Regolamento (UE) 2026/790
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/790 della Commissione, del 9 aprile 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alle specie Acer griseum, Acer platanoides, Acer rubrum, Acer saccharinum, Acer saccharum, Acer tataricum, Acer tataricum subsp. ginnala e Acer × freemanii originarie dell’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento, adottato dalla Commissione, aggiorna l'elenco delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. Sulla base del parere scientifico EFSA e della valutazione del rischio, alcune piante da impianto di Acer originarie dell'Ucraina non sono più considerate ad alto rischio e vengono rimosse dall'elenco. La misura si fonda sull'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031 e si applica direttamente negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell'elenco delle piante ad alto rischio del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, con esclusione di talune piante da impianto di Acer originarie dell'Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica alle piante da impianto appartenenti alle specie Acer griseum, Acer platanoides, Acer rubrum, Acer saccharinum, Acer saccharum, Acer tataricum, Acer tataricum subsp. ginnala e Acer × freemanii originarie dell'Ucraina, in due categorie descritte nell'allegato: piante di massimo quattro anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, senza foglie, di altezza massima 4 m; e piante di massimo due anni, in riposo vegetativo, senza foglie, in substrato colturale, di altezza massima 3 m. L'effetto riguarda l'Unione europea e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019; restano fermi gli altri requisiti fitosanitari applicabili e le prescrizioni particolari dell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Modifica dell'elenco delle piante ad alto rischio per alcune piante di Acer originarie dell'Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/790 della Commissione aggiorna il regime fitosanitario dell'Unione eliminando dall'elenco delle piante ad alto rischio talune piante da impianto del genere Acer originarie dell'Ucraina. L'intervento si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che prevede il divieto di introduzione nell'Unione per le specie provvisoriamente classificate ad alto rischio in attesa della valutazione completa del rischio.
Contesto normativo e valutazione scientifica
Il regolamento richiama la valutazione preliminare effettuata nell'ambito del regolamento (UE) 2018/2019, che includeva il genere Acer nell'elenco delle piante ad alto rischio. L'Ucraina ha presentato il 8 giugno 2023 una domanda di esportazione verso l'Unione per specifiche piante da impianto di Acer, corredata da fascicolo tecnico. Il 25 giugno 2025 l'EFSA ha pubblicato un parere scientifico sulla commodity risk assessment delle piante di Acer dall'Ucraina, identificando come organismi nocivi pertinenti Cryphonectria parasitica, Entoleuca mammata e Lopholeucaspis japonica.
Esito della valutazione e presupposti della rimozione
Secondo la Commissione, sulla base del parere EFSA il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione delle piante interessate può essere considerato ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano rispettate le prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione previste dall'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Per tale motivo le piante non dovrebbero più essere considerate ad alto rischio e devono essere rimosse dall'elenco del regolamento (UE) 2018/2019.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda due gruppi di piante da impianto originarie dell'Ucraina:
- piante di massimo quattro anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, senza foglie, delle specie Acer griseum, Acer platanoides, Acer rubrum, Acer saccharinum, Acer saccharum, Acer tataricum, Acer tataricum subsp. ginnala e Acer × freemanii, con altezza massima di 4 m;
- piante di massimo due anni, in riposo vegetativo, senza foglie, delle medesime specie, in substrato colturale, con altezza massima di 3 m.
Modifica dell'allegato del regolamento (UE) 2018/2019
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, punto 1, tabella, seconda colonna "Descrizione", viene sostituito per la voce relativa ad Acer L. La nuova formulazione mantiene le esclusioni già esistenti per alcune piante da impianto di Acer provenienti da Nuova Zelanda e Regno Unito e aggiunge le esclusioni relative alle due categorie di piante da impianto originarie dell'Ucraina.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione interviene ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, che disciplina le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Il regolamento mira ad aggiornare l'elenco provvisorio delle piante ad alto rischio contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
Valutazione del rischio e parere EFSA
A seguito della domanda di esportazione presentata dall'Ucraina l'8 giugno 2023, l'EFSA ha adottato il 25 giugno 2025 un parere scientifico sulle piante da impianto interessate. L'Autorità ha individuato come organismi nocivi pertinenti Cryphonectria parasitica, Entoleuca mammata e Lopholeucaspis japonica e ha concluso che il rischio fitosanitario può essere ridotto a livello accettabile se sono rispettate le prescrizioni particolari dell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Rimozione dall'elenco delle piante ad alto rischio
Le piante da impianto di Acer griseum, Acer platanoides, Acer rubrum, Acer saccharinum, Acer saccharum, Acer tataricum, Acer tataricum subsp. ginnala e Acer × freemanii originarie dell'Ucraina cessano di essere considerate piante ad alto rischio e sono quindi eliminate dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
Modifica dell'allegato del regolamento (UE) 2018/2019
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, punto 1, tabella, seconda colonna "Descrizione", è sostituito per la voce relativa ad Acer L. Vengono mantenute le esclusioni già previste per altre piante da impianto di Acer provenienti dalla Nuova Zelanda e dal Regno Unito, mentre vengono aggiunte le esclusioni per le due categorie di piante da impianto originarie dell'Ucraina.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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