ha impugnato la determinazione della Regione Lazio n. G17795 del 29 dicembre 2025, conosciuta intorno al 21 aprile 2026, nella parte in cui ne disponeva la cancellazione dal RUNTS. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. 117/2017, dell’art. 20, comma 7, del d.m. 106/2020, dell’art. 1334 c.c. e degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, nonché dei principi di buona fede e correttezza; ha contestato che la diffida presupposta e il provvedimento di cancellazione fossero stati comunicati mediante pubblicazione anziché individualmente, lamentando anche difetto dei presupposti, carenza istruttoria, travisamento, erroneità, arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. 117/2017, dell’art. 20, comma 7, del d.m. 106/2020 e dell’art. 3 della l. 241/1990, lamentando difetto di motivazione: sosteneva di conservare i requisiti sostanziali per l’iscrizione e che non vi fossero variazioni da comunicare né atti da depositare, sicché il mancato aggiornamento della piattaforma non dipendeva da omissioni dell’associazione. Ha prodotto prova che la Regione conosceva già dal 7 febbraio 2025 la sua PEC istituzionale; tale prova, invece, era successiva alla diffida presupposta, risalente al 2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato con effetto retroattivo la determinazione del 29 dicembre 2025 limitatamente alla cancellazione dell’associazione dal RUNTS. Ha ritenuto decisiva la prova che la Regione conoscesse, prima dell’adozione dell’atto di cancellazione, l’indirizzo PEC istituzionale dell’associazione. La comunicazione personale del provvedimento autoritativo recettizio era quindi necessaria: l’elevato numero dei destinatari non giustificava la pubblicazione, poiché l’invio tramite PEC già nota all’amministrazione costituisce modalità semplificata e non particolarmente gravosa. Le carenze organizzative dell’ufficio non modificano le modalità di comunicazione prescritte dalla legge. Il TAR ha precisato che tale ragionamento non si estende alla diffida del 2024, perché la conoscenza documentata della PEC è successiva a quest’ultima. La decisione è fondata su tale vizio della comunicazione del provvedimento finale e non contiene una distinta statuizione di accoglimento sul motivo relativo alla permanenza dei requisiti sostanziali o al difetto di motivazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-bis l. 241/1990
le modalità comunicative che, in base all’art. 21 bis della legge n. 241/1990, sono graduate nel senso che la comunicazione è innanzitutto personale salvo che “per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa”
Il provvedimento autoritativo recettizio deve essere comunicato personalmente, salvo che la comunicazione personale sia impossibile o particolarmente gravosa. La deroga va valutata in rapporto alla modalità di comunicazione concretamente disponibile: la pluralità dei destinatari non rende di per sé gravoso l’invio via PEC quando gli indirizzi siano già noti all’amministrazione.
art. 74 c.p.a.
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo il quale “nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”
La manifesta fondatezza consente la decisione con sentenza in forma semplificata e una motivazione sintetica, riferita al punto di fatto o di diritto risolutivo o a un precedente conforme.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo autoritativo con effetti recettizi deve essere comunicato personalmente al destinatario quando l’amministrazione ne conosca l’indirizzo PEC, salvo che la comunicazione personale sia impossibile o particolarmente gravosa.
- La particolare gravosità della comunicazione personale va valutata in relazione alla modalità concretamente praticabile: il numero elevato dei destinatari non giustifica automaticamente la pubblicazione se l’amministrazione dispone già degli indirizzi PEC e può effettuare agevolmente la comunicazione individuale.
- Le carenze organizzative dell’amministrazione non derogano alle regole legali sulle modalità di comunicazione degli atti; possono rilevare, secondo la pronuncia richiamata, sul piano dell’elemento soggettivo della responsabilità risarcitoria.
- La conoscenza dell’indirizzo PEC deve sussistere prima dell’atto di cui si contesta la mancata comunicazione individuale; una conoscenza acquisita successivamente non fonda, per quel precedente atto, la medesima censura.
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