Sentenza del 17/10/2022 n. 30472 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della decisione della commissione tributaria regionale che aveva ritenuto illegittimi avvisi di liquidazione emessi nei confronti della (---) Spa per imposte ipotecarie e di bollo su iscrizioni ipotecarie richieste dalla concessionaria a seguito di ingiunzioni fiscali ex R.D. 631/1910. Questione giuridica principale: se l'esenzione prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 602/1973 (gratuità delle trascrizioni/iscrizioni/cancellazioni richieste dal concessionario) si applichi anche alle iscrizioni ipotecarie ottenute dall'agente locale mediante ingiunzione fiscale, ovvero sia limitata alle iscrizioni effettuate sul ruolo e/o richieste dal concessionario del servizio nazionale di riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della (---) Spa. La Corte ha ritenuto che l'art. 47 D.P.R. 602/1973 debba essere interpretato restrittivamente: l'esenzione per le formalità ipotecarie si riferisce alle iscrizioni riconducibili al ruolo (art. 77) e alle richieste del concessionario della riscossione nazionale; l'estensione delle disposizioni del Titolo II del D.P.R. 602/1973 alla riscossione tramite ingiunzione (per i concessionari locali) prevista dal D.L. 209/2002 è limitata alle norme "compatibili" e non comprende le norme agevolative come l'art. 47. La Corte ha richiamato precedenti (Cass. n. 18104/21 e Cass. n. 14043/22) e ha compensato le spese del giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 47
"Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche. 1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonchè la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'art. 85 in esenzione da ogni tributo e diritto"
La Corte lo interpreta in senso restrittivo: l'esenzione si applica alle formalità richieste dal concessionario della riscossione, con riferimento al modello della riscossione tramite ruolo, e non può essere estesa analogicamente agli agenti locali che procedono mediante ingiunzione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
"Iscrizione di ipoteca. 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede."
L'art. 77 identifica il ruolo come titolo per l'iscrizione ipotecaria; la Corte ne trae la conseguenza che l'istituto agevolativo dell'art. 47 è strettamente connesso al ruolo e non all'ingiunzione fiscale.
D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-sexies (conv. L. n. 265/2002)
"I comuni e i concessionari iscritti all'albo... procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione ... secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili"
La Corte interpreta questa estensione come limitata alle norme del Titolo II compatibili con la riscossione mediante ingiunzione; le norme agevolative (art.47) non sono ritenute "compatibili" e quindi non applicabili.
R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (ingiunzione fiscale)
Fornisce la disciplina dell'ingiunzione fiscale come procedimento alternativo al ruolo; la Corte distingue chiaramente le iscrizioni originate da ingiunzione da quelle originate dal ruolo ai fini dell'applicabilità delle agevolazioni.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato in quanto disciplina gli enti locali e le modalità alternative di riscossione (ruolo o ingiunzione); la Corte utilizza il quadro normativo per sottolineare il carattere dualistico del sistema di riscossione.
L. n. 160 del 2019 (art. 1, comma 809) - legge di stabilità 2019
"I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto"
Citata come modifica normativa che estende il regime di gratuità anche agli agenti della riscossione degli enti locali, ma non rilevante ratione temporis nel caso deciso; dimostra come l'assetto soggettivo sia cambiato successivamente.
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis
Norma organizzativa sul procedimento in camera di consiglio (procedimento trattato senza discussione orale per disposizioni emergenziali); citata come dato processuale, non rilevante sul merito.
Massime di principio
- L'art. 47 D.P.R. 602/1973 va interpretato restrittivamente: l'esenzione per le formalità ipocatastali si applica alle richieste provenienti dal concessionario della riscossione in relazione alle iscrizioni basate sul ruolo.
- La procedura di riscossione mediante ingiunzione fiscale, adottata da enti locali o loro concessionari, non determina automaticamente l'applicazione delle agevolazioni previste per la riscossione mediante ruolo; l'estensione prevista dal D.L. 209/2002 opera solo per le norme del Titolo II "compatibili" e non include, di regola, norme esonerative di stretta interpretazione come l'art. 47.
- Per valutare l'applicabilità delle agevolazioni occorre verificare: a) quale soggetto ha richiesto la formalità (concessionario nazionale vs agente locale); b) quale titolo ha dato origine alla iscrizione (ruolo vs ingiunzione); c) la data o il riferimento temporale rispetto a modifiche legislative successive (es. L. 160/2019).
- Dopo la legge di stabilità 2019 (art.1, comma 809) l'assetto soggettivo è mutato: per atti successivi a quella modifica occorre verificare se l'esenzione sia ora riconosciuta anche agli agenti locali; per i fatti anteriori la giurisprudenza prevalente nega l'applicazione dell'art.47 agli agenti che operano tramite ingiunzione.
- In contenziosi analoghi, la giurisprudenza di legittimità tende a escludere l'applicazione analogica delle norme agevolative; quindi le prospettive di successo per il privato/concessionario locale sono più deboli salvo modifica normativa o prova di un'applicabilità espressa.
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