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Sentenza

Sentenza n. 13882/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo - della graduatoria definitiva del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno del 9 aprile 2025 (Supplemento straordinario n° 1/17), nella parte in cui, essendo stata omessa la valutazione del titolo di “responsabile posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra” (di cui all’art. 5, c. 1, cat. a, n. 6 del Bando di concorso), non include l’odierno ricorrente tra i vincitori; - della scheda di valutazione dei titoli del ricorrente, elaborata dalla Commissione esaminatrice, nella parte in cui è stata omessa la valutazione del titolo di “responsabile posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra” (di cui all’art. 5, c. 1, cat. a, n. 6 del Bando di concorso); - di qualsiasi altro atto che sia e/o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto impugnato o che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione; quanto ai motivi aggiunti depositati il 1° luglio 2025 - del decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno dell’8 maggio 2025 (Supplemento straordinario n. 1/23); quanto ai motivi aggiunti depositati il 25 novembre 2025 - del verbale n. 106 del 1° ottobre 2025, emanato dalla Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, non notificato al ricorrente e prodotto nel presente procedimento in data 5 novembre 2025, nella parte in cui ha confermato la decisione di non valutare l’incarico di “responsabile di posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra” (di cui all’art. 5, c. 1., cat. a), n° 6 del bando di concorso); - del decreto di parziale rettifica della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, emanato in data 23 ottobre 2025 e pubblicato in data 27 ottobre 2025 sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno (Supplemento straordinario n° 1/46)

Giustizia amministrativa202506512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e successivi atti di rideterminazione e rettifica della graduatoria del concorso interno per 959 posti da vice ispettore della Polizia di Stato, nonché scheda di valutazione e verbale della Commissione relativi alla mancata attribuzione di punteggio per l'incarico di responsabile di posto di segnalamento e documentazione di Polizia Scientifica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva dichiarato nella domanda di partecipazione lo svolgimento dell'incarico di responsabile di posto di segnalamento e documentazione di Polizia Scientifica, svolto in più periodi temporali. La Commissione non gli aveva attribuito alcun punteggio, con conseguente collocazione in posizione non utile nella graduatoria. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 5, comma 1, categoria a), n. 6, del bando e dei criteri fissati dalla Commissione, che includevano tra gli incarichi valutabili quelli di responsabile di posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore o squadra, nonché la contraddittorietà tra gli atti della procedura. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di buon andamento, efficacia, uguaglianza e imparzialità, l'eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento, nonché la violazione degli obblighi di motivazione, trasparenza e partecipazione procedimentale. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto di rideterminazione della graduatoria, il verbale n. 106 del 1° ottobre 2025, con cui la Commissione aveva confermato il mancato riconoscimento del titolo, e il successivo decreto di rettifica della graduatoria. L'Amministrazione ha sostenuto che l'incarico non fosse valutabile alla luce della circolare ministeriale sugli incarichi annotabili nello stato matricolare, poiché non comportava particolari autonomia, responsabilità o aggravio di lavoro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo illegittima la mancata valutazione dell'incarico. In una procedura concorsuale i criteri di valutazione devono essere predeterminati e la Commissione è vincolata dal bando e dai criteri successivamente fissati, che costituiscono autolimitazione della discrezionalità tecnica e garantiscono imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. Il bando e il verbale della Commissione avevano previsto, senza ulteriori condizioni, la valutabilità degli incarichi di responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra. Pertanto, in sede applicativa, la Commissione non poteva introdurre requisiti ulteriormente restrittivi, quali l'eccedenza rispetto alle normali mansioni d'ufficio, un particolare aggravio di lavoro o speciali profili di autonomia e responsabilità, desunti da una circolare relativa alle annotazioni matricolari. Tali condizioni non erano state previamente inserite nella lex specialis. Anche ammettendo un potere della Commissione di escludere incarichi solo apparentemente riconducibili alle categorie del bando, tale potere avrebbe potuto riguardare soltanto ipotesi limite e avrebbe richiesto un'adeguata motivazione, mancante sia in sede procedimentale sia processuale. L'incarico del ricorrente rientrava invece nella previsione del bando e doveva essere valutato con 1,2 punti. Il TAR ha annullato gli atti impugnati in parte qua e ha ordinato al Ministero di rivalutare i titoli, attribuire il punteggio aggiuntivo di 1,2 punti e rettificare la graduatoria. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese processuali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 97 Costituzione

    I principi di imparzialità e buon andamento impongono, nelle procedure concorsuali, la predeterminazione dei criteri di valutazione e il loro rispetto uniforme.

  • art. 3, comma 2, lett. c), d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    Concorre a fondare l'obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli nelle procedure concorsuali.

  • art. 8, commi 1 e 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    Concorre a fondare l'obbligo di fissazione preventiva dei criteri di valutazione concorsuale.

  • art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    Concorre a fondare la necessità di predeterminare e verbalizzare i criteri di valutazione prima dell'esame concreto delle posizioni.

  • art. 5, comma 1, lett. a), n. 6, del bando di concorso

    Prevede tra gli incarichi valutabili quelli di responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra, con attribuzione di 1,2 punti nell'ambito della categoria degli incarichi.

  • art. 26, comma 3, d.P.R. n. 335/1982

    È richiamato per evidenziare che le posizioni di responsabilità gestionale sono coerenti con le funzioni proprie del vice ispettore, comprese la direzione di distaccamenti, uffici o unità operative equivalenti.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali la previa predeterminazione dei criteri di valutazione costituisce un'autolimitazione della discrezionalità tecnica della Commissione e deve essere rispettata per garantire imparzialità, trasparenza, buon andamento e parità di trattamento.
  • La lex specialis di una procedura concorsuale vincola l'amministrazione e la Commissione giudicatrice, che non possono disapplicarla né introdurre, nella fase applicativa, requisiti o condizioni di valutazione più restrittivi non previamente indicati nel bando o nei criteri predeterminati.
  • Quando il bando individua gli incarichi valutabili mediante il riferimento alla denominazione dell'articolazione organizzativa e alla posizione di responsabile ricoperta, la Commissione deve verificare la riconducibilità concreta dell'incarico a tali categorie, senza subordinare il punteggio a ulteriori requisiti, quali l'eccedenza rispetto alle normali mansioni d'ufficio o un particolare aggravio di lavoro, se non previamente previsti.
  • L'esclusione di un incarico apparentemente riconducibile alle categorie previste dal bando è ammissibile soltanto in ipotesi limite, in cui l'incarico sia in concreto privo delle caratteristiche tipologiche richieste, e deve essere sorretta da una motivazione specifica riferita alle caratteristiche del singolo incarico.
  • Una circolare amministrativa concernente la materia delle annotazioni matricolari non può essere utilizzata per introdurre criteri selettivi ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla lex specialis, né può determinare un'interpretazione sostanzialmente abrogante di una categoria di titoli espressamente prevista dal bando.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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