Cassazione Penale, Sentenza n. 32471/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia che aveva respinto il reclamo avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione irrogata dal Consiglio di disciplina di Spoleto. Motivo unico: violazione dell'art. 81 D.P.R. n. 230/2000 per mancato rispetto del termine per la preparazione della difesa tra la contestazione dell'addebito (1/6/2018) e lo svolgimento del consiglio di disciplina (4/6/2018).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ne ha disposto l'inammissibilità. Ha ritenuto che l'ordinamento non preveda un termine tassativo per la preparazione della difesa davanti al consiglio di disciplina e che l'eventuale impossibilità di preparare adeguatamente la difesa dovesse essere espressamente rappresentata dal detenuto al consiglio; in mancanza di tale rappresentazione si ritiene che il detenuto abbia avuto la possibilità di difendersi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 D.P.R. n. 230/2000
riferimento all'articolo che disciplina il termine per la difesa nei procedimenti disciplinari detenuti
La Corte ha interpretato che l'art. 81 non fissa un termine tassativo per la preparazione della difesa; ciò non esclude la possibilità di chiedere e ottenere un rinvio, ma l'onere di rappresentare l'impossibilità di difendersi spetta al detenuto
art. 616 cod. proc. pen.
norma richiamata quale base per la condanna alle spese in caso di inammissibilità
Consente la condanna alle spese processuali per ricorsi dichiarati inammissibili
Corte Cost. sent. n. 186/2000
sentenza richiamata in merito alla disciplina del versamento alla Cassa delle ammende
Usata per giustificare la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33145/2019; n. 13085/2020; n. 30038/2020)
casi richiamati dalla Corte relativi al termine per la difesa nei procedimenti disciplinari
Confermano l'orientamento secondo cui l'ordinamento non prevede un termine tassativo e che l'eventuale incapacità a difendersi deve essere tempestivamente rappresentata al Consiglio di disciplina
Massime di principio
- La semplice brevità del periodo tra contestazione dell'addebito e il consiglio di disciplina (es. pochi giorni) non determina automaticamente l'illegittimità del procedimento disciplinare se il detenuto non ha rappresentato l'impossibilità di preparare la difesa.
- Il detenuto che ritenga insufficiente il tempo per difendersi deve tempestivamente manifestare tale circostanza al consiglio di disciplina e, se possibile, chiedere formalmente il rinvio; in mancanza la Corte tenderà a ritenere che la difesa sia stata possibile.
- In un impugnazione successiva il gravame deve dimostrare non solo la brevità del termine, ma anche il concreto pregiudizio subito e l'avvenuta tempestiva segnalazione dell'impossibilità di difendersi; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- La prassi consolidata della Cassazione è favorevole alla certezza procedurale: l'assenza di un termine minimo non è di per sé lesiva dei diritti se non accompagnata da elementi probatori della concreta impossibilità di difesa.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese processuali e, in mancanza di giustificazioni, anche il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; è quindi consigliabile valutare attentamente la fondatezza e la documentazione a supporto prima di proporre impugnazioni
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