L.R. Veneto 32/2012
Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" e successive modificazioni e alla legge regionale 6 april...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 32/2012 apporta correzioni alla disciplina sugli impianti a fune e aree sciabili: precisa alcuni passaggi procedurali su nulla osta, collaudi e regolamento di esercizio, inserisce un fondo regionale assicurato per la garanzia del ripristino dei luoghi e abroga alcune disposizioni della finanziaria 2012. Rilevanti i richiami ai versamenti annui e alla disciplina transitoria per le garanzie già prestate.
Modifiche alla disciplina veneta degli impianti a fune e del fondo per il ripristino dei luoghi
Modifiche alla disciplina degli impianti a fune e del fondo per il ripristino dei luoghi
La legge regionale del Veneto n. 32 del 2012 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, relativa agli impianti a fune, alle piste e all’innevamento programmato, e sulla legge finanziaria regionale 2012. Il provvedimento chiarisce alcuni adempimenti procedurali e trasferisce nella disciplina di settore la regolazione del fondo per la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi.
Ambito delle modifiche procedurali
La legge introduce correzioni tecniche alla disciplina delle concessioni e autorizzazioni per gli impianti a fune e per le strutture collegate. In particolare:
- viene corretto il richiamo normativo contenuto nell’articolo 18 della legge regionale n. 21/2008;
- nell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio si precisa che il nulla-osta ministeriale, il collaudo e le verifiche, nonché l’approvazione del regolamento di esercizio sono richiesti solo se previsti.
Concessione di linea e autorizzazione all’esercizio
La disciplina risultante conferma che l’esercizio degli impianti è subordinato a concessione di linea rilasciata dalla provincia e che l’apertura al pubblico esercizio richiede una specifica autorizzazione provinciale. Restano centrali:
- la presentazione della domanda con la documentazione richiesta;
- la classificazione dell’impianto;
- la fissazione dei termini di ultimazione dei lavori;
- la definizione degli obblighi del concessionario;
- il rispetto dei presupposti previsti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, inclusa la stipula della copertura assicurativa.
Fondo regionale assicurato per la restituzione in pristino dei luoghi
La novità principale è l’inserimento dell’articolo 58-bis nella legge regionale n. 21/2008, con istituzione di un fondo regionale assicurato destinato a garantire il ripristino dei luoghi in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, della concessione per impianti a fune, dell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio delle piste e della dismissione dei sistemi di innevamento programmato. Il fondo è gestito tramite un soggetto individuato con procedure di evidenza pubblica e secondo modalità e criteri fissati dalla Giunta regionale.
Alimentazione del fondo e regime transitorio
Il fondo è alimentato dai versamenti annui dovuti dai titolari delle concessioni e autorizzazioni previsti dalla disciplina di settore. La legge prevede inoltre un passaggio per le posizioni già coperte da garanzie prestate prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria regionale 2012: tali soggetti devono estinguere la garanzia esistente e aderire al fondo, secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Nelle more dell’istituzione del fondo, la provincia può richiedere, come condizione per il rilascio dei titoli, una cauzione idonea a favore dell’ente, da aggiornare annualmente in base all’inflazione ISTAT FOI.
Copertura finanziaria
Gli oneri per il fondo sono posti a carico del bilancio regionale 2012 e pluriennale 2012-2014, con copertura tramite le entrate derivanti dai versamenti dei soggetti obbligati, introitate in apposita unità previsionale di base.
Abrogazioni nella legge finanziaria 2012
La legge abroga i commi 1, 2, 8 e 9 dell’articolo 35 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, spostando nella legge di settore la disciplina del fondo regionale assicurato per il ripristino dei luoghi.
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