Regolamento (UE) 2026/801
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/801 della Commissione, del 9 aprile 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti messicani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce misure antidumping provvisorie nei confronti delle importazioni di acido tereftalico dalla Corea e dal Messico, dopo avere accertato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale. La Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore, fissando aliquote diverse per Corea e Messico e prevedendo un’esenzione specifica per Taekwang Industrial Co., Ltd. Il testo disciplina anche la registrazione delle importazioni, la presentazione di fatture commerciali valide per beneficiare delle aliquote individuali, la costituzione di una garanzia e i termini per osservazioni e audizioni nella fase provvisoria.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tereftalico originario della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti messicani.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di acido tereftalico di purezza pari o superiore al 99,5 %, classificato al codice NC ex 2917 36 00 (codice TARIC 2917 36 00 11), originario della Repubblica di Corea e degli Stati messicani. Restano rilevanti le regole specifiche per i produttori esportatori nominativamente indicati (Samnam Petrochemical Co., Ltd., Hanwha Impact Corporation) e per Taekwang Industrial Co., Ltd., per la quale il dazio non si applica. Il regolamento ha natura provvisoria, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile per sei mesi; prevede inoltre obblighi documentali per ottenere le aliquote individuali e la costituzione di una garanzia all’immissione in libera pratica.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/801 della Commissione: dazio antidumping provvisorio sull’acido tereftalico originario di Corea e Messico
Il regolamento istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di acido tereftalico oggetto di dumping provenienti dalla Repubblica di Corea e dagli Stati messicani. La Commissione ha fondato la misura sull’inchiesta avviata il 13 agosto 2025 a seguito di denuncia del produttore unionale INEOS Aromatics e ha ritenuto sussistenti, in via provvisoria, dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale. Applicando la regola del dazio inferiore, la Commissione ha determinato aliquote differenziate per i soggetti coreani e un’aliquota unica per il Messico.
Procedura e avvio dell’inchiesta
L’inchiesta antidumping è stata aperta ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 in relazione alle importazioni di acido tereftalico originario della Corea e del Messico. La denuncia, presentata il 30 giugno 2025 da INEOS Aromatics, è stata ritenuta supportata da elementi di prova sufficienti sull’esistenza di dumping, pregiudizio e nesso di causalità. La Commissione ha anche disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2013.
Le parti interessate sono state invitate a partecipare e a presentare osservazioni; la Commissione ha affrontato obiezioni relative alla riservatezza della denuncia, alla legittimazione ad agire del denunciante e alla sufficienza degli elementi probatori. Tali obiezioni sono state respinte, in particolare richiamando l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base.
Campionamento, questionari e verifiche
La Commissione ha valutato il campionamento di produttori dell’Unione, importatori e produttori esportatori. Non è stato necessario campionare gli importatori indipendenti; per la Corea è stato selezionato un campione di due produttori esportatori su tre collaboranti, mentre per il Messico non è stato necessario alcun campionamento per l’assenza di collaborazione e per la presenza di un solo produttore esportatore noto. Sono state effettuate visite di verifica presso i tre produttori dell’Unione e presso due produttori esportatori coreani.
Il periodo dell’inchiesta per dumping e pregiudizio va dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, mentre l’analisi delle tendenze di pregiudizio copre dal 1° gennaio 2022 fino al termine del periodo dell’inchiesta.
Prodotto oggetto dell’inchiesta e prodotto simile
Il prodotto interessato è l’acido tereftalico con purezza in peso pari o superiore al 99,5 %, normalmente classificato con CAS 100-21-0 e CUS 0023865-3, attualmente inquadrato al codice NC ex 2917 36 00 e TARIC 2917 36 00 11. Il prodotto è impiegato soprattutto nella produzione di PET, usato per bottiglie, imballaggi, fibre, pellicole e granuli.
La Commissione ha considerato simili il prodotto esportato nell’Unione, quello venduto sul mercato interno dei paesi interessati e quello fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria unionale. È stata respinta la richiesta di escludere l’acido tereftalico qualificato (QTA), ritenendo che esso condivida le stesse caratteristiche e utilizzi del PTA e che sia effettivamente in concorrenza con quest’ultimo.
Dumping: Corea
Per i produttori esportatori coreani collaboranti, la Commissione ha verificato la rappresentatività delle vendite interne e ha costruito il valore normale sulla base delle vendite remunerative sul mercato interno, in quanto meno dell’80 % delle vendite risultava remunerativo. Il prezzo all’esportazione è stato determinato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base delle vendite tramite operatori commerciali indipendenti al di fuori dell’Unione.
Sono stati applicati adeguamenti per trasporto interno, movimentazione, carico, imballaggio, costo del credito e spese bancarie. Il margine di dumping provvisorio è stato pari al 6,2 % per Samnam Petrochemical Co., Ltd.; per Taekwang Industrial Co., Ltd. non è stato riscontrato dumping; per le altre importazioni originarie della Corea il margine è stato fissato al 13,7 %.
Dumping: Messico
Per il Messico, nessun produttore esportatore ha collaborato; la Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Il valore normale è stato costruito utilizzando i dati della denuncia, informazioni INEGI e dati disponibili relativi al produttore non collaborante Alpek, inclusi SGAV e profitto 2022. Il prezzo all’esportazione è stato ricavato da Eurostat e dalla banca dati Surveillance, con adeguamenti per riportarlo al livello franco fabbrica.
Il margine di dumping provvisorio per tutte le importazioni originarie del Messico è stato fissato al 75,5 %.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è stata identificata nei tre produttori attivi durante il periodo dell’inchiesta: INEOS, Orlen e IVQ, che rappresentano il 100 % della produzione unionale del prodotto simile. La Commissione ha distinto tra mercato vincolato e mercato libero, ritenendo pertinente tale distinzione perché la produzione destinata all’uso vincolato non è esposta alla concorrenza diretta delle importazioni.
Il consumo dell’Unione è diminuito nel periodo in esame, soprattutto nel 2023, con una riduzione complessiva del mercato libero del 14 %. Parallelamente, le importazioni oggetto di dumping dalla Corea e dal Messico sono aumentate in volume e quota di mercato: dal 21 % al 28 % nel periodo in esame. I prezzi di importazione sono diminuiti costantemente, e pur non essendo stato riscontrato undercutting nel periodo dell’inchiesta, è stata accertata una contrazione e depressione dei prezzi per più anni.
Gli indicatori macro e microeconomici dell’industria dell’Unione hanno mostrato un peggioramento generalizzato: calo di produzione, capacità, vendite, quota di mercato, occupazione, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito. La Commissione ha concluso in via provvisoria per un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso di causalità e altri fattori
La Commissione ha ritenuto che il pregiudizio notevole sia causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Corea e dal Messico. Ha esaminato anche altri fattori potenzialmente rilevanti: calo del consumo, importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni e costi di produzione.
È stato riconosciuto che la domanda dell’Unione è diminuita e che vi sono state importazioni da paesi terzi, incluse quelle di Taekwang e dalla Cina, ma tali fattori non hanno attenuato il nesso causale. La Commissione ha inoltre ritenuto che l’aumento dei costi di produzione nel 2022-2023, anche legato al contesto energetico, non interrompesse il nesso, poiché il deterioramento dell’industria unionale è risultato temporalmente associato soprattutto alla crescente presenza di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo.
Livello delle misure e margine di pregiudizio
Ai fini del livello delle misure, la Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore. Ha determinato un profitto di riferimento minimo del 6 % ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, integrato da una componente per investimenti, R&S e innovazione e da un adeguamento per futuri costi di conformità ambientale e sociali ex articolo 7, paragrafo 2 quinquies.
Il prezzo non pregiudizievole medio ponderato è stato calcolato in [880 - 1 020] EUR/tonnellata. Il margine di pregiudizio è stato determinato come segue: Corea Samnam e Hanwha 34,7 %, altre importazioni coreane 47,0 %, Messico 25,7 %. Poiché il dazio deve corrispondere al minore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, le aliquote finali provvisorie sono state fissate al 6,2 % per Samnam e Hanwha, al 13,7 % per le altre importazioni coreane e al 25,7 % per il Messico.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che l’istituzione delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, che ha subito forti perdite e chiusure di impianti. Gli importatori indipendenti non si sono opposti alle misure. Quanto agli utilizzatori, pur essendo emersi timori di aumento dei costi e di impatti sulla competitività, la Commissione ha considerato che l’industria unionale del PET è già protetta da altre misure di difesa commerciale e che non vi sono rischi di carenza di approvvigionamento, anche per la presenza di fonti alternative e della capacità residua dell’industria unionale.
La Commissione ha quindi concluso che non vi erano fondati motivi per ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’adozione delle misure provvisorie.
Dispositivo, garanzie e aspetti procedurali
L’articolo 1 stabilisce le aliquote provvisorie, il vincolo della fattura commerciale valida per beneficiare delle aliquote individuali e la garanzia all’immissione in libera pratica pari all’importo del dazio provvisorio. L’articolo 2 fissa i termini per osservazioni scritte e richieste di audizione. L’articolo 3 dispone la cessazione della registrazione delle importazioni avviata con il regolamento (UE) 2025/2013 e la conservazione dei dati per i prodotti immessi in consumo nei 90 giorni precedenti l’entrata in vigore.
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e la durata di sei mesi dell’articolo 1. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping provvisorio
È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tereftalico originario della Corea e del Messico, in applicazione del regolamento (UE) 2016/1036 e in particolare dell’articolo 7.
Aliquote e codici addizionali TARIC
Per la Corea si applica il 6,2 % a Samnam Petrochemical Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 88BN) e a Hanwha Impact Corporation (88BO); il 13,7 % a tutte le altre importazioni originarie della Corea (8999). Per il Messico si applica il 25,7 % a tutte le importazioni originarie del paese interessato (8999).
Esenzione per Taekwang Industrial Co., Ltd.
Le importazioni del produttore esportatore coreano Taekwang Industrial Co., Ltd. non sono soggette al dazio antidumping provvisorio (codice addizionale TARIC 899BP).
Condizione documentale per le aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida recante una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile identificato; in mancanza, si applica il dazio per tutte le altre importazioni del paese interessato.
Garanzia all’immissione in libera pratica
L’immissione in libera pratica del prodotto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Termini per osservazioni e audizioni
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore; le richieste di audizione con la Commissione e con il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario, con facoltà del consigliere-auditore di accogliere domande tardive.
Cessazione della registrazione delle importazioni
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2013; i dati relativi ai prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore sono conservati fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Durata e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’articolo 1 si applica per sei mesi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 apr 2026Regolamento (UE) 2026/790
- Regolamento · 9 apr 2026Regolamento (UE) 2026/818
- Regolamento · 9 apr 2026Regolamento (UE) 2026/823
- Regolamento · 9 apr 2026Regolamento (UE) 2026/846
- Regolamento · 8 apr 2026Regolamento (UE) 2026/788
- Regolamento · 8 apr 2026Regolamento (UE) 2026/789
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →