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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/788

Regolamento delegato (UE) 2026/788 della Commissione, dell’8 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda il permesso di negoziare durante periodi di chiusura, l’elenco delle sedi di negoziazione designate aventi una dimensione transfrontaliera significativa nell’ambito della vigilanza sugli abusi di mercato e gli indicatori di manipolazioni del mercato

Normativa europea32026R0788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento delegato (UE) 2016/522 per allinearlo alle modifiche del quadro sugli abusi di mercato introdotte a livello legislativo. In particolare estende al caso degli strumenti finanziari diversi dalle azioni la disciplina dell’autorizzazione a negoziare durante i periodi di chiusura, individua un elenco di sedi di negoziazione transfrontaliere rilevanti ai fini della cooperazione tra autorità e rivede gli indicatori di manipolazione del mercato. Le modifiche mirano a rafforzare la capacità di vigilanza delle autorità competenti, soprattutto in un contesto di negoziazione multi-sede, algoritmica e su strumenti meno liquidi.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 in materia di periodo di chiusura degli amministratori, elenco delle sedi di negoziazione con dimensione transfrontaliera significativa ai fini della vigilanza sugli abusi di mercato e aggiornamento degli indicatori di manipolazione del mercato.

Ambito di applicazione

Si applica direttamente in tutti gli Stati membri, dalla sua entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Riguarda i soggetti disciplinati dal regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato, in particolare le persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione, gli emittenti chiamati a valutare richieste di autorizzazione a negoziare durante i periodi di chiusura, i partecipanti al mercato e le autorità competenti coinvolti nella vigilanza sulle manipolazioni di mercato e sulle sedi di negoziazione. Incide anche sulle sedi di negoziazione elencate nell’allegato III, considerate aventi una dimensione transfrontaliera significativa per quanto riguarda le azioni. Non introduce esclusioni generali ulteriori rispetto a quelle già previste dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dal regolamento delegato modificato.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/522 in materia di abusi di mercato

Il regolamento delegato (UE) 2026/788 della Commissione interviene sul regolamento delegato (UE) 2016/522 per adeguarlo alle recenti modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014 e per rafforzare la vigilanza sugli abusi di mercato. La finalità dichiarata è migliorare l’efficacia del quadro di prevenzione e individuazione degli abusi, tenendo conto della frammentazione delle sedi di negoziazione, dell’uso di tecniche algoritmiche e della necessità di maggiore chiarezza sugli indicatori di manipolazione.

Periodo di chiusura e permesso di negoziare

L’intervento sul regime di "closed period" dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 estende la disciplina anche agli strumenti finanziari diversi dalle azioni. La persona che esercita funzioni di amministrazione, controllo o direzione, prima di negoziare durante il periodo di chiusura, deve presentare all’emittente una richiesta scritta motivata per vendere immediatamente azioni o strumenti finanziari diversi dalle azioni.

La richiesta deve:

  • descrivere la vendita considerata;
  • spiegare perché la vendita sia l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

L’emittente deve valutare la richiesta caso per caso e può autorizzare la vendita immediata solo in presenza di circostanze eccezionali. Viene inoltre precisato che l’ipotesi di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), comprende anche l’esigenza di far fronte a pagamenti verso terzi, inclusi obblighi fiscali, sorti in una situazione preesistente al periodo di chiusura, quando non sia ragionevolmente possibile adempiere senza vendere immediatamente gli strumenti.

Sedi di negoziazione transfrontaliere significative

Il regolamento inserisce un nuovo articolo 10 bis nel regolamento delegato 2016/522 e prevede un elenco di sedi di negoziazione considerate aventi una dimensione transfrontaliera significativa nell’ambito della vigilanza sugli abusi di mercato, con riferimento alle azioni. Tale qualificazione è rilevante ai fini del meccanismo di scambio continuativo e tempestivo dei dati di negoziazione previsto dall’articolo 25 bis del regolamento (UE) n. 596/2014.

Le sedi incluse nell’allegato III sono:

  • Aquis exchange Europe (AQEU);
  • TP ICAP (Europe) SA (TPIC);
  • CBOE Europe B.V. (CCXE);
  • Turquoise Global Holdings Europe BV (TQEX).

Aggiornamento degli indicatori di manipolazione del mercato

Una parte rilevante del regolamento riguarda la revisione dell’allegato II del regolamento delegato 2016/522, che specifica gli indicatori e le prassi di manipolazione del mercato richiamati dall’allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014. Il nuovo testo chiarisce che la valutazione può avvenire su un arco temporale più lungo o più breve di un giorno o di una sessione di negoziazione, soprattutto in presenza di strumenti meno liquidi o di negoziazione algoritmica.

Inoltre, per più indicatori si estende l’attenzione alle variazioni significative del volume, non solo del prezzo, di:

  • strumenti finanziari;
  • contratti a pronti su merci collegati;
  • prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni.

Precisazioni sugli indicatori A, lettere b), d) ed e)

Il regolamento interviene in modo puntuale su alcuni indicatori dell’allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014 per migliorarne l’applicazione pratica.

Per l’indicatore A, lettera b), si chiarisce che un’importante posizione di acquisto può comprendere sia posizioni già assunte sia posizioni potenziali derivanti da ordini pendenti. Possono inoltre essere considerati gli ordini o le operazioni di soggetti che non detengono una posizione importante, ma che sono esposti in modo significativo alla variazione del prezzo, anche per effetto di margin calls o covenant sul debito.

Per l’indicatore A, lettera d), si precisa che le inversioni di posizione includono attività che incidono sui volumi nozionali o sui rischi finanziari dello strumento interessato o di strumenti strettamente collegati. Anche in questo caso, la valutazione può estendersi a un arco temporale diverso dal singolo giorno o dalla singola sessione.

Per l’indicatore A, lettera e), si specifica che il periodo rilevante varia a seconda della liquidità e delle caratteristiche del mercato e che l’inversione della variazione di prezzo può essere totale o parziale.

Layering, spoofing e altre prassi manipolative

L’allegato II aggiorna anche la descrizione di alcune prassi manipolative comunemente note. In particolare, la pratica del layering and spoofing viene formulata in modo più chiaro e viene precisato che può essere richiamata anche da altri indicatori. Viene inoltre confermato il rilievo delle manipolazioni tra sedi di negoziazione diverse.

Nella sezione 2 vengono aggiornati i riferimenti alle prassi note come:

  • "pump and dump";
  • "trash and cash".

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento del quadro delegato sul market abuse

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 sulla base dei poteri conferiti dall’articolo 12, paragrafo 5, dall’articolo 19, paragrafo 13, e dall’articolo 25 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.

Estensione del permesso di negoziare durante i periodi di chiusura

L’articolo 7, paragrafo 2, viene riscritto per chiarire che, nelle circostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, la persona che esercita funzioni di amministrazione, controllo o direzione deve presentare una richiesta scritta motivata all’emittente prima di vendere, durante il periodo di chiusura, azioni o strumenti finanziari diversi dalle azioni. La richiesta deve descrivere la vendita e spiegare perché tale vendita sia l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Valutazione da parte dell’emittente delle richieste durante il periodo di chiusura

L’articolo 8, paragrafo 1, stabilisce che l’emittente valuta caso per caso la richiesta scritta e può autorizzare la vendita immediata solo se le circostanze sono eccezionali. L’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), viene adattato per includere anche gli strumenti finanziari diversi dalle azioni e per precisare che la persona deve trovarsi in una situazione preesistente al periodo di chiusura che richieda il pagamento di somme a terzi, inclusi obblighi fiscali, e non possa ragionevolmente adempiere senza vendere immediatamente.

Elenco delle sedi di negoziazione transfrontaliere significative

È introdotto l’articolo 10 bis, secondo cui le sedi di negoziazione elencate nell’allegato III sono considerate sedi con dimensione transfrontaliera significativa nell’ambito della vigilanza sugli abusi di mercato per quanto riguarda le azioni, ai fini dell’articolo 25 bis del regolamento (UE) n. 596/2014. Nell’allegato III figurano Aquis exchange Europe (AQEU), TP ICAP (Europe) SA (TPIC), CBOE Europe B.V. (CCXE) e Turquoise Global Holdings Europe BV (TQEX).

Aggiornamento degli indicatori di manipolazione del mercato

L’allegato II del regolamento delegato 2016/522 è modificato per chiarire che gli indicatori di manipolazione possono essere valutati su un arco temporale più lungo o più breve di un giorno o di una sessione di negoziazione. Si specifica che, ai fini degli indicatori dell’allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014, possono rilevare anche variazioni significative del volume, non solo del prezzo, di strumenti finanziari, contratti a pronti su merci collegati e prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni.

Precisazioni sugli indicatori A, lettera b), d) ed e)

Viene chiarito che un’importante posizione di acquisto può includere posizioni già assunte e posizioni potenziali derivanti da ordini pendenti. Ai fini dell’indicatore A, lettera b), possono essere considerati anche ordini o operazioni di soggetti che non detengono una posizione importante ma hanno un interesse o un’esposizione significativi rispetto a variazioni di prezzo, anche tramite margin calls o covenant sul debito. Per l’indicatore A, lettera d), le inversioni di posizione includono variazioni effettive o potenziali dei volumi nozionali o dei rischi finanziari e si estende la possibilità di considerare variazioni di volume. Per l’indicatore A, lettera e), si precisa che il lasso di tempo varia in funzione della liquidità e delle caratteristiche di mercato e che l’inversione della variazione di prezzo può essere totale o parziale.

Riformulazione di pratiche manipolative e riferimenti incrociati

La definizione illustrativa del layering and spoofing viene aggiornata e si chiarisce che la prassi può essere richiamata anche da altri indicatori. Viene inoltre specificato che la prassi di cui alla sezione 1, paragrafo 2, lettera c), è rilevante anche per le manipolazioni tra sedi di negoziazione diverse. Alla sezione 2 vengono aggiornate le lettere b) e c) per collegare rispettivamente le prassi note come "pump and dump" e "trash and cash" all’indicatore pertinente.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieabusi di mercatostrumenti finanziarimercati finanziarivigilanza e sanzioni di mercatonegoziazione e trasparenza

Testo integrale

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