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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02573/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

Una società concessionaria autostradale impugnava davanti al giudice tributario un avviso di pagamento per contributi di bonifica relativi all'anno 2018 emesso da un consorzio di bonifica. In primo grado la domanda veniva accolta perché il consorzio, rimasto contumace, non aveva provato il beneficio delle opere consortili. In appello il consorzio otteneva un accoglimento solo parziale: la CTR riteneva provato il presupposto impositivo mediante la relazione prodotta, ma annullava comunque l'avviso per l'erronea aliquota contributiva applicata. Il consorzio proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 324 e 346 c.p.c. e 56 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe erroneamente ravvisato un giudicato interno sull'eccezione relativa alla quantificazione del contributo; (2) la CTR non avrebbe considerato che l'atto di appello conteneva specifica contestazione di tutte le deduzioni della contribuente, compresa quella sull'erronea qualificazione delle aree e sulla conseguente aliquota; (3) violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. e 35, comma 3, d.lgs. 546/1992, perché, anche in ipotesi di giudicato interno, il giudice tributario non avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l'atto, ma avrebbe dovuto rideterminare motivatamente la pretesa tributaria nella corretta misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati, in particolare, il primo e il secondo motivo, osservando che nel processo tributario l'art. 56 d.lgs. 546/1992 opera nei confronti dell'appellato e riguarda le questioni non accolte o assorbite e non riproposte, non l'appellante; dunque, la CTR aveva errato nel parlare di giudicato interno sulla questione della quantificazione del contributo. Ha inoltre accolto il terzo motivo, ribadendo che il processo tributario è un processo di impugnazione-merito: se l'atto impositivo è ritenuto invalido per ragioni sostanziali, il giudice non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa e, se del caso, rideterminarla correttamente nei limiti delle domande. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 346 c.p.c. per escludere che si fosse formato un giudicato interno sulla questione della quantificazione del contributo nei termini ritenuti dalla CTR.

  • art. 346 c.p.c.

    La norma è assunta come parametro generale per la riproposizione delle questioni non accolte o assorbite; nel processo tributario il suo modello è recepito dall'art. 56 d.lgs. 546/1992 e si riferisce all'appellato, non all'appellante.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    Le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate; ciò vale per l'appellato e concerne solo le questioni non espressamente decise perché assorbite, non quelle respinte nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'asserita omissione di pronuncia sostitutiva sulla pretesa tributaria.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere il dovere del giudice di decidere nel merito la pretesa.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per il dovere del giudice tributario di pronunciare in modo coerente con la natura di giudizio di merito del processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'art. 56 d.lgs. 546/1992 opera in senso analogo all'art. 346 c.p.c. e riguarda l'appellato: le questioni o eccezioni non accolte o assorbite in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello, altrimenti si intendono rinunciate.
  • Non è corretto configurare un giudicato interno su una questione che il giudice di primo grado non abbia deciso espressamente ma abbia solo assorbito; in tal caso il problema è la mancata riproposizione in appello, non l'acquiescenza al capo di sentenza.
  • Nel processo tributario, se l'atto impositivo è ritenuto illegittimo per ragioni sostanziali, il giudice non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare la pretesa nel merito e, se necessario, rideterminarla nella misura corretta entro i limiti delle domande.
  • Il giudizio tributario ha natura di impugnazione-merito: la decisione del giudice deve essere sostitutiva della pretesa fiscale, non meramente demolitoria, quando la questione investe il quantum dell'obbligazione tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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