Cassazione Penale, Sentenza n. 37457/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto da Moscara contro il provvedimento della Corte d'appello di Lecce che aveva respinto l'istanza di dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare. La questione centrale riguarda il calcolo della durata massima della custodia cautelare: la difesa sosteneva che, alla luce delle Sezioni Unite (Keci), il termine va calcolato sulla pena complessivamente inflitta per tutti i reati per cui è in corso la misura (cumulo/continuazione) e, dunque, per i capi b), c) e d) andrebbe applicato il termine inferiore (art. 303, comma 4, lett. b) o termini di fase), mentre il Tribunale del riesame ha ritenuto applicabile l'art. 303, comma 4, lett. c) (termine di sei anni) in quanto residuavano condanne per reati con massimo superiore a venti anni e ha considerato corretto il ricalcolo operato dalla Corte d'appello che aveva fissato scadenze differenziate per i vari capi; la difesa contestava anche che l'atto del 15 marzo 2024 della Corte d'appello fosse una nuova misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la ricostruzione del Tribunale del riesame secondo cui, nelle ipotesi di doppia condanna in cui resta da determinare solo l'entità della pena, trova applicazione il termine complessivo di cui all'art. 303, comma 4; per i capi b), c) e d) il termine di sei anni (art. 303, comma 4, lett. c) è applicabile e non è ancora decorso dato che l'imputato è detenuto dal 2 novembre 2019. Ha ritenuto inconferente l'applicazione della sentenza Keci al caso di specie e ha escluso che l'atto del 15 marzo 2024 costituisca una nuova misura cautelare, qualificandolo invece come ordine di scarcerazione a futura memoria. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 303 cod. proc. pen., comma 4
Applicabile al caso di doppia condanna in cui resta da determinare solo l'entità della pena; il Tribunale e la Cassazione hanno ritenuto corretto il calcolo del termine complessivo (sei anni per reati con massimo superiore a venti anni) per i capi b), c) e d).
art. 303 cod. proc. pen., comma 2
"decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento"
Richiamato dalla difesa per sostenere l'applicazione dei termini di fase dopo annullamento con rinvio; la Cassazione ha ritenuto che, nel caso concreto, non fosse questa la disciplina applicabile ai capi non travolti dall'annullamento.
art. 304 cod. proc. pen., comma 6
Prevede l'aumento dei termini in caso di sospensione; la Corte ha osservato che tale disposizione concerne l'aumento dei termini di cui al comma 4 dell'art. 303 e non imponeva la perdita di efficacia della misura nel caso di specie.
art. 300 cod. proc. pen., comma 4
Norma sulla perdita di efficacia della misura cautelare: la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per dichiararla inapplicabile al detenuto, dato che i termini rilevanti non erano ancora decorso e parte della detenzione era imputabile anche al capo a).
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello per cassazione avverso le ordinanze; il ricorso ex art. 310 è stato dichiarato inammissibile.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa per censurare la natura dell'atto del 15 marzo 2024 (sulla legittimazione e sulla nullità/irregolarità formale); la Corte ha ritenuto infondate tali censure, qualificando l'atto come ordine di scarcerazione a futura memoria.
Sezioni Unite, sent. Mannmoliti n. 1 del 26/02/1997
Richiamata dalla Corte per confermare che la durata della custodia cautelare patita non eccede, nel caso concreto, il cumulo degli aumenti di pena per i reati residui, e per sostenere la correttezza dell'assegnazione del periodo di custodia agli specifici capi.
Sezioni Unite, sent. Keci n. 23381 del 31/05/2007
La difesa ha invocato questa pronuncia per un diverso criterio di calcolo del termine (pena complessiva), ma la Corte ha ritenuto la sentenza Keci inconferente perché riguarda una fattispecie diversa e il calcolo dei termini di fase, non del termine complessivo di cui al comma 4 dell'art. 303.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio di condanna alle spese e alla Cassa delle ammende quando si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha disposto il versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Quando in un processo vi è una "doppia condanna" e resta solo da determinare l'entità della pena, trova applicazione il termine complessivo previsto dall'art. 303, comma 4, e non i singoli termini di fase.
- La valutazione su quale comma dell'art. 303 applicare dipende dalla natura dell'annullamento: se la sentenza è divenuta definitiva eccetto la determinazione della pena, si applica il termine complessivo; se invece l'annullamento travolge interamente uno stato o grado, possono decorrere nuovamente i termini di fase (art. 303, comma 2).
- La sentenza Keci (Sezioni Unite) su calcolo dei termini di fase non è automaticamente applicabile ai casi regolati dal comma 4 dell'art. 303; bisogna verificare quale categoria fattuale si presenta.
- Il periodo di detenzione già scontato può essere imputato anche alla condanna non ancora definitivamente ricalcolata quando fino a quella data il capo costituiva valido titolo per la misura; ciò riduce la possibilità di dichiarare la perdita di efficacia della misura.
- Un provvedimento di rettifica del calcolo dei termini (ordine di scarcerazione a futura memoria) non è necessariamente una nuova misura cautelare e non richiede una domanda cautelare separata.
- In cassazione le doglianze circa la valutazione discrezionale della Corte territoriale sono esaminate alla stregua dell'ammissibilità e del carattere non generico delle censure: motivi generici o già affrontati sono spesso ritenuti inammissibili.
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