Regolamento (UE) 2026/789
Regolamento delegato (UE) 2026/789 della Commissione, dell'8 aprile 2026, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la comunicazione di informazioni privilegiate nei processi prolungati e la comunicazione ritardata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il MAR definendo, con elenchi non esaustivi, quando un processo prolungato produce l’evento finale o la circostanza finale da cui decorre l’obbligo di comunicare informazioni privilegiate. Stabilisce inoltre quali tipi di situazioni e di comunicazioni precedenti devono essere considerati per valutare se una informazione privilegiata sia in contrasto con quanto già reso pubblico, ai fini della comunicazione ritardata. La disciplina mira a rafforzare certezza del diritto e tempestività degli obblighi di disclosure, lasciando però agli emittenti la responsabilità della valutazione concreta del caso.
Regolamenta, ai fini del MAR, l’individuazione degli eventi finali nei processi prolungati e delle situazioni rilevanti per la comunicazione ritardata delle informazioni privilegiate.
Ambito di applicazione
Si applica agli emittenti soggetti al regolamento (UE) n. 596/2014 e, per quanto concerne l’articolo 2 e gli allegati II e III, anche ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni. Disciplina in particolare il momento in cui comunicare informazioni privilegiate nei processi prolungati e le situazioni in cui una informazione privilegiata è in contrasto con comunicazioni precedenti ai fini del ritardo della divulgazione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE. L’elenco di eventi e situazioni è non esaustivo e va applicato tenendo conto del diritto dell’Unione e nazionale; resta ferma la valutazione caso per caso sulla natura privilegiata dell’informazione.
Regolamento delegato (UE) 2026/789 sulla comunicazione di informazioni privilegiate nei processi prolungati e sulla comunicazione ritardata
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 12, con l’obiettivo di aumentare la certezza del diritto per emittenti e partecipanti al mercato delle quote di emissioni. La Commissione individua, tramite allegati non esaustivi, gli eventi finali o le circostanze finali che fanno scattare l’obbligo di comunicazione nelle operazioni e procedure che si sviluppano nel tempo, nonché le situazioni in cui una informazione privilegiata è in contrasto con comunicazioni già diffuse al pubblico, così da valutare la legittimità di un eventuale ritardo della disclosure.
Finalità e criteri interpretativi generali
Il regolamento parte dall’idea che i "processi prolungati" siano sequenze di azioni, tappe o decisioni distribuite nel tempo, necessarie per conseguire un obiettivo o un risultato previsto. Gli allegati devono essere letti in modo ampio ma non tassativo, per coprire i casi più comuni e agevolare l’individuazione del momento in cui l’informazione diventa privilegiata e deve essere comunicata ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del MAR.
I considerando precisano che:
- l’elenco è non esaustivo e va applicato tenendo conto del diritto dell’Unione e del diritto nazionale, inclusi diritto societario, fallimentare e norme sui procedimenti giudiziari o amministrativi;
- la valutazione sulla natura privilegiata dell’informazione resta sempre caso per caso;
- se, in una fattispecie concreta, l’informazione relativa a un evento incluso nell’elenco non costituisce informazione privilegiata ai sensi dell’articolo 7 del MAR, non sussiste l’obbligo di comunicazione ex articolo 17, paragrafo 1.
Soggetti interessati e regole di imputazione dell’organo direttivo
Le indicazioni sugli eventi finali dei processi prolungati sono pensate principalmente per gli emittenti soggetti al MAR. I considerando affrontano diverse strutture di governance:
- negli emittenti con sistema dualistico, il consiglio di vigilanza è considerato, ai fini del momento di comunicazione, l’organo direttivo rilevante;
- se il consiglio di gestione deve essere avallato dal consiglio di vigilanza, la decisione di quest’ultimo deve intervenire il prima possibile dopo quella del consiglio di gestione;
- se il consiglio di amministrazione ha delegato poteri o funzioni a un comitato o a un amministratore esecutivo, tale soggetto opera come organo direttivo ai fini dell’individuazione del momento di disclosure;
- quando una decisione dell’organo direttivo deve essere sottoposta all’approvazione degli azionisti, il momento rilevante è la decisione di sottoporre la proposta all’assemblea.
Processi prolungati coperti dall’allegato I
L’allegato I elenca, per grandi aree, i principali processi prolungati e il rispettivo evento finale:
- strategia aziendale: accordi rilevanti, comprese acquisizioni o cessioni di attività o filiazioni; fusioni; grandi riorganizzazioni societarie; recesso da accordi rilevanti;
- struttura del capitale, dividendi e pagamenti di interessi: aumento di capitale, emissione di nuovi strumenti, riacquisto di azioni proprie, conversione di strumenti, distribuzione di dividendi o modifica della politica dei dividendi, rinvio o annullamento di interessi o rimborsi;
- informazioni finanziarie: riconoscimento o approvazione dei risultati finanziari e delle previsioni;
- governo societario: nomina o destituzione di membri dell’organo direttivo o di dirigenti con ruolo chiave, nonché modifiche significative dell’atto costitutivo o del regolamento interno;
- interventi delle autorità pubbliche: domande e rilascio/rifiuto/revoca di licenze o autorizzazioni, riconoscimento o non riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale, autorizzazioni all’immissione di prodotti sul mercato, conclusione di sperimentazioni cliniche, aggiudicazione di appalti pubblici, procedure di pre-insolvenza o ristrutturazione e domanda di apertura della procedura di insolvenza;
- enti creditizi, assicurazioni e riassicurazioni: revisione e valutazione prudenziale, riduzione dei fondi propri, preparazione dell’azione di risoluzione, procedure di insolvenza secondo il diritto nazionale;
- procedimenti giudiziari, sanzioni e cancellazione dal listino: procedimenti amministrativi, misure cautelari, procedimenti giudiziari, quantificazione delle sanzioni, cancellazione dal listino.
Per ciascuna di queste ipotesi, il momento della comunicazione è normalmente fissato al "prima possibile" dopo la decisione definitiva, la firma, la notifica ufficiale o la pubblicazione della decisione dell’autorità competente o dell’autorità di risoluzione, a seconda del caso.
Casi specifici in materia bancaria, assicurativa e di risoluzione
Il regolamento dedica particolare attenzione agli emittenti che sono enti creditizi e, più in generale, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione. I considerando chiariscono che alcuni interventi di risanamento e intervento precoce rientrano tra i processi comuni a tutti gli emittenti, mentre altri sono specifici per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi. Per questi ultimi, la comunicazione va ricondotta anche alla sezione dell’allegato I relativa alla strategia aziendale quando il processo non è specificamente riconducibile al risanamento o alla risoluzione.
Per le imprese di assicurazione e riassicurazione, vengono ricompresi anche i processi di preparazione dell’azione di risoluzione, in coerenza con la disciplina di settore richiamata nel regolamento.
Comunicazione ritardata: contrasto con informazioni già diffuse
L’articolo 2 e l’allegato II servono a stabilire quando l’informazione privilegiata, che si intende eventualmente comunicare in ritardo, è in contrasto con quanto già pubblicato. Le situazioni tipiche riguardano:
- modifiche sostanziali a previsioni, risultati finanziari o obiettivi aziendali già annunciati;
- cambiamenti significativi dell’impatto ambientale o sociale di un progetto o prodotto;
- variazioni sulla sostenibilità finanziaria rispetto a precedenti comunicazioni;
- mancato rispetto di risultati o scadenze annunciati per prodotti o progetti in sviluppo;
- modifiche sostanziali della struttura del capitale, della strategia aziendale, degli elementi fondamentali di contratti o operazioni e del governo societario.
I considerando precisano che, di regola, la valutazione deve basarsi sulle ultime informazioni comunicate al pubblico o su altri tipi di comunicazione sulla stessa materia; solo eccezionalmente, se non è possibile trarre una conclusione chiara, devono essere considerate anche comunicazioni precedenti.
Tipi di comunicazione da prendere in considerazione
L’allegato III specifica quali comunicazioni pubbliche rilevano nella valutazione del contrasto, includendo in particolare:
- comunicati stampa e altre comunicazioni dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni, anche via social media, sito internet o altri media;
- interviste pubbliche di rappresentanti ufficiali;
- pre-close calls pubbliche, roadshow, webinar e podcast pubblici organizzati o autorizzati dall’emittente;
- campagne pubblicitarie e di marketing rese pubbliche;
- documenti regolamentari accessibili al pubblico;
- comunicazioni rese pubbliche nel contesto delle assemblee degli azionisti;
- ogni altra comunicazione pubblica effettuata da un rappresentante ufficiale.
Onere di valutazione e prova a carico dell’emittente
Poiché l’elenco è non esaustivo, la responsabilità di identificare l’evento finale o la circostanza finale e il momento rilevante per la comunicazione resta in capo all’emittente. Per i casi non espressamente contemplati, l’emittente può fare affidamento per analogia sull’elenco, ma deve essere in grado di spiegare, su richiesta dell’autorità competente, le ragioni della propria valutazione, sia quanto all’individuazione del momento di disclosure sia quanto al rispetto dell’articolo 17, paragrafo 1, del MAR.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Elenco non esaustivo degli eventi finali nei processi prolungati
L’articolo 1 rinvia all’allegato I per l’elenco degli eventi finali o delle circostanze finali nei processi prolungati di cui all’articolo 17, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014. Il momento della comunicazione è in genere "il prima possibile" dopo l’atto decisivo, la firma, la notifica ufficiale o l’approvazione da parte dell’organo direttivo, a seconda del processo considerato.
Comunicazione ritardata e contrasto con informazioni già pubblicate
L’articolo 2, paragrafo 1, rinvia all’allegato II per le situazioni in cui l’informazione privilegiata è in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con altri tipi di comunicazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 12, lettera b), del MAR. Il paragrafo 2 rinvia all’allegato III per individuare gli altri tipi di comunicazione da prendere in considerazione nella valutazione.
Processi prolungati: tipologie rilevanti
L’allegato I copre, tra l’altro, strategia aziendale, struttura del capitale, dividendi e pagamenti di interessi, informazioni finanziarie, governo societario, interventi delle autorità pubbliche, enti creditizi e imprese di assicurazione e di riassicurazione, procedimenti giudiziari, sanzioni e cancellazione dal listino. Include operazioni come accordi rilevanti, fusioni, riorganizzazioni, aumenti di capitale, emissioni di strumenti, riacquisti, conversioni, distribuzioni di dividendi, rinvii o annullamenti di interessi/rimborsi, approvazione di risultati e previsioni, nomine e destituzioni, licenze e autorizzazioni, procedure di insolvenza e provvedimenti di risoluzione.
Regole speciali per strutture dualistiche, deleghe e approvazione degli azionisti
I considerando chiariscono che, negli emittenti con sistema dualistico, il consiglio di vigilanza svolge il ruolo di organo direttivo ai fini del momento di comunicazione; se il diritto societario impone l’approvazione degli azionisti, il momento rilevante è la decisione dell’organo direttivo di sottoporre la proposta all’assemblea. Se poteri o funzioni sono delegati a comitati o amministratori esecutivi, questi assumono il ruolo di organo direttivo ai fini della disclosure.
Processi specifici per banche e imprese di assicurazione/riassicurazione
Per gli enti creditizi sono incluse le fasi relative alla revisione e valutazione prudenziale ex articolo 97 della direttiva 2013/36/UE, alla riduzione dei fondi propri ex articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013, alla preparazione dell’azione di risoluzione e alle procedure di insolvenza secondo il diritto nazionale. Per le imprese di assicurazione e riassicurazione si considerano anche i processi di preparazione dell’azione di risoluzione, coerentemente con la direttiva (UE) 2025/1.
Processi e situazioni per la comunicazione ritardata
L’allegato II elenca otto categorie di contrasto tra informazione privilegiata e comunicazioni precedenti: modifiche sostanziali a previsioni, risultati o obiettivi già annunciati; impatto ambientale o sociale; sostenibilità finanziaria; mancato rispetto di risultati o scadenze di prodotti/progetti; struttura del capitale; strategia aziendale; elementi fondamentali di contratti o operazioni; governo societario. L’allegato III individua le comunicazioni pubbliche da considerare, tra cui comunicati stampa, interviste pubbliche, pre-close calls e roadshow pubblici, campagne di marketing pubbliche, documenti regolamentari accessibili al pubblico, comunicazioni nelle assemblee degli azionisti e altre comunicazioni pubbliche di rappresentanti ufficiali.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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