Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 33/2012

Modifica all'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale.

Normativa regionaleL.R. Veneto 33/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto modifica la disciplina sanzionatoria del trasporto pubblico locale: l’abbonato nominativo che non esibisca il titolo o non lo convalidi secondo le prescrizioni del gestore può essere sanzionato. La sanzione di 6 euro per mancata convalida anche all’inizio di ogni tratta si applica solo dopo l’attivazione del sistema di bigliettazione unica regionale.

Trasporto pubblico locale: convalida del titolo di viaggio e sanzione per gli abbonamenti nominativi

Trasporto pubblico locale: convalida del titolo di viaggio e sanzioni

La legge regionale del Veneto interviene sulla disciplina delle sanzioni per gli utenti del trasporto pubblico locale, modificando l’articolo 37 della legge regionale n. 25/1998. Il provvedimento conferma l’obbligo di munirsi di titolo di viaggio valido, di convalidarlo secondo le prescrizioni del gestore e di esibirlo a richiesta degli agenti accertatori, ma introduce anche una specifica disciplina transitoria per la sanzione legata alla mancata convalida degli abbonamenti.

Obblighi dell’utente e sanzioni ordinarie

Per i servizi di trasporto pubblico locale, esclusi i servizi ferroviari di interesse regionale disciplinati da altra norma, gli utenti devono:

  • munirsi di valido titolo di viaggio;
  • obliterarlo e convalidarlo anche all’inizio di ogni singola tratta, secondo le prescrizioni del gestore;
  • conservarlo per tutta la durata del percorso;
  • esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

La violazione di tali obblighi comporta, secondo il tipo di servizio:

  • nel trasporto urbano, il pagamento della tariffa ordinaria in vigore e una sanzione amministrativa da 40 a 150 volte la tariffa ordinaria regionale, arrotondata all’euro superiore;
  • nel trasporto extraurbano, il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato fino alla località dichiarata di destinazione, oltre a una sanzione amministrativa da 40 a 150 volte la tariffa ordinaria regionale relativa al primo scaglione chilometrico o alla prima fascia tariffaria, anch’essa arrotondata all’euro superiore.

Abbonamenti nominativi e mancata esibizione

Le sanzioni previste per le violazioni del titolo di viaggio si applicano anche quando il titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all’agente accertatore al momento della richiesta. In tal caso, l’utente può regolarizzare la propria posizione entro i successivi dieci giorni presso una qualunque biglietteria o tramite procedure informatizzate individuate dal gestore; la sanzione opera solo se l’abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento.

Sanzione per mancata convalida del titolo di viaggio

È prevista una sanzione pecuniaria di 6 euro quando l’utente non abbia provveduto, secondo le prescrizioni del gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio. Si tratta della misura specificamente introdotta o confermata dalla riforma del 2012.

Regime transitorio

La sanzione di 6 euro per mancata convalida all’inizio di ogni singola tratta non si applica immediatamente, ma solo successivamente all’attivazione del sistema di bigliettazione unica regionale. Fino a quel momento resta ferma la disciplina generale, ma senza l’applicazione di quella specifica sanzione transitoria.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.