Sentenza del 09/07/2018 n. 1880 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - contratto di compravendita - contratto di cd. "mutuo dissenso" - scioglimento del vincolo originario - applicazione del tributo in misura proporzionale - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che il mutuo dissenso successivo alla compravendita debba essere interpretato come retrocessione della proprietà dell'immobile, già trasferita con il contratto originario. Pertanto, quando lo scioglimento interviene oltre il secondo giorno non festivo successivo a quello di conclusione della compravendita, il negozio sconta l'imposta di registro in misura proporzionale e non in misura fissa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento ai fini dell'imposta di registro del cosiddetto contratto di "mutuo dissenso", con cui le parti avevano sciolto una precedente compravendita immobiliare. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che lo scioglimento del contratto originario non comportasse una nuova circolazione del bene o una retrocessione imponibile in misura proporzionale. La questione assumeva rilievo anche perché l'immobile, di particolare pregio, era soggetto al diritto di prelazione del Ministero dei beni culturali.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
Il contratto di mutuo dissenso relativo a una precedente compravendita, se stipulato oltre il secondo giorno non festivo successivo al contratto originario, è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale.
Lo scioglimento tardivo della compravendita è trattato fiscalmente come un nuovo trasferimento, cioè come retrocessione della proprietà dal precedente acquirente al precedente venditore.
Diritto di prelazione del Ministero dei beni culturali sugli immobili di interesse culturale
La presenza del diritto di prelazione pubblico costituisce il contesto della vicenda, ma non esclude che il successivo mutuo dissenso possa realizzare una retrocessione imponibile.
Massime di principio
- Il mutuo dissenso non è automaticamente un atto meramente modificativo o risolutivo privo di effetti traslativi: occorre verificare se, nella sostanza, determini la restituzione della proprietà già trasferita.
- Quando lo scioglimento della compravendita produce una retrocessione del bene, l'atto può essere soggetto all'imposta di registro proporzionale come nuovo trasferimento.
- La tempestività dello scioglimento è rilevante: il superamento del secondo giorno non festivo successivo alla stipula del contratto originario può comportare il trattamento fiscale proporzionale.
- Per valutare il regime fiscale occorre considerare gli effetti giuridici concreti dell'atto, la data della sua stipula e non soltanto la denominazione utilizzata dalle parti.
- Eventuali vincoli o diritti di prelazione pubblici sull'immobile non impediscono, di per sé, che lo scioglimento successivo venga qualificato come retrocessione imponibile.
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