Sentenza n. 914/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento A) del provvedimento della Società Italiana per le Imprese all’ Estero - Simest S.p.A. – (nel prosieguo del ricorso solo Simest o Simest S.p.A.) – recante nell’intestazione Direzione Export e Finanza Agevolata – Area Istruttoria Finanza Agevolata – Unità Nord – avente ad oggetto “pec informativa – Op.ne Simest 401260/FM/FP – Tipologia finanziamento “Fiere ed Eventi” – , con il quale è stato comunicato alla ricorrente che “la variazione della manifestazione fieristica ILTM CANNES-FRANCIA con la fiera ITB CHINA-SHANGAI WORLD EXPO EXHIBITION AND CONVENTION CENTER non è ammissibile”; B) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissibilità della variazione della manifestazione fieristica originariamente indicata nell'ambito del finanziamento agevolato "Fiere ed eventi"
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetto gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ottenuto l'ammissione, per complessivi 150.000 euro incluso il cofinanziamento, all'intervento agevolativo del Fondo 394/81 disciplinato dalla circolare n. 5/394/2023, sottoscrivendo il relativo contratto con Simest. Aveva poi chiesto di sostituire la fiera ILTM Cannes-Francia con la fiera ITB China-Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center. Simest aveva comunicato l'inammissibilità della variazione. La ricorrente ha proposto domanda di annullamento deducendo, in sintesi, violazione e falsa applicazione della disciplina legislativa e amministrativa dell'intervento agevolativo, della circolare n. 5/394/2023, della lex specialis e del contratto; eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento, illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, arbitrarietà, iniquità e sviamento; violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990. In particolare, ha sostenuto che la disciplina non imponesse di indicare necessariamente le fiere da finanziare né vietasse la sostituzione di una manifestazione già indicata, lamentando inoltre l'omessa esplicitazione delle ragioni dell'inammissibilità. È stata altresì dedotta la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 per mancato rispetto delle garanzie partecipative.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il diniego di Simest. La decisione è fondata sulla nota del 3 aprile 2026, depositata in giudizio, con la quale la ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il Collegio ha distinto l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dalla cessazione della materia del contendere: la prima ricorre quando una situazione nuova rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia, senza integrale soddisfazione della pretesa; la seconda presuppone invece la piena e integralmente satisfattiva soddisfazione dell'interesse. In applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha instaurato, il giudice non può decidere il merito quando, prima della decisione, il ricorrente dichiari il venir meno dell'interesse all'annullamento. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando, per una situazione di fatto o di diritto sopravvenuta, viene meno in modo certo e definitivo l'interesse alla decisione.
art. 3 l. 241/1990
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura di difetto di motivazione; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
art. 10-bis l. 241/1990
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione delle garanzie partecipative; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
art. 2 d.l. n. 251/1981, convertito dalla l. n. 394/1981
Norma richiamata tra quelle asseritamente violate nella disciplina dell'intervento agevolativo; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.
art. 6 d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008
Norma richiamata tra quelle asseritamente violate; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.
art. 72, comma 1, lettera d), d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020
Norma richiamata tra quelle asseritamente violate; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiara prima della decisione di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e non può procedere all'esame del merito, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte della parte che lo ha instaurato.
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità quando una situazione di fatto o di diritto nuova rende certa e definitiva l'inutilità della sentenza per il ricorrente, anche senza che la sua pretesa sia stata integralmente soddisfatta.
- La cessazione della materia del contendere ricorre soltanto quando l'attività successiva dell'amministrazione abbia integralmente e pienamente soddisfatto la pretesa azionata; se permane una diversa conformazione del rapporto o manca la piena soddisfazione, l'esito processuale è l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
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