Sentenza n. 4506/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza “alla sentenza n. 2214/2024 pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli in data 8.5.2024 all’esito del giudizio di secondo grado R.G. n. 1055/2021, promosso dall’allora UBI Factor S.p.A. (oggi fusasi per incorporazione in INTESA SANPAOLO S.p.A.) nei confronti dell’ASL – AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD, pubblicata il 20.5.2024”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2214/2024
Esito
La controversia
La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo che fosse ordinato all'ASL Napoli 3 Sud di dare esecuzione alla sentenza n. 2214/2024 della Corte d'Appello di Napoli, pubblicata il 20 maggio 2024, relativa a un giudizio promosso dalla società di factoring poi incorporata dalla ricorrente. Nel corso del giudizio, l'ASL ha dichiarato di avere integralmente eseguito la sentenza mediante l'adozione della determina dirigenziale n. 1370 del 6 febbraio 2026 e l'emissione del mandato di pagamento n. 2903372 del 9 febbraio 2026, per l'importo di € 212.301,51. La ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento, documentato anche dalla relativa quietanza, e ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'avvenuto pagamento degli importi dovuti, comprovato dalla documentazione depositata, avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anche sulla base delle dichiarazioni concordi delle parti. Le spese di lite sono state integralmente compensate, sussistendo giusti motivi e avendo entrambe le parti formulato espressa richiesta in tal senso.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione della decisione azionata da parte dell'amministrazione, documentata in giudizio e riconosciuta dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando entrambe le parti chiedono la compensazione delle spese e ricorrono giusti motivi connessi all'integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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