Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14983/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati di cui all'art. 73 T.U. stupefacenti (più capi di imputazione relativi a cessioni di droga). Il ricorrente denunciava: violazione di legge e carenza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza; richiesta di misura meno afflittiva (arresti domiciliari con controllo elettronico); contestazione dell'interpretazione delle intercettazioni (sostenendo che i riferimenti fossero a forniture edili e non a droga); mancanza di attualità del pericolo di reiterazione e disparità di trattamento rispetto a un coindagato a cui erano stati concessi i domiciliari; dedotta duplicazione di capi e assenza di prove per singoli episodi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'ordinanza del riesame avesse motivato adeguatamente la sussistenza dei gravi indizi, richiamando intercettazioni, servizi investigativi e dichiarazioni di collaboratori (e l'arresto in flagranza di un terzo soggetto). La Corte ha ricordato che l'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità salvo travisamento della prova (non provato), e che la valutazione delle esigenze cautelari compete al giudice del riesame; ha confermato la necessità della custodia in carcere come misura idonea a prevenire la reiterazione, ritenendola sproporzionata la sola applicazione dei domiciliari anche con controllo elettronico. Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 T.U. stupefacenti

    Norma sostanziale che configura i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti: la corte ha ritenuto sussistere per i capi contestati gravi indizi di partecipazione allo spaccio.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice del riesame fosse conforme ai canoni richiesti, senza violazione della norma.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma procedurale menzionata dal ricorrente: la Corte non ha rilevato violazioni formali o sostanziali che rendessero illegittima l'ordinanza impugnata.

  • art. 273 e art. 274 cod. proc. pen.

    Art. 274 (comma 1, lett. b) e c)) è richiamato dalla Corte per spiegare che, sebbene non si possa dedurre il pericolo esclusivamente dalla gravità del reato, le circostanze concrete e la condotta (quantitativo, modalità, collegamenti) sono elementi legittimi per valutare il pericolo di reiterazione e la necessità della misura.

  • art. 3 Costituzione

    Il ricorrente invocava la parità di trattamento rispetto a un coindagato; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse valutato le situazioni personali e le esigenze cautelari, giustificando differenziazioni fondate sui fatti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite motivazionale per il ricorso: la Corte ha osservato che il ricorso riproponeva in termini generici le medesime argomentazioni del riesame senza indicare specifici motivi di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento di spese procedurali e ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il controllo di legittimità sulla motivazione delle misure cautelari è lim itato: non è consentita una rivalutazione di merito delle prove (es. interpretazione delle intercettazioni) se non in presenza di un travisamento decisivo della prova.
  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in sede di legittimità occorre indicare specifici vizi di diritto o di motivazione; argomentazioni generiche o la mera richiesta di una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Quando si contesta l'interpretazione di intercettazioni, è necessario dimostrare concretamente l'errore di ricostruzione (travisamento) con riferimenti precisi al contenuto e alla sua lettrice, non limitarsi ad affermazioni alternative non provate.
  • Per convincere il giudice che una misura meno afflittiva sia adeguata, il difensore deve produrre elementi concreti che smentiscano il pericolo di reiterazione, di inquinamento delle prove o di fuga (es. situazioni personali, stabile ingresso in percorsi di reinserimento, assenza di contatti con organizzazioni), non basarsi solo sulla temporalità o sul numero limitato di episodi.
  • La scelta della misura cautelare è fondata anche sulle circostanze concrete della condotta (quantitativi, modalità di spaccio, collegamenti): tali elementi sono legittimi per la prognosi del rischio di recidiva.
  • Per eccepire una violazione della parità di trattamento è necessario dimostrare che le posizioni siano effettivamente sovrapponibili nei fatti e nelle circostanze rilevanti; differenze a livello probatorio o di ruolo nel contesto criminale giustificano trattamenti diversi.
  • In sede di cassazione per misure cautelari è fondamentale formulare motivi specifici di legittimità e documentare i profili di illogicità, contraddittorietà o insufficiente motivazione dell'atto impugnato, evitando ricostruzioni fattuali generiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.