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Legge

L.R. Veneto 31/2012

Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani.

Normativa regionaleL.R. Veneto 31/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 31/2012 disciplina, per il territorio regionale, le attività di movimento dei giovani cani per favorirne benessere e sviluppo. Stabilisce requisiti, limiti di età, autorizzazioni del proprietario, assicurazione, orari e aree escluse, demanda alla Giunta e alle province ulteriori regole e prevede sanzioni amministrative per le violazioni.

Disciplina del movimento dei giovani cani

Disciplina del movimento dei giovani cani nel Veneto

La legge regionale del Veneto n. 31 del 2012 disciplina le attività di movimento dei giovani cani sul territorio regionale, con l’obiettivo di favorirne benessere, attitudini e specializzazione cinofila. La norma opera esclusivamente in Veneto e riguarda attività che non devono configurare addestramento venatorio in senso proprio.

Finalità e ambito di applicazione

La legge mira a riconoscere alle specie animali un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche, regolando il movimento dei giovani cani. L’attività è concepita come strumento per lo sviluppo fisico del cucciolo e per il rapporto con il conduttore, nel rispetto delle regole di tutela della fauna e della proprietà privata.

Soggetti e requisiti per l’attività

L’attività può riguardare solo giovani cani:

  • iscritti all’anagrafe canina;
  • identificati ai sensi della normativa regionale richiamata;
  • entro il limite di età che la Giunta regionale stabilisce, sentito l’ENCI.

L’attività non può essere svolta contemporaneamente su più di due soggetti.

Modalità di svolgimento e aree escluse

Il movimento dei giovani cani è consentito dall’alba al tramonto su tutto il territorio regionale, anche per i cani da destinare ad attività venatoria, purché sia svolto con insegnamenti comportamentali coerenti con lo stile di razza. Sono escluse le seguenti aree:

  • zone di protezione della fauna previste dalla legge sulle aree protette e dalla normativa regionale attuativa;
  • zone di protezione della fauna previste dalla normativa statale e regionale in materia venatoria, incluse le aziende faunistico-venatorie;
  • ulteriori aree eventualmente limitate dalle province.

Obblighi del conduttore

Per esercitare l’attività, il conduttore deve:

  • acquisire il consenso scritto del proprietario, possessore o titolare di altro diritto reale sul fondo interessato;
  • stipulare una polizza di responsabilità civile per i danni causati a terzi.

Poteri della Giunta regionale

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta disposizioni esecutive e di attuazione per definire ulteriori modalità e limiti all’esercizio dell’attività, tenendo conto delle specificità delle razze e delle peculiarità agronomiche, faunistiche e orografiche del territorio.

Poteri delle province

Le province possono introdurre ulteriori limitazioni ai luoghi, agli orari e al periodo di esercizio dell’attività, in ragione delle specificità territoriali, della tutela della fauna selvatica, di emergenze sanitarie o di calamità naturali.

Vigilanza e sanzioni

La vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni amministrative sono affidate alle province. Le violazioni sono punite con sanzione pecuniaria da 51,65 euro a 309,87 euro nei casi di:

  • esercizio in violazione delle disposizioni sui requisiti, sulle modalità o sugli obblighi del conduttore;
  • inosservanza delle limitazioni integrative disposte dalle province;
  • svolgimento contemporaneo dell’attività su più di due cani.

Profili di interesse pratico

La disciplina è costruita per consentire il movimento dei giovani cani senza ricadere nella caccia o nell’addestramento venatorio disciplinato da altre norme. Rilevano in particolare il consenso del proprietario del fondo, la copertura assicurativa e il rispetto delle limitazioni territoriali e orarie eventualmente stabilite a livello regionale o provinciale.

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