L.R. Veneto 29/2012
Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto istituisce misure di sostegno per famiglie monoparentali e genitori separati/divorziati con figli minori e difficoltà economiche: protocolli d’intesa, accesso al credito, aiuti per la locazione, mediazione familiare e supporto psicologico. La disciplina attuativa e i fondi sono definiti dalla Giunta. Il finanziamento è previsto per gli esercizi 2012-2014.
Sostegno alle famiglie monoparentali e ai genitori separati o divorziati in difficoltà
Sostegno alle famiglie monoparentali e ai genitori separati o divorziati in difficoltà
La legge regionale del Veneto interviene a favore delle famiglie composte da un solo genitore e dei coniugi separati, divorziati o nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando vi sia una situazione di difficoltà economica e la presenza di figli minori. Il provvedimento mira a garantire condizioni adeguate per l’esercizio del ruolo genitoriale, una vita dignitosa e il recupero dell’autonomia abitativa.
Ambito soggettivo e finalità
La disciplina si applica nel territorio della Regione del Veneto e riguarda:
- le famiglie monoparentali;
- i genitori separati o divorziati;
- i coniugi in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L’intervento regionale è rivolto in particolare alle situazioni di difficoltà economica con figli minori, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità, l’autonomia abitativa e la permanenza in condizioni di vita dignitose.
Strumenti di intervento e rete territoriale
La Giunta regionale è chiamata a promuovere protocolli d’intesa con enti locali, istituzioni pubbliche e private e altri soggetti, per costruire reti di assistenza omogenee sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati.
I protocolli devono perseguire in particolare:
- la rimozione di ostacoli abitativi, lavorativi, economici e di accesso al credito;
- il sostegno alle madri in difficoltà anche per prevenire l’interruzione di gravidanza, quando dipenda da ostacoli rimovibili mediante supporto psicologico e aiuti materiali, nonché la presa in carico della donna e del nascituro dopo la maternità;
- la promozione di strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, nell’ambito della contrattazione collettiva decentrata;
- l’accesso al credito per bisogni primari delle famiglie in difficoltà;
- l’accesso al credito per garantire la locazione di immobili;
- la realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati, coordinati con le strutture pubbliche già esistenti presso le ULSS;
- percorsi di supporto psicologico per il superamento del disagio, il recupero dell’autonomia e il mantenimento del ruolo genitoriale.
Criteri di priorità per gli interventi
Le priorità tra gli aventi titolo sono determinate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. La selezione avviene sulla base del quoziente familiare, che considera:
- il reddito ISEE del nucleo familiare;
- la presenza di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge n. 104/1992;
- la presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo, certificato dal servizio sanitario regionale;
- la residenza da almeno due anni nel territorio della Regione, salvo il caso degli interventi di aiuto alle madri in difficoltà, per i quali è sufficiente la sola residenza regionale.
Fondo per prestiti a tasso zero
Per l’accesso ai finanziamenti destinati all’accesso al credito, la Giunta istituisce un fondo per agevolare l’autonomia finanziaria delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in difficoltà economica. Il prestito è concesso a tasso zero.
Il prestito è ammesso prioritariamente per spese sanitarie; altre tipologie di spesa sono individuate con provvedimento della Giunta regionale. Il fondo è alimentato da:
- uno stanziamento iniziale della Regione;
- stanziamenti di enti locali previsti nei protocolli d’intesa;
- stanziamenti di istituti e fondazioni bancarie previsti nei protocolli d’intesa.
Fondo per la locazione di immobili
La Giunta regionale, sulla base dei protocolli d’intesa, definisce accordi con le ATER competenti per territorio e con altri soggetti pubblici e privati per prevedere forme di concorso totale o parziale nel pagamento dei canoni di affitto da parte delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in difficoltà economica.
A tale fine viene istituito un fondo regionale destinato al pagamento dei canoni di locazione, alimentato da:
- uno stanziamento iniziale della Regione;
- stanziamenti di enti locali previsti nei protocolli d’intesa;
- stanziamenti di istituti e fondazioni bancarie previsti nei protocolli d’intesa.
Assistenza, mediazione familiare e consultori
La Regione potenzia, ove necessario, le funzioni di assistenza e mediazione familiare presso i consultori familiari operanti nell’ambito territoriale delle ULSS. Tali funzioni sono finalizzate a sostenere la genitorialità e a gestire la conflittualità nella fase separativa, anche in attuazione della disciplina nazionale sulla separazione dei genitori e sull’affidamento condiviso.
Disposizioni attuative e monitoraggio
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta le disposizioni attuative necessarie, in particolare per:
- l’accesso ai finanziamenti;
- la gestione dei fondi previsti per i prestiti e per la locazione.
La Giunta presenta inoltre al Consiglio regionale, tramite la commissione competente, una relazione sullo stato di attuazione entro il 31 marzo di ogni anno.
Aspetti finanziari
Gli oneri di parte corrente sono quantificati complessivamente in 500.000 euro, così ripartiti:
- 200.000 euro per gli interventi relativi al fondo per i prestiti;
- 300.000 euro per gli interventi relativi al fondo per la locazione.
La copertura è prevista per l’esercizio 2012 e per i successivi esercizi finanziari 2013 e 2014 mediante prelievo dal fondo speciale per le spese correnti del bilancio 2012-2014 e con contestuale incremento della dotazione del capitolo dedicato ai servizi e interventi per lo sviluppo sociale della famiglia nell’esercizio 2012.
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