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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/846

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/846 della Commissione, del 9 aprile 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Normativa europea32026R0846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sulla misura di salvaguardia definitiva applicabile a determinati prodotti di acciaio, in presenza di importazioni considerate anomale e potenzialmente elusive della corretta ripartizione tra categorie tariffarie. La Commissione crea nuovi codici TARIC per distinguere meglio barre di rinforzo e laminati mercantili, al fine di ricondurre le importazioni alle categorie corrispondenti ai flussi commerciali tradizionali. La modifica è adottata come adeguamento tecnico-operativo della disciplina del 2019, senza estendere il perimetro sostanziale della salvaguardia.

Modifica della misura di salvaguardia definitiva sui prodotti siderurgici per creare nuovi codici TARIC e riallocare talune importazioni tra le categorie di prodotti 12 e 13.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti di acciaio già soggetti alla misura di salvaguardia definitiva istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. In particolare incide sulle categorie di prodotti 12 (profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati) e 13 (barre di rinforzo), con effetto su specifici codici NC/TARIC indicati negli allegati. Non amplia l’ambito materiale della salvaguardia né modifica, secondo il regolamento, i volumi esenti da dazi disponibili per le categorie interessate; è applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Modifica della misura di salvaguardia definitiva sui prodotti siderurgici

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/846 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, che aveva istituito una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio. L’intervento nasce dalla constatazione di flussi di importazione anomali, ritenuti idonei a compromettere l’efficacia della salvaguardia e la corretta ripartizione dei contingenti tariffari tra categorie di prodotto.

Contesto normativo e finalità della modifica

La misura originaria del 2019 prevede contingenti tariffari per 26 categorie di prodotti siderurgici e l’applicazione di un dazio del 25 % oltre le soglie quantitative. La Commissione evidenzia che la misura è costruita per preservare i flussi commerciali tradizionali e che, per la categoria 13, il contingente è destinato alle barre di armatura per calcestruzzo riconoscibili da specifiche caratteristiche fisiche. Il regolamento 2026/846 interviene per correggere una distorsione emersa dal 2025, quando tali prodotti hanno iniziato a essere importati anche sotto il contingente della categoria 12, con il codice NC 7228 30 69.

Anomalia dei flussi e riclassificazione tariffaria

La Commissione afferma di aver verificato un andamento alquanto anomalo delle importazioni nel codice NC 7228 30 69, con volumi e origini significativamente diversi dai flussi commerciali tradizionali e con effetti di squilibrio sul mercato dell’Unione. Viene inoltre rappresentato che le barre di rinforzo sarebbero state riclassificate tramite una modifica marginale della composizione chimica, da acciai non legati (voce 7214) ad acciai legati (voce 7228), senza una reale giustificazione economica o commerciale, se non quella di accedere a un contingente più capiente. Nel 2025 l’incremento registrato nel codice NC 7228 30 69 avrebbe rappresentato circa il 35 % del contingente annuo disponibile per la categoria 13.

Nuovi codici TARIC e nuova ripartizione tra categorie 12 e 13

Per rimediare allo squilibrio, l’articolo 1 crea i codici TARIC indicati nell’allegato I e modifica l’allegato IV.1 del regolamento (UE) 2019/159 per le categorie 12 e 13. In concreto:

  • il codice TARIC 7228 30 69 11 è attribuito alle barre di armatura per calcestruzzo aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi, e viene associato alla categoria 13;
  • il codice TARIC 7228 30 69 99 è attribuito alle altre merci classificate sotto il medesimo codice NC ed è associato alla categoria 12.

L’effetto pratico è quello di riallineare la classificazione delle importazioni alla natura effettiva dei prodotti, evitando che barre di rinforzo e laminati mercantili confluiscano in contingenti non corrispondenti ai flussi storici.

Effetti dichiarati e limiti dell’intervento

La Commissione sottolinea che la misura non amplia l’ambito oggettivo della salvaguardia e non modifica i volumi esenti da dazi disponibili per le categorie interessate. L’obiettivo è piuttosto quello di ridurre la pressione delle importazioni sull’industria dell’Unione e di proteggere l’efficacia del sistema di contingenti tariffari già vigente.

Entrata in vigore e carattere direttamente applicabile

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Contesto della modifica della salvaguardia

La Commissione richiama la misura di salvaguardia definitiva istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 sui prodotti di acciaio, basata su contingenti tariffari per 26 categorie di prodotti e su un dazio del 25 % oltre le soglie quantitative. La misura originaria è destinata a scadere dopo il 30 giugno 2026.

Anomalia dei flussi di importazione e rischio di aggiramento tariffario

La Commissione rileva che le barre di rinforzo, normalmente ricomprese nella categoria 13, entrano nell’Unione anche tramite il contingente della categoria 12, in particolare con il codice NC 7228 30 69. Tale incremento, stimato nel 2025 in circa il 35 % del contingente annuo disponibile per la categoria 13, è considerato incompatibile con l’obiettivo di preservare i flussi commerciali tradizionali.

Nuovi codici TARIC

L’articolo 1, paragrafo 1, crea i codici TARIC elencati nell’allegato I: 7228 30 69 11 per le barre di armatura per calcestruzzo aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi, e 7228 30 69 99 per le altre merci del medesimo codice NC.

Riallocazione delle categorie di prodotto 12 e 13

L’articolo 1, paragrafo 2, sostituisce le prime tre colonne della tabella di cui all’allegato IV.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 per i numeri di prodotto 12 e 13. L’allegato II ridefinisce la categoria 12 includendo il codice TARIC 7228 30 69 99 e la categoria 13 includendo il codice TARIC 7228 30 69 11, in modo da separare le barre di rinforzo dagli altri prodotti classificati nel medesimo codice NC.

Finalità e impatto dichiarato

Secondo la Commissione, la creazione dei codici TARIC serve a garantire che barre di rinforzo e laminati mercantili siano importati nelle categorie corrette, coerenti con i flussi storici, e a ridurre la pressione delle importazioni sull’industria dell’Unione. Il regolamento precisa che tale intervento non amplia l’ambito di applicazione della salvaguardia e non incide sui volumi esenti da dazi delle categorie 12 e 13.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionalemisure di salvaguardiadazi doganaliacciaioclassificazione tariffaria

Testo integrale

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