Regolamento (UE) 2026/818
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/818 della Commissione, del 9 aprile 2026, che stabilisce le modalità dettagliate per la fornitura di una struttura comune dei dati, di metadati standardizzati, di un’autenticazione standardizzata e di un’interfaccia comune di programmazione delle applicazioni per il registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online conformemente al regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce le specifiche tecniche che rendono operativo il registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online previsto dal regolamento (UE) 2024/900. Introduce una struttura comune dei dati, metadati standardizzati, autenticazione a due fasi e un’API comune, con l’obiettivo di garantire interoperabilità, ricercabilità, integrità dei dati e accesso pubblico efficiente. Le soluzioni tecniche devono essere neutrali dal punto di vista tecnologico, compatibili con i sistemi esistenti della Commissione e conformi alle norme UE in materia di protezione dei dati.
Stabilisce le modalità tecniche dettagliate per fornire la struttura comune dei dati, i metadati standardizzati, l’autenticazione standardizzata e l’API comune del registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online.
Ambito di applicazione
Si applica al registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online istituito dal regolamento (UE) 2024/900, per i messaggi di pubblicità politica pubblicati nell’Unione o diretti a cittadini o residenti nell’Unione. Riguarda gli editori e, più in generale, gli utenti accreditati che mettono dati a disposizione del registro o accedono alle informazioni ivi contenute; disciplina inoltre l’interoperabilità con i registri pubblicitari di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065. Non contiene esclusioni sostanziali, ma le modalità tecniche sono vincolate al rispetto della protezione dei dati e dell’interoperabilità transfrontaliera.
Modalità dettagliate per la fornitura di una struttura comune dei dati, di metadati standardizzati, di un’autenticazione standardizzata e di un’interfaccia comune di programmazione delle applicazioni per il registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/818 della Commissione attua l’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/900 sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica. Esso definisce le specifiche tecniche necessarie per rendere operativo il registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online, con l’obiettivo di assicurare accessibilità pubblica, ricercabilità, interoperabilità e coerenza dei dati.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il registro europeo deve raccogliere tutti i messaggi di pubblicità politica online pubblicati nell’Unione o diretti a cittadini o residenti nell’Unione, in formato leggibile da dispositivo automatico e consultabile tramite portale unico. Le modalità tecniche fissate dalla Commissione devono inoltre favorire l’interoperabilità con altri sistemi, in particolare con i registri pubblicitari previsti dall’articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065, e agevolare l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca online.
Struttura comune dei dati e metadati standardizzati
L’allegato stabilisce che il registro europeo si basi su una struttura comune dei dati fondata su un vocabolario controllato pubblicato e su serie di dati, così da garantire organizzazione, gestione e recupero coerenti delle informazioni. La struttura deve consentire integrità dei dati, interoperabilità con altri sistemi e accessibilità nel rispetto delle regole di governance dei dati e di gestione delle informazioni.
I metadati obbligatori comprendono:
- l’identificazione del o dei messaggi di pubblicità politica online;
- ove disponibile, l’URL permanente del messaggio;
- la lingua degli elementi di metadati;
- gli elementi dell’avviso di trasparenza di cui all’allegato II, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1410.
Ogni elemento di metadati deve avere un dominio di valore unico. I dati devono essere forniti secondo definizioni di schema integrate nel registro e utilizzare la codifica UTF-8, in funzione dell’interoperabilità multilingue.
Interoperabilità e vocabolario controllato
La Commissione evidenzia la necessità di un vocabolario controllato, organizzato in modo standardizzato, anche sotto forma di liste, thesauri o tassonomie gerarchiche. Tale vocabolario deve sostenere la struttura comune dei dati e le regole sui metadati, sfruttando per quanto possibile vocabolari di base già esistenti.
L’impostazione è orientata a una forte interoperabilità, sia con i registri pubblicitari del regolamento sui servizi digitali, sia con i motori di ricerca online. Le soluzioni tecniche devono restare neutrali dal punto di vista tecnologico e flessibili rispetto all’evoluzione delle tecnologie e delle pratiche di settore.
Autenticazione standardizzata e accreditamento
L’accesso al registro è strutturato in due passaggi: prima l’utente accede tramite EU Login, poi completa un processo di accreditamento che richiede identificazione e autorizzazione. Solo gli utenti accreditati possono inserire informazioni nel registro europeo.
Gli utenti accreditati possono consultare:
- le informazioni da essi stessi presentate;
- le informazioni a cui hanno avuto accesso tramite un altro utente accreditato.
A ciascun utente accreditato può essere rilasciata una credenziale univoca per l’accesso all’API comune.
Interfaccia comune di programmazione delle applicazioni
L’API consente la trasmissione automatizzata dei dati del registro sulla base di XML, JSON e JSON-LD, mediante servizi web che utilizzano SOAP o REST. Il sistema copre anche lo scambio di dati tra il registro europeo e i registri pubblicitari dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065, sulla base di prodotti di dati forniti dal registro.
L’API deve:
- garantire integrità, autenticità e riservatezza delle trasmissioni;
- ricevere e conservare i messaggi inviati dai sistemi client;
- ricevere e conservare le risposte dei sistemi target;
- validare i messaggi in ingresso;
- garantire la sicurezza delle comunicazioni;
- richiamare i sistemi target tramite protocolli o livelli architetturali come SOAP e REST.
Regole di validazione, sicurezza e gestione delle correzioni
Per SOAP, la validazione è sincrona rispetto alla definizione di schema XML pubblicata entro un limite di tempo definito; i messaggi non conformi sono respinti automaticamente con codici d’errore standardizzati, messaggi descrittivi e indicazioni specifiche sul campo interessato.
Per REST, la validazione iniziale rispetto alla definizione di schema è sincrona; la validazione delle regole di business può invece avvenire in modo asincrono, con esito comunicato tramite callback o endpoint di stato.
Sul piano della sicurezza, l’API deve utilizzare HTTPS con l’ultima versione stabile e ufficialmente supportata di TLS impiegata dalla Commissione, oltre a meccanismi solidi di autenticazione e autorizzazione, come JWT.
Quando gli utenti accreditati caricano le informazioni, ricevono un identificatore unico per ciascuna trasmissione. Se interviene una modifica, la correzione deve essere caricata con lo stesso identificatore di base e un tag di versione incrementato, così da assicurare la tracciabilità della correzione.
Profili di protezione dati e interoperabilità pubblica
Il regolamento riconosce che il trattamento tecnico dei dati può comportare il trattamento di dati personali, in particolare quelli contenuti negli avvisi di trasparenza. Per tale ragione richiama la necessità di conformità al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725.
Viene inoltre richiamata la valutazione dell’interoperabilità richiesta dal regolamento (UE) 2024/903 sui servizi pubblici digitali transfrontalieri, a conferma della natura di infrastruttura digitale interoperabile del registro europeo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Struttura comune dei dati e metadati
L’allegato prevede una struttura comune dei dati basata su un vocabolario controllato pubblicato e su serie di dati, finalizzata a organizzazione, gestione e recupero coerenti delle informazioni del registro europeo. I metadati obbligatori comprendono: identificazione del messaggio o dei messaggi di pubblicità politica online; URL permanente, ove disponibile; lingua degli elementi di metadati; elementi dell’avviso di trasparenza di cui all’allegato II, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1410. Ogni elemento ha un dominio di valore unico e i dati sono forniti secondo definizioni di schema integrate nel registro europeo, con codifica UTF-8 per l’interoperabilità multilingue.
Interoperabilità e vocabolario controllato
Il testo enfatizza l’interoperabilità con altre reti e sistemi informativi, in particolare con i registri pubblicitari dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065, e con i motori di ricerca online. A tal fine, la Commissione prevede lo sviluppo di un vocabolario controllato, anche sotto forma di elenchi, thesauri o tassonomie gerarchiche, sfruttando i vocabolari di base esistenti. Le misure devono rispettare il principio di neutralità tecnologica e restare flessibili rispetto all’evoluzione tecnica.
Autenticazione standardizzata
L’accesso al registro avviene in due fasi: prima tramite EU Login, poi tramite un processo di accreditamento che comporta identificazione e autorizzazione degli utenti. Solo gli utenti accreditati possono inserire informazioni nel registro; essi possono accedere ai dati che hanno presentato o a quelli a cui hanno avuto accesso tramite un altro utente accreditato. Ogni utente accreditato può richiedere credenziali univoche per accedere all’API.
Interfaccia comune di programmazione delle applicazioni (API)
L’API consente la trasmissione automatizzata dei dati di cui alla sezione I, punto 3, tramite XML, JSON e JSON-LD, attraverso servizi web basati su SOAP o REST. L’API copre anche la trasmissione tra i registri pubblicitari di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065 e il registro europeo, sulla base di prodotti di dati forniti dal registro. Essa deve garantire integrità, autenticità e riservatezza delle trasmissioni, ricevere e conservare messaggi e risposte, validare i messaggi in ingresso, garantire la sicurezza delle comunicazioni e richiamare i sistemi target tramite SOAP o REST.
Regole tecniche di validazione e sicurezza
In caso di SOAP, la validazione è sincrona rispetto a una definizione di schema XML pubblicata entro un termine definito; le trasmissioni non conformi sono respinte automaticamente con codici d’errore standardizzati, messaggi descrittivi e dettagli sul campo. In caso di REST, la validazione iniziale rispetto allo schema è sincrona, mentre la validazione delle regole di business può essere asincrona, con esito comunicato tramite callback o endpoint di stato. L’API deve usare HTTPS sulla più recente versione stabile di TLS supportata dalla Commissione e meccanismi solidi di autenticazione e autorizzazione, come JWT.
Identificatore unico e gestione delle correzioni
Al caricamento dei dati, gli utenti accreditati ricevono un identificatore unico per ciascuna trasmissione al registro europeo. In caso di modifica, la correzione deve essere caricata con lo stesso identificatore di base e un tag di versione incrementato, così da rendere identificabile la correzione stessa.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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